Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1573 del 23/01/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 1573 Anno 2018
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: PORRECA PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso 28725-2015 proposto da:
LONGO MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
POMPEO MAGNO 94, presso lo studio dell’avvocato
BARBARA MORBINATI, che lo rappresenta e difende
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

POSTE ITALIANE SPA 97103880585, in persona del legale
2017
2307

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata
in

ROMA,

V.LE

EUROPA

190,

presso

lo

studio

dell’avvocato ROBERTA AIAZZI, che la rappresenta e
difende giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 23/01/2018

avverso la sentenza n. 11996/2015 del TRIBUNALE di
ROMA, depositata il 29/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 28/11/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO
PORRECA;

in persona del Sostituto Procuratore generale ANNA
MARIA SOLDI che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso;

2

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,

FATTI DI CAUSA
La s.p.a. Poste Italiane si opponeva all’esecuzione promossa nei suoi
confronti da Mauro Longo in forza di un’ordinanza di assegnazione pronunciata,
il 3 novembre 2010, all’esito di una distinta esecuzione in cui la società era
stata terzo pignorato.
A fondamento dell’opposizione deduceva che il Longo aveva notificato

proceduto all’esecuzione nonostante Poste avesse pagato l’importo specificato
nell’ordinanza al netto delle spese stesse.
Il giudice di pace di Roma, davanti al quale era stato riassunto il giudizio
all’esito della sospensione disposta dal giudice dell’esecuzione, accoglieva
l’opposizione.
Il tribunale in sede di appello confermava la decisione osservando che
l’ordinanza in parola aveva assegnato un termine di venti giorni per adempiere
sicché, se mai si fosse ritenuto legittimo notificarla unitamente al precetto, non
potevano comunque considerarsi dovute le spese ivi autoliquidate, anche
tenuto conto che, nel termine sopra menzionato, il debitore aveva spedito un
assegno circolare a saldo, potendo quindi ritenersi avesse adempiuto in ottica
di diligenza e correttezza.
Avverso questa decisione ricorre per cassazione Mauro Longo affidandosi a
due motivi.
Resiste con controricorso la società Poste Italiane.
Il ricorrente ha presentato memoria e il pubblico ministero ha depositato
conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente prospetta la violazione e
falsa applicazione degli artt. 474 e 553, cod. proc. civ., posto che il terzo
pignorato sarebbe divenuto debitore con la pubblicazione dell’ordinanza, dal
che conseguirebbe sia l’illegittimità del termine assegnato nel provvedimento,
da considerarsi non apposto, sia il diritto di notificare immediatamente il titolo
in uno al precetto.

l’ordinanza in uno al precetto e alle relative spese ivi autoliquidate, e aveva

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente prospetta la violazione
dell’art. 1277, cod. civ., poiché il pagamento era avvenuto con assegno postale
vidimato, sicché il tempo dell’adempimento non poteva coincidere con la
spedizione dello stesso ma con il suo incasso che concretizzava la disponibilità
della somma dovuta. Con la conseguenza che il precetto sarebbe stato
correttamente spiccato in difetto di adempimento.

Come già statuito da Cass., 10/08/2017, n. 19986, vanno richiamati i
principi di diritto affermati da Cass. 10/05/2016, n. 9390: 1) l’ordinanza con la
quale il giudice dell’esecuzione assegna in pagamento al creditore procedente
la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del
debitore espropriato, costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo e a
favore dell’assegnatario (cfr. Cass. 02/02/2017, n. 2724; Cass. 25/02/2016, n.
3712; Cass. 03/06/2015, n. 11493), ma acquista tale efficacia soltanto dal
momento in cui sia portata a legale conoscenza del terzo o dal momento
successivo a tale conoscenza che, come nella specie qui in scrutinio, sia
specificamente indicato nell’ordinanza di assegnazione. Tale conoscenza,
logicamente, potrà avvenire dalla comunicazione o notificazione del
provvedimento, salva la presenza, all’udienza, del terzo davanti al giudice
dell’esecuzione che, contestualmente, abbia pronunciato ordinanza di
assegnazione, nel rito anteriore alle norme, qui inapplicabili “ratione temporis”,
approvate progressivamente con la legge 24 dicembre 2012 n. 288, con il
decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito dalla legge 12 novembre
2014 n. 162, e, da ultimo, con il decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83,
convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 132. Riforme che, come già rilevato
(Cass., n. 9390 del 2016, pag. 16 della motivazione), non hanno ad ogni modo
comportato una diversa posizione del “debitor debitoris”, che continua a essere
estraneo al processo esecutivo. Anzi, questa estraneità è fisicamente
riscontrata dalla oramai normale assenza del terzo all’udienza fissata ex art.
543, n. 4, cod. proc. civ., dovendo il terzo rendere la dichiarazione per iscritto
al creditore.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Corollari di tale principio sono i seguenti: 2) il creditore procedente potrà
comunicare l’ordinanza di assegnazione al terzo ovvero potrà notificargli lo
stesso provvedimento in forma esecutiva; ma, in tale seconda eventualità, non
potrà essere contestualmente intimato il precetto, risultando inapplicabile il
disposto dell’art. 479, terzo comma, cod. proc. civ.; 3) se l’ordinanza di
assegnazione viene notificata al terzo in forma esecutiva contestualmente

altrimenti resa legalmente nota l’ordinanza, è inapplicabile l’art. 95, cod. proc.
civ., e le spese sostenute per il precetto restano a carico del creditore
procedente. Il corrispondente vizio del precetto, per la parte in cui sono
pretese tali spese, può essere fatto valere mediante opposizione all’esecuzione,
in quanto si contesta il diritto del creditore a procedere esecutivamente per il
rimborso delle somme autoliquidate nel precetto.
Anche Cass. 24/05/2017, n. 13112, ha sottolineato, in questo quadro,
che l’ordinanza di assegnazione, pur ritenendosi suscettibile di essere notificata
unitamente al precetto in quanto titolo esecutivo nei confronti del terzo
pignorato, può contenere un termine, decorrente dalla notifica, per effettuare il
pagamento, sicché, in tale ipotesi, il terzo che adempia entro la scadenza non
può essere tenuto a sopportare le spese del precetto, ove intimate, perché
superflue e in quanto il credito (se ancora sussistente) non era eseguibile al
momento del precetto stesso.
Come sopra già rilevato, il precetto della cui legittimità qui si discorre è
stato intimato in forza di un’ordinanza di assegnazione recante un termine
dilatorio per l’adempimento al terzo pignorato, con una statuizione non
impugnata con il solo mezzo consentito, ovvero l’opposizione agli atti esecutivi.
Al titolo esecutivo giudiziale è dunque correlato l’effetto di conformazione
del rapporto obbligatorio al contenuto precettivo del provvedimento, che
riguarda non soltanto l’oggetto della prestazione, ma anche le modalità (il
verificarsi di condizioni, il decorso del tempo, il compimento di determinate
attività) dell’adempimento.
In altri termini, la riconduzione di un provvedimento nell’ambito della
categoria dei titoli esecutivi giudiziali di cui all’art. 474, comma 2, n. 1 , cod.

v-)

all’atto di precetto, senza che gli sia stata preventivamente comunicata né

proc. civ., non si traduce sempre nell’immediata e automatica attribuzione
d’idoneità all’attuazione coattiva del diritto ivi accertato, potendo dal tenore
dello stesso provvedimento (o in alcuni casi dalla legge: cfr., a titolo di
esempio, il cd. “spatium deliberandi” previsto dall’art. 14 del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30) essere
stabilite delle limitazioni o condizioni all’efficacia esecutiva.

nell’ordinanza di assegnazione “de qua”: una condizione apposta all’esigibilità
del credito e all’efficacia esecutiva del titolo, allo scopo (ritenuto dal giudice
emittente l’ordinanza e per quanto detto non più discutibile in questa sede) di
salvaguardare la posizione del terzo assegnato e di consentirgli l’adempimento
spontaneo senza aggravi (quali le spese di precetto) a lui non imputabili.
Pertanto, nel caso di specie, la società, avendo pagato quanto indicato
come dovuto nell’ordinanza di assegnazione, non era obbligata per le pretese
spese autoliquidate, non essendo spirato il termine per l’adempimento della
sua obbligazione al momento del pagamento a mezzo di assegno “circolare”.
Dal che deriva l’infondatezza del motivo, come pure rilevato dal pubblico
ministero.
Al contempo deve disattendersi la sollecitazione di rimessione alle Sezioni
Unite formulata in memoria da parte ricorrente posto che, come desumibile
dalla giurisprudenza sopra richiamata, l’attuale orientamento può dirsi costante
e univoco.
2.1. Il secondo motivo è parimenti infondato.

In primo luogo, come visto, al momento della notifica del precetto le
spese ad esso relative non potevano essere autoliquidate e non poteva
ritenersi sussistente alcun inadempimento. Sicché l’opposizione era per ciò solo
fondata.
Inoltre, la sentenza gravata – non impugnata, per quanto qui ancora
possibile, sul punto – ha accertato che la notifica dell’ordinanza in uno al
precetto avvenne il 09/12/2010 e l’assegno postale vidimato fu inviato il
21/12/2010 con incasso il 30/12/2010.

6

E’ tale il significato della previsione del termine per l’adempimento

Secondo la condivisibile nomofilachia (Cass., Sez. U., 18/12/2007, n.
26617 e succ. conf.), nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a
12.500 euro o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di
pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente
corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare. Nel primo
caso il creditore non può rifiutare il pagamento. Se, invece, il debitore paga

disponibilità della somma dovuta (come nel caso dell’assegno postale vidimato
che parimenti vede precostituita la provvista), il creditore può rifiutare il
pagamento solo per giustificato motivo che deve allegare e all’occorrenza
anche provare; in questo caso l’effetto liberatorio si verifica quando il creditore
acquista la concreta disponibilità della somma. Resta fermo che la valutazione
del comportamento del creditore va fatta in base alla regola della correttezza e
della buona fede oggettiva (cfr., per analogo richiamo alla correttezza e buona
fede in punto di tempo dell’adempimento fatto con assegno circolare, anche
Cass., 20/06/2011, n. 13482, citata in ricorso, punto 6.2.5. della motivazione:
«il tempo dell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria in caso di pagamento
a mezzo di assegno circolare va quindi identificato in quello in cui il creditore,
che non si dolga dell’imperfezione del mezzo di pagamento o non adduca altri
giustificati motivi, riceve, cambiandolo nelle forme prescritte dalla legge ed
usando al riguardo l’ordinaria diligenza, il controvalore pecuniario del detto
titolo di credito»).
Ciò posto, non risulta violato l’art. 1277, cod. proc. civ., né la disciplina
normativa inerente al tempo della “solutio” implicitamente invocata, poiché il
tribunale ha correttamente affermato i suesposti principi (pag. 4 della sentenza
gravata), specificando che l’adempimento doveva ritenersi tempestivo «in
un’ottica di rispetto dei principi di diligenza e correttezza». Ciò valutando,
evidentemente, alla luce del fatto che non era stato rifiutato il mezzo di
pagamento e né allegata una sua ricezione tardiva, ossia tale da non
permettere, usando l’ordinaria diligenza, di ricevere tempestivamente quel
controvalore entro il ventesimo e non il ventunesimo giorno.
3. Spese secondo soccombenza.

con assegno circolare o con altro sistema che assicuri ugualmente la

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione
delle spese processuali della controricorrente liquidate in euro 2.800,00, oltre a
euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali, oltre accessori di
legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma il giorno 28 novembre 2017.

Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte

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