Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15729 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/07/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 23/07/2020), n.15729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO Donati Viscido di Nocera M.G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 2442 del ruolo generale dell’anno 2015,

proposto da:

F.lli Saccuzzo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al

ricorso, dall’avv.to Aldo Burgio, elettivamente domiciliata presso

lo studio dell’avv.to Giovanni Zappulla, in Roma, Via della Piramide

Cestia n. 1/B, sc. B), int. 6;

– ricorrente –

Contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

Serit Sicilia s.p.a. in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

e contro

Riscossione Sicilia s.p.a. in persona del legale rappresentate pro

tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa n.

378/16/2013, depositata in data 28 ottobre 2013, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29 gennaio 2020 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– con sentenza n. 378/16/2013, depositata in data 28 ottobre 2013, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, accoglieva l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di F.lli Saccuzzo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore e rigettava quello incidentale proposto dalla società nei confronti dell’Ufficio avverso la sentenza n. 147/02/11 della Commissione tributaria provinciale di Siracusa che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società contribuente avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) con la quale l’Ufficio, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi (M.U./2005) ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54bis, aveva iscritto a ruolo, per l’anno 2004, la somma di Euro 32.867,98, ai fini Irap e Iva, sanzioni e interessi, per omessi versamenti Irap e Iva nonchè per recupero di credito di imposta compensato dalla contribuente in eccedenza;

– la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che: 1) nella specie, l’Ufficio, prima di procedere all’iscrizione a ruolo, aveva comunicato alla società l’esito della liquidazione della dichiarazione a mezzo lett. racc.ta rimasta priva di riscontro; 2) con la cartella impugnata era stato chiesto il pagamento di somme dovute “per omessi versamenti Irap e Iva nonchè per recupero di credito di imposta compensato dalla società in eccedenza”; 3) non sussistendo alcuna incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione, non era necessario l’invito al contraddittorio da parte dell’Ufficio; 4) l’Agenzia, decorsi trenta giorni dalla comunicazione dell’esito del controllo, in mancanza di riscontro, aveva correttamente proceduto all’iscrizione a ruolo delle imposte e degli accessori; 4) parimenti infondati erano gli altri motivi di censura reiterati in appello costituiti dalla asserita carenza di motivazione, dalla violazione delle norme relative alle sanzioni tributarie e dalla mancata indicazione del responsabile del procedimento;

– avverso la sentenza della CTR, la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate; rimangono intimate la Serit Sicilia s.p.a. e la Riscossione Sicilia s.p.a.;

– la società contribuente ha depositato memoria ex art. 380bis 1 c.p.c. insistendo per l’accoglimento del ricorso;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e dell’art. 380-bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54bis, della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, per avere la CTR ritenuto legittima la cartella di pagamento, ancorchè, a fronte delle risultanze del controllo automatizzato divergenti da quanto riportato in dichiarazione, l’Ufficio fosse tenuto alla comunicazione dell’esito della liquidazione ex art. 36bis, comma 3, cit. – la cui regolare notifica era stata erroneamente attestata dal giudice di appello pur avendo l’Amministrazione prodotto in appello solo un “riscontro telematico presso Poste italiane” e non già l’avviso di ricevimento della relativa racc.ta – nonchè anche all’invito al contraddittorio ex art. 6, comma 5, dello Statuto concretando la totale mancata corrispondenza tra il dichiarato e le risultanze del controllo un aspetto di incertezza rilevante sulla dichiarazione;

– il motivo è inammissibile;

– secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo di somme derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, ma solo “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (cfr., tra le molte Cass. sez. 5, 14 gennaio 2011, n. 795; Cass. sez. 5, 25 maggio 2012, n. 8342; Cass. sez. 5, 18 marzo 2016, n. 5394), essendosi rilevato che se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso;

– di minore portata è, peraltro, la previsione della comunicazione d’irregolarità (quale prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36, comma 3 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis), per l’ipotesi che emerga dal controllo di cui alle citate norme “un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione”, finalizzata ad evitare la reiterazione di errori e consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, la cui omissione non è sanzionata a pena di nullità; la sua omissione determina infatti una semplice irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2″ (Cass. 6/07/2016, n. 13759; Cass. 6/06/2018, n. 14577; Cass. n. 22351/2018);

– pertanto, la sanzione d’invalidità dell’atto impositivo si attaglia, in caso di omissione del c.d. avviso bonario, alle sole ipotesi di “rilevante incertezza” sui dati esposti nella dichiarazione (cfr. anche Cass. sez. 5, 22 aprile 2015, n. 8154; Cass. n. 19033 del 2016) situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione di cui all’art. 36bis, comma 3, cit., la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo;

– nella specie, in disparte l’avere la ricorrente richiamato congiuntamente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, pur censurando unicamente una violazione di legge, mentre, con riguardo alla denunciata erronea attestazione da parte del giudice di appello della regolarità della notifica alla contribuente della comunicazione dell’esito della liquidazione ex art. 36bis, comma 3 cit. (per avere l’Amministrazione prodotto in appello solo un “riscontro telematico presso Poste italiane” e non già l’avviso di ricevimento della relativa racc.ta), la ricorrente chiede a questa Corte una inammissibile “rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito” (in tal senso, Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18721 del 13/07/2018), quanto alla denunciata erroneità della affermazione della CTR circa la mancata necessità dell’invio del c.d. invio bonario ex art. 6 dello Statuto, la ricorrente, in difetto del principio di specificità, non ha precisato quali fossero le “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, tali da imporre la comunicazione del detto invito bonario; ciò, in considerazione della mancata necessaria coincidenza di queste ultime con il mero riscontro, a seguito del controllo automatizzato, di un risultato (anche totalmente) diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, il che costituisce, di per sè, unicamente presupposto per la d. comunicazione di irregolarità ex art. 36bis, comma 3, cit.; al riguardo, questa Corte ha precisato che “il rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione – da intendere alla luce del canone generale “della strumentalità delle forme processuali” – comporta, fra l’altro, l’esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, che precisino come abbia avuto luogo la violazione ascritta alla pronuncia di merito (Cass. n. 23675 del 2013), in quanto è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. n. 25044 del 2013; Cass. n. 17739 del 2011; Cass. n. 7891 del 2007; Cass. n. 7882 del 2006; Cass. n. 3941 del 2002);

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia in rubrica, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio con conseguente mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c.”, per avere la CTR omesso di pronunciarsi sui motivi di censura già proposti in primo grado e ribaditi in appello con i quali la contribuente aveva dedotto: 1) l’inesistenza dell’assunto debito Iva, per il 2004, avendo la ricorrente effettuato nei termini i versamenti corrispondenti ai debiti di imposta risultanti dalle autoliquidazioni periodiche, il difetto di motivazione della cartella, (non contenendo quest’ultima l’indicazione da dove scaturissero i versamenti omessi, quelli dati in acconto e a saldo, le date degli stessi e gli eventuali crediti esposti), la mancata comunicazione dell’esito della liquidazione e il mancato invito al contraddittorio da parte dell’Amministrazione a fronte della emersa divergenza tra i dati esposti in dichiarazione e l’esito dei controlli, e, dunque, proprio della incertezza su più di un aspetto rilevante della dichiarazione, 2)la mancata necessaria emissione da parte dell’A.F. prima dell’atto di riscossione, dell’avviso di accertamento del debito di imposta, essendo stato recuperato il credito di imposta in forza di elementi di fatto esteriori ed esulanti da una mera attività di liquidazione, con conseguente onere di motivazione della cartella, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42, con indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche a sostegno del maggiore debito tributario imputato al contribuente;

– il motivo si profila inammissibile per le ragioni di seguito indicate;

– in primo luogo, il motivo in esame consta di una inscindibile commistione dei profili di nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia) e di vizio motivazionale (omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti) con esso dedotti, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (Cass. n. 7394 del 2010; n. 20355 del 2008; n. 9470 del 2008); al riguardo va ricordato il principio reiteratamente affermato da questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 21611 del 2013; v. anche Cass. 7009 del 2017; n. 3170 del 2018) secondo cui “il motivo di impugnazione che (come nel caso qui vagliato) prospetti una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme che si assumono violate, e dalla deduzione del vizio di motivazione, è inammissibile, richiedendo un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione”;

– inoltre, il contribuente non ha riportato in ricorso, in difetto dei principi di specificità e di autosufficienza, nelle parti rilevanti, gli atti difensivi del giudizio di merito, con ciò non permettendo a questa Corte di verificare gli esatti termini della questione e di averne la completa cognizione al fine di valutare la fondatezza delle doglianza medesima; invero, il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (ex multis, Cass. n. 7825 e n. 12688 del 2006; Cass. n. 14784 del 2015); con particolare riferimento al denunciato vizio di omessa pronuncia, questa Corte ha precisato che “affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività” (Cass. S.U. n. 15781 del 28/07/2005; conf., da ultimo, Cass. n. 5344 del 04/03/2013; Cass., sez. 2, n. 17049 del 20/08/2015; Cass. n. 22766 del 2019);

– peraltro, quanto allo specifico vizio denunciabile per cassazione in base alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nella specie, per essere stata la sentenza di appello depositata in data 28 ottobre 2013) lo stesso concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014; Cass. n. 14324 del 2015); nella specie, la ricorrente non ha assolto il suddetto onere, non avendo dedotto, l’omesso esame di un “fatto storico”, ma peraltro di profili attinenti a “questioni” o “argomentazioni”;

– in conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato;

– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

la Corte:

rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 2.300,00 per compensi oltre spese prenotate a debito;

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA