Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15733 del 28/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 28/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 28/07/2016), n.15733
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28351-2014 proposto da:
C.A., in proprio e in qualità di tutrice della madre
signora M.A., C.F., C.E., elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA GIOVANNI RANDACCIO 1, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESO ANTONIO POGGIO, che li rappresenta e difende
unitamente agli avvocati MANLIO MORCELLA, BRUNO POGGIO, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso il decreto n. 912/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del
3/3/2014, depositato il 20/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/05/2016 dal Presidente Relatore Dott. FELICE MANNA.
Fatto
IN FATTO
Con decreto L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter la Corte d’appello di Perugia respingeva l’opposizione presentata dagli odierni ricorrenti per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo. Processo presupposto due procedure esecutive immobiliari riunite, svoltesi innanzi al Tribunale di Roma dal 1979 al 2013 a carico di Ci.Al., di cui si dichiaravano eredi.
Riteneva la Corte territoriale che i ricorrenti non avevano subito alcun danno per l’irragionevole durata dell’esecuzione, sia perchè rimasti medio tempore nel godimento dell’immobile pignorato, sia in quanto proprio grazie al prolungarsi di essa avevano conseguito la declaratoria d’estinzione della procedura per mancato rinnovo della trascrizione del pignoramento.
La cassazione di detto decreto è chiesta dai suddetti ricorrenti sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – L’unico motivo di ricorso denuncia la manifesta illogicità o carenza della motivazione, in quanto, si sostiene, gli odierni ricorrenti non avrebbero tratto alcun vantaggio dall’aver mantenuto medio tempore il compossesso degli immobili pignorati, e sarebbe “pleonastico” (recte, apodittico, semmai e nell’uso corrente del termine: n.d.r.) l’assunto secondo cui gli stessi non avrebbero avuto alcun interesse al rapido svolgimento della procedura esecutiva.
2. – Il motivo è manifestamente infondato.
La giurisprudenza di questa Corte si è già espressa nel senso che: a) il debitore esecutato rimasto inattivo non ha diritto ad alcun indennizzo per l’irragionevole durata del processo esecutivo che è preordinato all’esclusivo interesse del creditore, sicchè egli – a differenza del contumace nell’ambito di un processo dichiarativo – è soggetto al potere coattivo del creditore, recuperando solo nelle eventuali fasi d’opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., la cui funzione è diretta a stabilire un separato ambito di cognizione, la pienezza della posizione di parte, con possibilità di svolgere contraddittorio e difesa tecnica (Cass. n. 89/16); b) la presunzione di danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo esecutivo non opera per l’esecutato, poichè egli dall’esito del processo riceve un danno giusto. Pertanto, ai fini dell’equa riparazione da durata irragionevole, l’esecutato ha l’onere di provare uno specifico interesse alla celerità dell’espropriazione, dimostrando che l’attivo pignorato o pignorabile fosse ab origine tale da consentire il pagamento delle spese esecutive e da soddisfare tutti i creditori e che spese ed accessori sono lievitati a causa dei tempi processuali in maniera da azzerare o ridurre l’ipotizzabile residuo attivo o la restante garanzia generica, altrimenti capiente (Cass. n. 14382/15).
2.1. – La Corte territoriale ha motivato la propria decisione nel corretto ambito di tali principi, lì dove ha osservato che proprio grazie al prolungarsi dell’esecuzione gli odierni ricorrenti conseguirono la declaratoria d’estinzione della procedura per il mancato rinnovo della trascrizione del pignoramento; e che detti ricorrenti non hanno indicato quale opposto e concreto interesse essi, invece, avrebbero avuto ad una definizione del processo esecutivo in tempi ragionevoli.
Dunque, ad essere del tutto indimostrata e indimostrabile è proprio l’affermazione dei ricorrenti di aver avuto interesse ad una durata ragionevole dell’espropriazione immobiliare svoltasi in danno del loro dante causa, visto che dopo tale generica affermazione lo svolgimento del motivo di ricorso vira subito verso considerazioni di carattere generale sul diritto all’equa riparazione. Il tutto come se l’affermazione del principio previsto dall’art. 6, par. 1 CEDU possa prescindere da qualsivoglia specificità del caso concreto e giocare a vantaggio della parte come che sia, per il solo fatto di essere stata tale nel processo presupposto.
3. – Il ricorso va, pertanto, respinto.
4. – Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dei ricorrenti in solido tra loro.
5. – Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal pagamento del contributo unificato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese, che liquida in Euro 500,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 26 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016