Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15733 del 07/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 07/06/2021), n.15733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernesto Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12251/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

Walter Babini s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore.

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna, n. 26, depositata il 18 marzo 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio

2021 dal Consigliere Dott. Catallozzi Paolo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, depositata il 18 marzo 2013, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della Walter Babini s.p.a. per l’annullamento l’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa per l’anno 2006, recuperato le maggiori imposte non versate e irrogato le relative sanzioni;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con l’atto impositivo erano stati effettuati una pluralità di rilievi con cui erano state contestate l’omessa contabilizzazione di ricavi, l’indebita deduzione di componenti negative e la mancata emissione di fattura per operazione erroneamente ritenuta non imponibile e irrogate le relative sanzioni;

– il giudice di appello, richiamando la motivazione della Commissione provinciale, ha respinto il gravame erariale rilevando l’acquiescenza dell’Amministrazione finanziaria sul capo di sentenza relativo al rilievo vertente sull’omessa fatturazione dell’operazione ritenuta dalla contribuente non imponibile ed evidenziando che la medesima Amministrazione non aveva contestato le argomentazioni e le prove offerte dalla contribuente, atteso che si era limitata ad affermare la legittimità del suo operato e che l’unico rilievo per cui la società non aveva prodotto alcun utile elemento di prova, consistente nella omessa contabilizzazione di ricavi desunto dal riscontro delle giacenze, era anch’esso infondato in ragione dei vizi di cui era affetto il controllo eseguito da parte dei verificatori;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– la Walter Babini s.p.a. non spiega alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia, con riferimento, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4;

– con il secondo motivo deduce con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione del principio di non contestazione;

– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati;

– come rilevato in precedenza, la commissione regionale ha respinto l’appello erariale sostenendo che “la ricostruzione in fatto operato della contribuente già nel primo grado del giudizio, e ben compresa con sentenza sufficientemente motivato dei primi giudici, convince questo giudice circa la legittimità dell’operato della Walter Babini S.p.A.”;

– ha aggiunto che “l’ufficio, già nel primo grado di giudizio avrebbe dovuto contestare le argomentazioni le prove a loro sostegno depositati in atto dalla contribuente, ma non lo ha fatto, e non lo ha fatto neppure in questo grado del giudizio limitandosi a sostenere, di fatto, di aver ben operato”;

– ha, quindi, concluso evidenziando che “l’unico rilievo dell’ufficio che appare contestato senza adeguato supporto probatorio della parte della contribuente”, relativo alla omessa contabilizzazione di ricavi per merce venduta in nero, “era viziato ab origine dalle inadeguate modalità con cui è stato effettuato il controllo da parte della GdF”, come già sottolineato dalla Commissione provinciale;

– orbene, una siffatta argomentazione si presenta inidonea a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, difettando l’indicazione degli elementi da cui poter desumere sia l’oggetto delle doglianze dell’appellante, sia le ragioni dell’infondatezza del gravame;

– può aggiungersi, da un lato, che non si sottrae al vizio di omessa o apparente motivazione la sentenza di appello motivata, come nel caso in esame, per relationem alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (cfr. Cass. 25 ottobre 2018, n. 27112);

– dall’altro lato, il principio di non contestazione, che potrebbe annidarsi dietro l’affermazione della Commissione regionale secondo la quale l’Amministrazione finanziaria non avrebbe puntualmente contestato le argomentazioni e le prove offerte dalla contribuente, non può utilmente invocarsi nel caso in esame, atteso che tale principio trova applicazione ai fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (cfr. Cass. 5 marzo 2020, n. 6172; Cass. 21 giugno 2018, n. 12748); – la sentenza va, dunque, cassata con riferimento ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese, alla. Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

 

 

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