Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15729 del 18/07/2011

Cassazione civile sez. III, 18/07/2011, (ud. 06/06/2011, dep. 18/07/2011), n.15729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROGETTO IMMOBILIARE S.R.L. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante p.t. a.u. sig.ra M.M.L., elettivamente

domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 155, presso lo studio

dell’avvocato ONESTI VALERIO, che la rappresenta e difende giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE CIVILE COSTRUZIONI ALESCA S.N.C. (OMISSIS) in persona

del suo amministratore unico e legale rappresentante dott. F.

F., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE G. MAZZINI 88,

presso lo studio dell’avvocato ANASTASIO CARLA, che la rappresenta e

difende giusta delega in calce al controricorso;

ISTITUTO ITALIANO CREDITO FONDIARIO S.P.A. (OMISSIS) in persona

del dott. P.S. in qualità di Amministratore Delegato

e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso lo studio dell’avvocato STANIZZI

ANTONIO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

SPEI FACTORING S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, FONDIARIA ROMANA S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 9190/2008 del TRIBUNALE di ROMA, SEZIONE 4^

IMMOBILIARE, emessa il 4/04/2008, depositata il 05/05/2008 R.G.N.

69634/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato STANIZZI ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso con l’inammissibilità del ricorso in

subordine il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 4 ottobre 2004 Fondiaria Romana s.r.l., debitrice esecutata nella procedura RGE n. 76968/93, pendente innanzi al Tribunale di Roma, propose opposizione all’aggiudicazione provvisoria pronunziata in favore di Immobiliare Civile di Costruzioni Alesca s.r.l. all’udienza di vendita del 28 settembre 2004.

Dedusse che il predetto atto era inficiato da nullità, essendo malli e l’avviso di vendita predisposto dal notaio, e le attività pubblicitarie successive, a causa dell’errata indicazione della superficie del terreno subastato, individuata in mq. 102,70, invece che in mq. 102.270.

Si costituirono Italfondiario s.p.a. e l’aggiudicataria chiedendo il rigetto del mezzo.

Nel giudizio intervenne Progetto Immobiliare s.r.l., deducendo di avere acquistato da Fondiaria Romana s.r.l. i diritti derivanti dall’esito giudiziale della lite.

Con sentenza del 5 maggio 2008 il giudice adito ha rigettato l’opposizione.

Per la cassazione di detta pronuncia ricorre Progetto Immobiliare s.r.l., formulando un unico motivo con pedissequo quesito e notificando l’atto a Immobiliare Civile di Costruzioni Alesca s.n.c., Istituto Italiano di Credito Fondiario s.p.a., Spei Factoring s.p.a., Fondiaria Romana s.r.l..

Resistono con due distinti controricorsi, illustrati anche da memoria, Immobiliare Civile di Costruzioni Alesca e Italfondiario Società per azioni.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Nell’unico motivo di ricorso Progetto Immobiliare s.r.l. denuncia violazione dell’art. 490 cod. proc. civ., ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3. Sostiene che il giudice di merito avrebbe fatto malgoverno della predetta disposizione, non avendo considerato che la mancata ottemperanza all’obbligo di dare pubblicità a un atto del processo esecutivo – riscontrabile anche nell’ipotesi in cui la pubblicità stessa sia gravata da vizi e non sia intervenuta nei termini prescritti dalla legge – determina la nullità dell’atto di vendita, nullità opponibile all’aggiudicatario, non operando, in parte qua, la norma di cui all’art. 2929 cod. civ..

2 Le censure sono infondate.

Mette conto evidenziare che il decidente, per quanto qui interessa, ha ritenuto giuridicamente irrilevante l’erronea indicazione dell’estensione del terreno staggito nell’avviso d’asta predisposto dal notaio e pubblicato sul sito (OMISSIS). Ha segnatamente evidenziato, in proposito, che la pubblicità apparsa sul quotidiano (OMISSIS) era stata bene eseguita, essendo ivi stata correttamente indicata la consistenza del bene; che sulla pagina internet testè menzionata era stata pubblicata la perizia integrale, che, in definitiva, l’errore materiale verificatosi nell’avviso non poteva realmente ingannare i partecipanti all’incanto, essendo facilmente riconoscibile sia in base alle risultanze della consulenza tecnica, sia in base a criteri di elementare buon senso, essendo evidente che una superficie di mq.

102,70 non poteva andare all’asta a un prezzo base di più di un milione di Euro.

Ha anche aggiunto che il prezzo di aggiudicazione era stato superiore a quello di stima.

3 Ciò significa che il giudice di merito ha addotto, a sostegno della scelta operata in dispositivo, la riconoscibilità dell’errore, quale elemento consustanziale alla sua emersione sul piano giuridico.

Ma, se così è, le censure sono eccentriche rispetto alle argomentate ragioni della decisione. Esse nulla dicono, invero, sul profilo centrale della ratio decidendi, così lasciandone intatta l’idoneità a giustificare il provvedimento impugnato.

4 Non è superfluo aggiungere che in ogni caso, l’apprezzamento sulla cui base il Tribunale ha ritenuto irrilevante il denunciato errore è valutazione di stretto merito, congruamente motivata e, come tale, sottratta al sindacato di questa Corte.

Non par dubbio, infatti, che la ritenuta riconoscibilità è, nella fattispecie, convincimento logicamente non implausibile, e che il conseguente giudizio di irrilevanza è giuridicamente corretto alla luce del disposto dell’art. 1428 cod. civ., che, benchè dettato in materia di vizi del consenso, esprime un principio generale dell’ordinamento in materia di capacità invalidante dell’errore.

Il ricorso è respinto.

Segue la condanna dell’impugnante al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate per l’Istituto Italiano di Credito Fondiario (Italfondiario s.p.a.) in complessivi Euro 15.000,00 (di cui Euro 14.800,00 per onorari), e, per Immobiliare Civile di Costruzione Alesca s.r.l. in complessivi Euro 12.000,00 (di cui Euro 11.800,00 per onorari), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2011

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