Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15730 del 18/07/2011

Cassazione civile sez. III, 18/07/2011, (ud. 06/06/2011, dep. 18/07/2011), n.15730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7890-2009 proposto da:

O.P. (OMISSIS), considerato domiciliato “ex

lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dagli Avvocati MAZZUCCHIELLO GIUSEPPE, ANGELO

PISANI giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA POLIS S.P.A. (OMISSIS) (ex GEST LINE) in persona del

Procuratore Generale Sig. S.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ANTONELLI, 50, presso lo studio

dell’avvocato SODANO MARIA LAURA, rappresentata e difesa

dall’avvocato MUROLO LANDI OSCAR giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3405/2008 del TRIBUNALE di NAPOLI, 11^ SEZIONE

CIVILE, emessa il 15/3/2008, depositata il 26/03/2008, R.G.N.

17252/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per 1’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. O.P., con atto di citazione notificato il 12.5.05, propose al Tribunale di Napoli opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi – chiedendo anche il risarcimento del danno patito e la condanna di controparte alla cancellazione della formalità pregiudizievole avverso il provvedimento di iscrizione ipotecaria in suo danno operato dall’esattore Gest Line spa, lamentando l’omessa o irrituale notificazione delle cartelle di pagamento o dell’avviso di mora presupposti, ovvero altri vizi formali o la prescrizione di gran parte delle pretese avverse.

1.2. Il giudice di unico grado, sulla contestazione della convenuta, nelle more divenuta Equitalia Polis spa, ha dichiarato, con sentenza n. 3405/08 pubblicata il 26.3.08, inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi e quella all’esecuzione, per la parte relativa ai crediti tributari, dichiarando invece la competenza per materia del giudice di pace per la parte relativa ai crediti derivanti da sanzioni amministrative; e, assorbita la domanda di risarcimento del danno, ha condannato l’opponente alle spese di lite.

1.3. L’ O. propone ricorso per cassazione, affidandosi a sei motivi, cui resiste con controricorso l’Equitalia Polis spa; ma nessuna delle parti compare alla pubblica udienza del 6.6.11.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Il ricorrente impugna la gravata sentenza con sei motivi, conclusi coi seguenti rispettivi quesiti:

2.1. accerti la Corte se vi è stata violazione dell’art. 2929 del codice civile e del principio giuridico del ne bis in idem, in quanto le statuizioni della sentenza impugnata sono contrarie ad altra pronuncia resa tra le medesime parti con efficacia di cosa giudicata, ed enunci a norma dell’art. 363 c.p.c. il principio di diritto nell’interesse della legge;

2.2. accerti la Corte se vi è stata violazione/falsa applicazione dell’artt. 615 e 617 c.p.c., ed enunci a norma dell’art. 363 c.p.c. il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi;

2.3. accerti la Corte se vi è stata violazione/falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 6 e 7 (Statuto dei diritti del contribuente) e art. 24 Cost., ed enunci a norma dell’art. 363 c.p.c. il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi;

2.4. accerti la Corte se vi è stata violazione/falsa applicazione del principio della translatio iudicii cosi come stabilito dall’ordinanza 20 maggio – 5 giugno 2008, n. 14831 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione ed enunci a norma dell’art. 363 c.p.c. il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi;

2.5. accerti la Corte se vi è stata violazione/errata applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 ed enunci a norma dell’art. 363 c.p.c. il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi;

2.6. accerti la Corte se vi è stata violazione/errata applicazione degli artt. 2719, 2697 e 2836 c.c., ed enunci a norma dell’art. 363 c.p.c. il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.

3. Orbene, alla fattispecie si applica l’art. 366-bis cod. proc. civ..

3.1. tale norma è stata introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e resta applicabile – in virtù del comma secondo dell’art. 27 del medesimo decreto – ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione – a far tempo dal 4 luglio 2009 – ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58 di quest’ultima;

3.2. e, secondo l’interpretazione di questa Corte di legittimità, i quesiti:

3.2.1. non devono risolversi in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (Cass. Sez. Un., 11 marzo 2008, n. 6420);

3.2.2. devono essere formulati in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata; in altri termini, devono compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (tra le molte e per limitarsi alle più recenti, v.

Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769; Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704);

3.2.3. sono pertanto tali da comportare l’inammissibilità del motivo nel caso in cui manchi anche una sola delle suddette indicazioni (Cass. 30 settembre 2008, n. 24339).

4. Con tutta evidenza, i quesiti, secondo la loro letterale formulazione riportata al paragrafo 2, sono inammissibili, non prospettando nè gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, nè la sintetica indicazione delle regole di diritto che si reputano malamente applicate da quel giudice, nè la diversa regola di diritto che si assume da applicarsi alla fattispecie. E tanto a prescindere dagli imponenti dubbi sull’ammissibilità della censura sul giudicato, non essendo stato prospettato se, quando e con quali modalità essa sia stata ritualmente sottoposta al giudice del giudizio di merito.

5. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del soccombente ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna O. P. al pagamento, in favore della Equitalia Polis spa, in pers.

del leg. rappr.nte p.t., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2011

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