Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15731 del 28/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 28/07/2016), n.15731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11840-2014 proposto da:

L.T.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO

2-B, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PICONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ORLANDO MARIO CANDIANO giusta procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 166/2013 R.G.V.G. della CORTE D’APPELLO di

LECCE del 5/12/2013, depositata il 27/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Presidente Relatore Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO

Con decreto del 27.1.2014 la Corte d’appello di Lecce rigettava l’opposizione che L.T.M. aveva proposto contro il decreto della stessa Corte che aveva respinto la sua domanda di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 in relazione alla durata irragionevole di un processo amministrativo instaurato innanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale di Bari, nel luglio del 2004. A base della decisione, la circostanza che il giudizio presupposto era ancora pendente in grado d’appello, onde l’improponibilità della domanda di equo indennizzo.

Per la cassazione di tale decreto ricorre l.T.M., in base a quattro motivi.

Disposta ed effettuata la rinotificazione del ricorso, precedentemente notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo è dedotta la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e L. n. 89 del 2001, art. 2 in quanto la Corte territoriale non ha dato risposta al motivo d’opposizione per cui, essendo stata superata già nel primo grado di giudizio la durata massima di sei armi, prevista dall’art. 2-ter Legge citata, non vi era alcuna ragione logica per sostenere la necessità di attendere che la decisione del giudizio presupposto passasse il giudicato.

2. – Il secondo mezzo d’annullamento espone la violazione dell’art. 6 CEDU, art. 12 preleggi e L. n. 89 del 2001, art. 4 come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55 convertito con modificazioni in L. n. 134 del 2012. Sostiene parte ricorrente che l’interpretazione letterale dell’art. 4 legge cit. non esclude la proposizione della domanda già dopo la pronuncia di primo grado, e va interpretato nel senso che solo il decorso di sei mesi dal passaggio in giudicato della decisione preclude l’azione.

3. – Il terzo motivo (erroneamente numerato nel ricorso sub 4) lamenta, ancora, la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 novellato, sostenendo che la definitività della sentenza non è condizione dell’azione, potendo quest’ultima essere proposta anche durante la pendenza del giudizio presupposto; che l’inammissibilità del ricorso sussiste solo nel caso in cui a fronte di un procedimento articolatosi in più gradi, la parte domandi l’indennizzo per la durata irragionevole di un solo grado di giudizio, senza tener conto della durata degli altri; che non è inammissibile il ricorso ex lege Pinto proposto per l’eccessiva durata di un grado di giudizio, prima che sia instaurato quello successivo; e che, del pari, il ricorso proposto prima della sentenza definitiva non è inammissibile se il processo presupposto abbia già oltrepassato il termine di durata ragionevole previsto per l’intero giudizio.

4. – Col quarto mezzo (erroneamente rubricato sub 3 nel ricorso) parte ricorrente insta affinchè sia sollevata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 4 per contrasto con l’art. 35 CEDU e l’art. 117 Cost. Richiama Corte cost. nn. 347 e 348 del 2007, secondo cui spetta al giudice nazionale interpretare la norma interna in maniera conforme alla disposizione di diritto internazionale, nei limiti in cui ciò sia permesso dal testo; diversamente, il giudice stesso dovrebbe investire della questione la Corte costituzionale per la violazione del referente di cui all’art. 117 Cost.

5. – Il primo motivo è manifestamente infondato, per la duplice ragione che l’omessa pronuncia è configurabile solo per le domande e per le eccezioni di merito; e che l’effetto devolutivo pieno dell’opposizione ex art. 5-ter Legge Pinto (cfr. Cass. n. 19348/15) impone alla Corte d’appello di vagliare il merito della pretesa azionata nel suo insieme, piuttosto che nei singoli motivi dedotti a sostegno dell’opposizione stessa.

6. – Anche il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente per la loro complementarietà, sono infondati.

Sia questa Corte Suprema sia la Corte costituzionale hanno interpretato il novellato L. n. 89 del 2001, art. 4 diversamente da quanto propugna parte ricorrente; ed entrambe hanno affermato che nel regime introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, la proponibilità della domanda d’indennizzo è preclusa dalla pendenza del giudizio presupposto (Cass. n. 19479/14 e Corte cost. n. 30/14).

In particolare il giudice delle leggi, nel dichiarare inammissibile la relativa questione di legittimità costituzionale ha affermato che “(i)l nuovo testo (della L. n. 89 del 2001, art. 4: n.d.r.), sul piano puramente letterale, non esclude espressamente la proponibilità della domanda di equa riparazione durante la pendenza del processo presupposto. Alla esclusione tuttavia si perviene attraverso un’interpretazione fondata sul criterio sistematico e sull’intenzione del legislatore, come emerge: a) dal fatto che la nuova versione differisce dalla previgente unicamente per l’espunzione dell’inciso che consentiva la proponibilità “durante la pendenza”, altrimenti inspiegabile; b) dalla lettura della disposizione unitamente all’art. 3 Legge Pinto, che al comma 1 prevede che “La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell’art. 11 c.p.p. a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata….” ed al comma 3, lett. c), dispone che: “Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti:… il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili” – previsioni, queste, che non avrebbero senso ove dovesse continuarsi ad ammettere la proponibilità della domanda nel corso del processo presupposto; c) dal condizionamento di an e quantum del diritto all’indennizzo (tale qualificato dalla legge, medesima) alla definizione del giudizio, come meglio verrà precisato; d) dall’obbiettivo dichiarato nella relazione al disegno di legge di conversione del D.L. n. 83 del 2012 di ridurre il carico gravante sulle corti d’appello rappresentato dai ricorsi per equa riparazione; e) dai lavori preparatori della legge di conversione. Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve ritenere che la norma censurata precluda la proposizione della domanda di equa riparazione in pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione della ragionevole durata si assume essersi verificata”.

Detta sentenza prosegue, poi, così: “la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 83 del 2012, art. 55, comma 1, lett. d), in riferimento all’art. 3 Cost., art. 111 Cost., comma 2, e art. 117 cost., comma 1, – quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 1 CEDU – è inammissibile per due ordini di ragioni, inscindibilmente connessi. Infatti, l’intervento additivo invocato dal rimettente – consistente sostanzialmente in un’estensione della fattispecie relativa all’indennizzo conseguente al processo tardivamente concluso a quella caratterizzata dalla pendenza del giudizio – non è possibile, sia per l’inidoneità dell’eventuale estensione a garantire l’indennizzo della violazione verificatasi in assenza della pronuncia irrevocabile, sia perchè la modalità dell’indennizzo non potrebbe essere definita “a rime obbligate” a causa della pluralità di soluzioni normative in astratto ipotizzabili a tutela del principio della ragionevole durata del processo”.

E così conclude: “il rimedio interno, come attualmente disciplinato dalla Legge Pinto, risulta carente. La Corte EDU, infatti, ha ritenuto che il differimento dell’esperibilità del ricorso alla definizione del procedimento in cui il ritardo è maturato ne pregiudichi l’effettività e lo renda incompatibile con i requisiti al riguardo richiesti dalla Convenzione (sentenza 21 luglio 2009, Lesjak contro Slovenia). Il vulnus riscontrato e la necessità che l’ordinamento si doti di un rimedio effettivo a fronte della violazione della ragionevole durata del processo, se non inficiano – per le ragioni già esposte – la ritenuta inammissibilità della questione e se non pregiudicano la “priorità di valutazione da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario” (sentenza n. 23 del 2013), impongono tuttavia di evidenziare che non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine al problema individuato nella presente pronuncia (sentenza n. 279 del 2013)”.

7. – Il ricorso va, pertanto, respinto.

8. – Nulla per le spese, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva in questa sede di legittimità.

9. – Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal pagamento del contributo unificato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016

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