Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15732 del 18/07/2011

Cassazione civile sez. III, 18/07/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 18/07/2011), n.15732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15200-2009 proposto da:

B.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell’avvocato MASSANO MARIO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GANZ DANIELE

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BA.DA. (OMISSIS), P.E.,

elettivaraente domiciliati in ROMA, via COLA DI RIENZO 180, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLI PAOLO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BUCCI RAFFAELE giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

IMPRESA EDILE ENRICO TASINATO, COMPAGNIA TORO ASSICURAZIONI SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 107/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

Sezione 4^ Civile, emessa il 12/11/2008, depositata il 26/01/2009;

R.G.N. 879/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.F. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia Ba.Da. e P.E. chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti dal suo immobile (villetta a schiera in (OMISSIS)) in conseguenza di alcuni lavori di ristrutturazione dell’edificio attiguo, di proprietà dei convenuti. Questi ultimi si costituivano in giudizio contestando la pretesa attrice e deducendo la insussistenza di un nesso causale tra le fessurazioni, effettivamente rilevate nella porzione di fabbricato dell’attore, e gli interventi di ristrutturazione eseguiti nell’immobile di loro proprietà. Entrambi i convenuti chiedevano comunque di essere manlevati dalla impresa edile, Enrico Tasinato, che aveva eseguito i lavori, la quale, costituitasi in giudizio – a sua volta – otteneva di chiamare in causa la Toro assicurazioni s.p.a. onde essere tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’eventuale accoglimento della domanda dell’attore.

Con sentenza del 23 marzo 2000 n. 668 il Tribunale di Venezia condannava Ba.Da., P.E., l’impresa edile Enrico Trainato e la compagnia Toro assicurazioni s.p.a., in solido tra di loro, al pagamento in favore dell’attore della somma complessiva di L. 500.000, oltre interessi e rivalutazione, ponendo le spese di consulenza tecnica di ufficio a carico dell’attore e compensando tra tutte le parti le spese del giudizio.

Avverso la decisione del Tribunale proponevano appello principale il B. ed appello incidentale Ba.Da. ed P. E..

Con sentenza 12 novembre 2008-26 gennaio 2009, la Corte d’appello di Venezia dichiarava la assoluta infondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dal B. nei confronti dei due convenuti Ba. e P., condannando l’originario attore al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti di Ba. e P. e di quelle del solo giudizio di appello nei confronti di entrambi i terzi chiamati.

I giudici di appello ritenevano superfluo, sulla base dell’accoglimento del primo motivo di appello incidentale dei coniugi Ba. – P., e della conseguente esclusione di qualsivoglia responsabilità risarcitoria in capo ai medesimi, l’esame delle eccezioni ed argomentazioni svolte dalla impresa Tasinato e della Toro assicurazioni, a seguito delle rispettive chiamate in causa.

Avverso tale decisione il B. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi.

Resistono con controricorso il Ba. e la P..

Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie.

Gli altri intimati, Impresa edile Tasinato Enrico e Toro assicurazioni non hanno svolto difese in questo giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce motivazione insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La consulenza tecnica di ufficio non aveva tenuto conto di quanto rilevato dal consulente tecnico di parte attrice, il quale aveva individuato le cause dei danni nei lavori di ristrutturazione eseguiti nell’immobile di proprietà dei convenuti, e nella escavazione di un piano interrato realizzato con la creazione di un autonomo muro di confine con il civico n. (OMISSIS), con profondità di quasi due metri. Le fessurazioni verificatesi nell’immobile del B. erano tutte riconducibili ai lavori di ristrutturazioni eseguiti nel civico n. (OMISSIS).

I giudici di appello si erano allineati acriticamente alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, negando qualsiasi nesso di causalità tra le lesioni riscontrate nell’immobile dell’attore ed i lavori di ristrutturazioni eseguiti nel contiguo immobile dei convenuti, senza tener conto delle parziali difformi conclusioni della consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado e delle osservazioni di parte formulate sia nel giudizio di primo che in quello di secondo grado.

Con il secondo motivo si denuncia motivazione carente sotto altro profilo circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il B. aveva nel giudizio di primo grado aveva formulato articolate prove testimoniali, intese a dimostrare l’epoca di insorgenza delle fessurazioni al proprio immobile. La mancata ammissione di questi analitici mezzi di prova da parte del Tribunale aveva formato oggetto di specifico mezzo di impugnazione in sede di appello.

Sul punto la Corte territoriale aveva omesso ogni motivazione.

Non vi era alcun dubbio che le circostanze dedotte nei due capitoli di prova (richiamati entrambi nel ricorso a pag. 38) costituissero un punto decisivo della controversia, in quanto rilevanti in ordine all’accertamento del nesso di causalità tra l’intervento di ristrutturazione edilizia eseguita dai convenuti sul proprio immobile e le fessurazioni riscontrate nell’immobile dell’attore. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono privi di fondamento.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili con le.

conclusioni tratte.

In tal caso, ha più volte concordemente osservato questa Corte, le critiche, di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, finiscono per risolversi in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 9 gennaio 2009 n. 282).

Nel caso di specie, il consulente tecnico nominato in sede di appello ha puntualmente replicato a tutti i rilievi mossi dal consulente tecnico di parte ricorrente, replicando e motivando in ordine alle critiche da questi formulate.

La Corte territoriale ha, conseguentemente, accolto l’appello incidentale proposto dal Ba. e dalla P., che ha ritenuto tempestivo (secondo la disposizione di cui all’art. 343 c.p.c., comma 1 nel testo anteriore alla modifica di cui alla L. n. 353 del 1990, art. 51), richiamando la giurisprudenza di questa Corte: Cass. 11 settembre 1999 n. 9696.

Ed ha, specularmente, rigettato l’appello principale del B. escludendo ogni prova del nesso di causalità tra gli interventi eseguiti nel 1993 dai convenuti e i danni riscontrati nell’immobile dell’attore, che ha ritenuto sulla base dei rilievi formulati dal consulente di ufficio – in larga parte – preesistenti.

I giudici di appello si sono spinti più in là, individuando le più probabili cause dei danni rilevati nella struttura in questione (in effetti, l’unico immobile del complesso dei villini a schiera a non avere mai subito interventi di ristrutturazione).

Oltre allo stato di elevato degrado, dovuto in parte alla sua vetustà ed alla povertà dei materiali impiegati (dovuta alle tecniche di realizzazione dell’epoca e alla ridotta legatura generale offerta dalle malte), gli stessi giudici hanno indicato le non trascurabili scosse del terremoto del 1976, gli importanti lavori di scavo realizzati nel vicolo antistante le varie proprietà, il ripetuto transito anche di mezzi pesanti in relazioni a tali attività di scavo, finalizzati a interventi sulle fognature.

Ed hanno concluso, sulla base della consulenza tecnica disposta in grado di appello, che non poteva escludersi, in assoluto, che dai lavori eseguiti nell’immobile di proprietà Ba. – P. fosse derivato un qualche danno nell’immobile del B. e che tuttavia, in assenza di una accertata e documentata cronologia delle varie lesioni osservate – ed in un quadro complessivo di elevato degrado e di mancanza totale di manutenzione – risultava del tutto impossibile associare ai lavori eseguiti dai convenuti uno qualsiasi dei danni riscontrati.

Del tutto irrilevante, in tale quadro complessivo, appare il richiamo al ricorso proposto dal B. nei confronti del ctu ing. P., ed alla soluzione conciliativa raggiunta dalle parti in quella vertenza, avente ad oggetto una richiesta di risarcimento di danni.

Il terzo ed il quarto capitolo riguardano la violazione ed erronea applicazione dell’art. 91 c.p.c., e la erroneità della sentenza e carenza di motivazione della sentenza impugnata.

Con la sentenza di primo grado la Toro e la impresa Tasinato erano stati condannati, in via solidale, al pagamento della somma di L. 500.000 in favore dell’attore, tale decisione doveva considerarsi passata in giudicato, poichè il ricorrente non aveva svolto alcuna domanda in appello contro questi ultimi.

In mancanza di qualsiasi rapporto processuale diretto tra le parti non poteva disporsi la condanna del B. alla rifusione delle spese nei confronti di entrambi i chiamati in causa.

I giudici di appello avevano richiamato l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte – in base al quale il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia posto nei confronti del terzo alcuna domanda.

Tale principio, sottolinea il ricorrente, soffre tuttavia di una eccezione in tutti i casi in cui, come nella specie, l’iniziativa del chiamante in garanzia si riveli palesemente infondata.

In tale ipotesi, infatti, la giurisprudenza di questa stessa Corte riconosce che le spese debbano rimanere a carico della parte che abbia chiamato o fatto chiamare in causa il terzo.

Questi motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.

Anche essi sono privi di fondamento.

Le censure formulate dal ricorrente riguardano solo la condanna del B., disposta dalla Corte territoriale, al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio a favore del T. e della compagnia di assicurazione (cfr, i quesiti di diritto formulati con il terzo e quarto motivo di ricorso) e non anche la riforma della decisione di primo grado, nella parte in cui la stessa – pur in difetto di impugnazione incidentale dei due condannati – ne aveva disposto egualmente la condanna in solido al pagamento della somma di L. 500,000 in favore del B..

Quanto alla condanna degli stessi al pagamento delle spese di secondo grado, come già rilevato dai controricorrenti, il criterio della soccombenza opera al fine di individuare chi debba sopportare le spese del chiamato in garanzia, e ciò anche quando nei suoi confronti non si stata proposta alcuna domanda o emessa alcuna pronuncia di merito, con la conseguenza che le spese processuali del chiamato che non sia rimasto soccombente non possono gravare sul chiamante, quando anche questo ultimo non sia rimasto soccombente nè nei confronti del chiamato nè nei confronti della controparte (Cass. 21 marzo 2008 n. 7674, 28 agosto 2007 n. 18025) Più in generale, deve ribadirsi che le spese sostenute dal terzo chiamato in giudizio a titolo di garanzia impropria sono legittimamente poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia (Cass. 2 marzo 2007 n. 4958).

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo in favore dei due resistenti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dei resistenti delle spese che liquida in Euro 3.200,00 (tremiladuecento/00) di cui Euro 200,00 (duecento/00) per spese oltre spese generali ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2011

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