Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15729 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 25/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28930/2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA – C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARMELLINI

30, presso lo studio dell’avvocato ROMEO BRUNETTI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 665/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 13/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte di Appello di Torino ha respinto il gravame proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo, che aveva riconosciuto il diritto di D.G. – docente non di ruolo alle dipendenze del MIUR in forza di consecutivi contratti a tempo determinato a decorrere dall’anno scolastico 1995/1996 fino a quello 2011/2012 – agli scatti retributivi di cui alla L. n. 312 del 1980, art. 53 e condannato l’amministrazione a corrispondere al predetto l’importo di Euro 20.506,34 a tale titolo nei limiti della prescrizione quinquennale;

che la Corte territoriale – premesso che il primo giudice aveva accolto la domanda del D. sulla base della L. n. 312 del 1980, art. 53 – ha osservato che: – la L. n. 312 del 1980, art. 53, non ha mai formato oggetto di interventi abrogativi; – la vigenza della norma è stata resa indiscutibile dal richiamo espresso ad opera della contrattazione collettiva (ed in particolare dall’art. 142 c.c.n.l. Comparto scuola 20022005 e dall’art. 146 c.c.n.l. 2006-2009); – l’ambito di operatività non può essere limitato al personale non di ruolo a tempo indeterminato atteso che già in passato non si era fatta distinzione, ai fini dei suddetti aumenti periodici, tra incarichi su posti vacanti e incarichi su posti non vacanti (di fatto disponibili per l’intero anno scolastico); – una volta abrogata la categoria dei docenti incaricati, non diversamente deve ritenersi con riguardo alle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (del tutto equiparabili ai vecchi incarichi);

che la Corte riteneva non necessario alcun approfondimento delle questioni collegate al principio di non discriminazione, posto che lo stesso era stato solo marginalmente richiamato dalla sentenza di primo grado con riguardo al profilo delle reclamate differenze retributive e che tale profilo non era stato oggetto di trattazione da parte del Ministero che lo aveva ritenuto ricollegato soltanto alle questioni attinenti al profilo risarcitorio conseguente al denunciato abuso della reiterazione dei contratti;

che, in ogni caso, non era inutile sottolineare che erano condivisibili le coincise considerazione del giudice di prime cure sull’insussistenza di ragioni oggettive per giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non, utilizzati in maniera continuativa, sulla base dei principi riaffermati dalla Corte di Giustizia con riguardo alla clausola 4 punto 1 dell’Accordo Quadro e sull’irrilevanza della qualificazione “di ruolo” o meno di un dato rapporto di impiego ove non sussistenti ragioni di differenziazione attinenti alla natura delle prestazioni;

che di tale sentenza il MIUR chiede la cassazione sulla base di due motivi, ai quale ha opposto difese il D., con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2.1. che viene denunziata, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione: della L. 11 luglio 1980, art. 53, n. 312, art. 142 ccnl 24 luglio 2003 e art. 146 NCCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 3; D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18, come convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 1, comma 2, L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36 e violazione della direttiva 99/70/CE, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendosi che i rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale, rilevando, quanto all’applicabilità della L. n. 312 del 1980, art. 53, come, alla luce degli interventi legislativi, la lettura dei richiamati articoli della contrattazione collettiva doveva essere nel senso che l’art. 53 menzionato indicava la perdurante vigenza della disciplina specificamente dettata per gli insegnanti di religione, senza alcun riferimento al mantenimento del trattamento giuridico ed economico di una categoria di personale non più esistente, e cioè gli “incaricati” annuali con nomina del Provveditore;

2.2. che, col secondo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione della direttiva 99/70/CE e dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato ivi allegato, del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 6 e 10, del D.L. n. 70 del 2011, art. 9, comma 18, come convertito con modif. dalla L. n. 106 del 2011, art. 1, comma 2, L. n. 124 del 1999, art. 4, D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 526, art. 79 del ccnl 29.11.2007, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, sotto il profilo relativo al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 punto 1 dell’Accordo Quadro sul lavoro a t. d. allegato alla Direttiva 1999/70 CE, ritenendosi che sussistano le ragioni obiettive per differenziare i trattamenti retributivi collegati a rapporti che non sono maliziosamente conclusi dal datore di lavoro per evitare maggiori oneri retributivi e previdenziali che conseguirebbero da pattuizioni a t. i.; si aggiunge che il lavoratore assunto a tempo determinato nel settore scolastico non è comparabile al docente di ruolo, sia per il mancato superamento del pubblico concorso, sia perchè ogni singolo rapporto è distinto ed autonomo rispetto al precedente;

3. che ritiene il Collegio che il ricorso sia manifestamente fondato quanto alla dedotta inapplicabilità della L. n. 312 del 1980, art. 53, sostenuta dal Ministero;

3.1. che, quanto al primo motivo, premesso che il ricorso di primo grado ha affrontato la questione degli aumenti biennali ex L. n. 312 del 1980 e che la domanda accolta dal primo giudice era quella tesa ad ottenere il riconoscimento di tali scatti biennali, deve osservarsi – in conformità a quanto enunciato da Cass. 22558/2016 cit. – che questi ultimi, a far tempo dalla contrattualizzazione dell’impiego pubblico, non hanno più fatto parte della retribuzione del personale di ruolo della scuola, docente, tecnico ed amministrativo;

che, nella predetta pronuncia di legittimità, all’esito di analitica disamina della legislazione di riferimento e della sentenza della Corte Costituzionale 146/2013, si afferma che, al momento della contrattualizzazione del rapporto di impiego del personale della scuola, la L. n. 312 del 1980, art. 53, poteva dirsi vigente ed efficace solo relativamente ai docenti di religione e ad alcune particolari categorie di insegnanti che, sebbene non immessi nei ruoli, prestavano attività sulla base, non di supplenze temporanee o annuali, bensì in forza di contratti a tempo indeterminato previsti in via eccezionale dalla L. n. 270 del 1982, art. 15;

che è stato, invero, osservato che nel contratto collettivo per il quadriennio normativo 1994/1997 ed il biennio economico 1994/1995, è effettuato un espresso richiamo alla L. n. 312 del 1980, art. 53, ma lo stesso, contenuto nel comma 7 dell’art. 66, è limitato ai soli insegnanti di religione, per i quali è prevista la perdurante vigenza della norma, così come integrata dal D.P.R. n. 399 del 1988 (art. 66 Attribuzione del nuovo trattamento economico al personale in servizio al 31.12.1995 – comma 7: Per gli insegnanti di religione restano in vigore le norme di cui alla L. n. 312 del 1980, art. 53, modificate e integrate dal D.P.R. 399 del 1988, art. 3, commi 6 e 7) e che non rileva, pertanto, che la L. n. 312 del 1980, art. 53, non sia stato inserito fra le disposizioni espressamente disapplicate dell’art. 82, comma 10, giacchè la disposizione prevede anche, al secondo comma, una norma di chiusura (Le disposizioni non indicate nel precedente comma 1 rimangono in vigore ad eccezione di quelle comunque contrarie o incompatibili con il presente contratto), escludendo la ultrattività delle discipline contrarie o incompatibili con quelle dettate dalle parti collettive;

che è stato evidenziato, in sintesi, che il CCNL 1994/1997 ha affermato la perdurante vigenza del solo comma 6 dell’art. 53, relativo ai docenti di religione e che nello stesso senso disponevano i contratti collettivi successivi (CCNL 26.5.1999 per il quadriennio 1998/2001 e C.C.N.L. 1998/2001), che nessuna significativa modificazione era stata apportata dal C.C.N.L. 24 luglio 2003 per il quadriennio 2002/2005 che ha ribadito la struttura della retribuzione fondata sulle posizioni stipendiali e, all’art. 142, ha richiamato fra le norme non disapplicate la L. n. 312 del 1980, art. 53, ma solo limitatamente ai docenti di religione – dal C.C.N.L. 29 novembre 2007 per il quadriennio 2006/2009, e dal CCNL 4 agosto 2011;

che, infine, è stata rilevata la assoluta incompatibilità fra il sistema descritto e gli scatti biennali, che avrebbero finito per assicurare all’assunto a tempo determinato un trattamento economico di miglior favore rispetto a quello riservato al personale della scuola definitivamente immesso nei ruoli, trattamento che non può certo trovare giustificazione nella clausola 4 dell’Accordo quadro;

3.2. che, quanto al secondo motivo, come già osservato da questa Corte (Cass. 7.11.2016 n. 22558, alle cui motivazioni ci si riporta integralmente in quanto del tutto condivise, nonchè, da ultimo, tra le altre, Cass. 9058, 9057, 9056, 9055/2017, Cass. 9044/2017, Cass. 8945/2017, 290/2017), il Ministero ricorrente sovrappone e confonde il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale – CES, CEEP e UNICE – e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), con il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo, laddove i due piani debbono, invece, essere tenuti distinti, essendo il primo principio teso a “migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione” ed il secondo a “creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”;

che l’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacchè detto obbligo è attuazione, nell’ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono “norme di diritto sociale dell’Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela” (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C177/14, Regojo Dans, punto 32);

4. che la sentenza impugnata, pur interpretando correttamente la direttiva 99/70/CE quanto al principio di non discriminazione, ha confermato la decisione di prime cure che aveva accolto la domanda volta ad ottenere il trattamento economico previsto dalla L. n. 312 del 1980, art. 53;

5. che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va accolto con riguardo al primo motivo e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura sugli scatti biennali, con rinvio alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della questione controversa, attenendosi al principio di diritto già enunciato, secondo il quale: “La clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del compatto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. La L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1 e art. 71 dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”. La Corte del rinvio provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo, cassa l’impugnata decisione in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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