Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1573 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. III, 24/01/2020, (ud. 25/06/2019, dep. 24/01/2020), n.1573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 18380/2017 R.G. proposto da:

B.A., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paola Pacifico,

PEC paola.pacifico.milano.pecavvocati.it e Gabriele Romeo Fontana,

PEC gabrieleromeo.fontana.milano.pecavvocati.it, domiciliato, ai

sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2, presso la cancelleria della

Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, PEC

ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it, domiciliato ex lege presso i

suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

Equitalia Giustizia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Massimiliano Vito, PEC

massimilianovito.ordineavvocatiroma.org, con domicilio eletto presso

il suo studio in Roma, viale Liegi n. 16;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Milano pubblicata l’11 maggio

2017.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 25 giugno 2019

dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo;

uditi gli Avv.ti Vincenzo D’Alessandro per delega orale e Marcello

Carriero in sostituzione Massimiliano Vito;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso chiedendo il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Ministero della Giustizia, per il tramite degli agenti di riscossione Equitalia Giustizia s.p.a. ed Equitalia Nord s.p.a., in data 2 ottobre 2014 notificava ad B.A. la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per il recupero delle indennità forfettarie mensili di cui alla L. n. 374 del 1991, art. 11, comma 3, corrispostegli negli anni 2005 e 2006 per lo svolgimento della funzione di giudice di pace e relative al periodo feriale.

Il B., con ricorso notificato il 1 dicembre 2014, proponeva opposizione all’esecuzione, dolendosi, per un verso, della mancata notifica del titolo esecutivo, che egli indicava in una “ordinanza” del 14 marzo 2012 con cui il coordinatore dell’ufficio del Giudice di pace di Milano aveva disposto il recupero delle somme; per altro verso, nel merito, contestava la pretesa di restituzione delle indennità di servizio relative al periodo feriale, affermando di averle percepite a buon titolo.

Si costituivano Equitalia Giustizia s.p.a., Equitalia Nord s.p.a. e il Ministero della Giustizia.

Il Giudice di pace di Milano accoglieva l’opposizione, sotto entrambi i profili dedotti.

Il Ministero della Giustizia appellava la decisione.

Il Tribunale di Milano, in riforma della sentenza impugnata, riteneva che il decreto del coordinatore dell’ufficio del Giudice di pace di Milano non costituisse il titolo esecutivo sulla base di cui si era proceduto esecutivamente nei confronti del B., bensì un semplice ordine di servizio rispetto al quale non sussisteva alcun onere di notificazione; escludeva, nel merito, che il B. avesse diritto all’indennità di funzione, strettamente correlata alla prestazione di servizio effettivo, in quanto egli non aveva prestato servizio nel periodo feriale; concludeva che, dunque, correttamente il Ministero ne aveva richiesto la restituzione, previa iscrizione a ruolo dei relativi importi.

B.A. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Hanno resistito con separati controricorsi il Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia s.p.a.; quest’ultima ha depositato anche memorie difensive. Invece, Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. (già Equitalia Nord s.p.a.) non ha svolto in questa sede alcuna difesa.

A seguito di trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., con ordinanza interlocutoria è stato disposto il rinvio della causa alla pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Deve rilevarsi preliminarmente che l’opposizione proposta dal B., benchè intestata come “Atto di opposizione ex art. 615 c.p.c.”, integra gli estremi – al contempo – di un’opposizione sia agli atti esecutivi, sia all’esecuzione. In particolare, l’opposizione è da qualificarsi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., nella parte in cui denuncia l’omessa notificazione del titolo esecutivo; e costituisce, invece, un’opposizione ex art. 615 c.p.c., quanto alla questione sostanziale relativa alla spettanza dell’indennità mensile di servizio anche in relazione il periodo feriale.

Il Giudice di pace ha accolto l’opposizione in relazione ad entrambi i profili, pronunciandosi sia sull’opposizione agli atti esecutivi, sia sull’opposizione all’esecuzione.

Conseguentemente, in ragione del diverso regime di impugnazione, il Ministero della Giustizia avrebbe dovuto impugnare il primo capo della sentenza con ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, mentre il secondo capo della sentenza avrebbe dovuto essere appellato.

Nè può dirsi che operi, nella specie, il principio della “apparenza”, poichè la sentenza impugnata non contiene alcuna univoca qualificazione della natura dell’opposizione proposta. Invero, pur ravvisandosi in più punti della decisione riferimenti testuali all’art. 615 c.p.c., viene dato atto anche della circostanza che sono stati dedotti anche “vizi formali”. In realtà, avendo l’opposizione duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all’esecuzione, l’impugnazione della conseguente sentenza doveva seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione (Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014, Rv. 632102-01).

E’ invece accaduto che il Ministero ha esperito unicamente lo strumento impugnatorio dell’appello, peraltro incentrato solamente sui capi della sentenza impugnata che decidevano motivi di opposizione qualificabili come proposti ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. In applicazione del principio di diritto sopra richiamato, il Tribunale, in funzione di giudice d’appello, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile siffatta impugnazione per violazione dell’art. 618 c.p.c., comma 3.

L’inammissibilità dell’appello è rilevabile, anche d’ufficio, dalla Corte di cassazione. Dunque, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio.

E’ pur vero che l’opposizione agli atti esecutivi venne proposta dal B. tardivamente, ossia solo dopo che era ampiamente decorso il termine di venti giorni dalla notificazione della cartella di pagamento. Ma questa tardività non fu rilevata dal primo giudice, nè eccepita dalla controparte (neppure con l’atto d’appello). Dall’inammissibilità dell’impugnazione proposta dal Ministero della Giustizia e dal conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, deriva l’impossibilità di rilevare in questa sede la tardività dell’opposizione.

Il Tribunale, nella veste di giudice d’appello, si è pronunciato anche sulla spettanza dell’indennità di servizio per il periodo feriale, negandone i presupposti, e ha quindi affermato il diritto del Ministero della Giustizia alla ripetizione delle somme. Con tale pronuncia ha inteso, quindi, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata accolta quella parte dell’opposizione del B. qualificabile come formulata ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. Si tratterebbe, pertanto, del capo della decisione del giudice di pace che sarebbe stata appellabile. Sennonchè, come già accennato, l’appello del Ministero della Giustizia si incentrava unicamente sul profilo dell’omessa notificazione del titolo esecutivo (cioè sul capo della sentenza di primo grado che ha deciso l’opposizione agli atti esecutivi). Pertanto, il Tribunale ha violato l’art. 112 c.p.c., pronunciando su un capo della decisione di primo grado che non gli era stato devoluto. Tale violazione è rilevabile d’ufficio, in quanto rappresenta una violazione del giudicato (interno) formatosi per omessa impugnazione.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere interamente cassata senza rinvio, con riferimento sia all’opposizione agli atti esecutivi, sia all’opposizione all’esecuzione. Ciò comporta il conseguente formale passaggio in giudicato della decisione di primo grado.

Tali rilievi preliminari sollevano la Corte dall’esame dei singoli motivi del ricorso, comunque inammissibile per le ragioni innanzi esposte.

Considerate le ragioni della decisione e, in particolare, la circostanza che il ricorso non è stato esaminato a causa dei rilevati errori commessi nei gradi di merito e che, pertanto, resta impregiudicata l’astratta fondatezza delle censure ivi esposte, va disposta l’integrale compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità, nonchè di quello d’appello (la cui sentenza è stata cassata senza rinvio).

Poichè risulta sostanzialmente soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa le spese processuali del grado d’appello e del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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