Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15729 del 28/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/07/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 28/07/2016), n.15729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 25650-2015 proposto da:

S.B., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati AMEDEO

BARBERIO, GRAZIANO PIIRRONE giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A., S.G., S.A.;

– ricorrente –

– intimati –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. SOLDI Anna

Maria, che chiede alla Corte di cassazione, riunita in camera di

consiglio, di dichiarare la inammissibilità del ricorso;

avverso l’ordinanza n. 1554/2015 del TRIBUNALE, di TARANTO,

depositata l’08/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Taranto ha ingiunto a S.B. il pagamento della somma di Euro 51.184,58, con interessi e spese di procedura, in favore di S.A., M.A., in proprio e nella qualità di tutrice di Se.Be., e S.G..

Contro il decreto ha proposto opposizione S.B., contestando il fondamento della pretesa ed eccependo preliminarmente la litispendenza in relazione ad altro procedimento pendente tra le stesse parti ed attualmente all’esame della Corte di cassazione.

Nel giudizio si sono costituiti gli opposti, contestando l’eccezione di litispendenza e chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Con ordinanza dell’8 ottobre 2015 il Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, provvedendo per il prosieguo della fase istruttoria.

2. Contro l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 648 c.p.c. propone regolamento di competenza S.B. in base a quattro motivi.

Gli opposti non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

3. Il P.M. presso quest’ufficio ha chiesto che la Corte dichiari inammissibile il regolamento di competenza.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso contestano tutti, con varietà di prospettive, il fatto che il Tribunale di Taranto abbia concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto senza preventivamente pronunciarsi sull’eccezione di litispendenza ed osservano che simile provvedimento sarebbe impugnabile col regolamento di competenza; ciò sia perchè la riforma dell’art. 648 c.p.c. di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, art. 9, comma 3, non consente di concedere la provvisoria esecuzione in presenza di un’opposizione fondata su motivi procedurali sia perchè si porrebbe, in caso contrario, un dubbio di legittimità costituzionale.

2. Ritiene il Collegio, in conformità alla richiesta avanzata dal P.M. presso questa Corte, che il presente regolamento sia inammissibile.

Ed infatti l’ordinanza impugnata non è idonea a risolvere definitivamente la questione sulla competenza, in quanto è stata adottata in sede di decisione sull’istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Tale provvedimento, dotato di natura cautelare in senso lato (v. l’ordinanza 26 luglio 2004, n. 14051, e la sentenza 13 marzo 2012, n. 3979), è un atto meramente ordinatorio, privo dei caratteri della decisorietà e definitività.

Nel caso di specie, inoltre, la questione sulla litispendenza non è stata neppure sommariamente delibata; e, d’altra parte, ove pure vi fosse stata tale sommaria delibazione, l’ordinanza di cui all’art. 648 c.p.c. non sarebbe stata ugualmente per questo impugnabile col regolamento di competenza.

Quanto alla riforma di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, art. 9, comma 3, si tratta di un rilievo evidentemente fuor di luogo, poichè tale norma riguarda l’obbligo (e non la facoltà) di concessione della provvisoria esecuzione limitatamente alle somme non contestate, mentre nel caso in esame la clausola di cui all’art. 648 c.p.c. è stata concessa in relazione all’intera somma portata dal decreto ingiuntivo e non sul presupposto della non contestazione (v. su tale norma la sentenza 10 febbraio 2006, n. 3012).

Il regolamento di competenza, pertanto, è dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a Molo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016

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