Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15732 del 02/07/2010
Cassazione civile sez. III, 02/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 02/07/2010), n.15732
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
Roma, Via Crescenzio n. 20, presso lo studio dell’avv. Tralicci Gina,
che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ s.p.a., in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio n.
25, presso lo studio dell’avv. Palattella Alberto, che lo rappresenta
e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
COOP. TRANS. PER AUTOTRASPORTI C.TO TERZI, in persona del legale
rappresentante, domiciliato in Roma, Via Crescenzio n. 25, presso lo
studio dell’avv. Alberto Palattella;
– intimata –
e contro
M.G., domiciliato in Roma, Via Angelo Mosso n. 30;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 593/05 decisa in
data 9 dicembre 2004 e depositata in data 8 febbraio 2006.
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;
udito l’avv. Alberto Palattella;
udito il P.M. in persona del Cons. Dr. APICE Umberto che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14, il 19 e il 28 settembre 1994, T.M.T. e C.C. convennero davanti al Tribunale di Roma, la Coop, Trans. per Autotrasporti C.to Terzi, M.G. e la società per azioni Generali Assicurazioni, rispettivamente proprietaria, conducente e assicuratrice dell’autofurgone Mercedes, che il 5 aprile 1994 sulla via (OMISSIS) aveva tamponato la Fiat Uno di proprietà della T. e condotta dal C., chiedendone la condanna solidale al risarcimento del danno alla vettura e delle lesioni personali patite da quest’ultimo.
Il M. rimase contumace; si costituirono la Cooperativa e la società di assicurazioni, e mentre la prima chiese il rigetto della domanda, la seconda eccepì la sua estraneità al rapporto assicurativo. Di conseguenza gli attori citarono in giudizio la società per azioni R.A.S. (Riunione Adriatica di Sicurtà) effettiva assicuratrice dell’autofurgone, che, costituitasi, contestò la domanda.
Con sentenza pubblicata il 7 giugno 2001, il Tribunale attribuì la responsabilità dell’incidente al M. ed accolse la domanda di risarcimento dei danni alla Fiat, ma rigettò quella relativa alle lesioni personali proposta dal C., condannando i convenuti a rifondere le spese sostenute dall’attrice T. e compensando quelle relative al rapporto tra essi e il C..
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza dell’8 febbraio 2005 rigettò l’appello proposto da C.C., condannandolo alle spese.
Propone ricorso per cassazione C.C. con unico motivo.
Resiste con controricorso la Riunione Adriatica di Sicurtà, che ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo proposto si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 215, 216 c.p.c., artt. 2697, 2733 e segg.
c.c., artt. 61, 191 324) in relazione alla efficacia probatoria del verbale di constatazione amichevole (il cosiddetto CID) prodotto in atti.
Sul punto, la sentenza impugnata ha dato atto della non conformità tra la copia del “CID” prodotta dalla Compagnia di assicurazione e quella prodotta dal C.; in quest’ultima, peraltro, risulterebbero lesioni ai danni della T. e non già del C.. Nè il ricorrente ha dato conto di tali incongruenze, ovvero ha indicato altri elementi dai quali trarre la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni patite e l’incidente di cui in atti.
Il ricorso merita quindi il rigetto; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010