Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15729 del 07/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 07/06/2021), n.15729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernesto Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9429/2013 R.G. proposto da:

MIVE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato

e difeso dall’Avv. Andrea Amatucci, elettivamente domiciliata presso

lo studio dell’Avv. Antonio Cepparulo, in Roma viale Camillo

Sabatini n. 150 (V.B. 5/1);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

e

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, sez. staccata di Salerno, n. 183/4/2013 depositata il 25

febbraio 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 gennaio 2021

dal consigliere Dott. Gori Pierpaolo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, veniva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino n. 395/2/2011 in relazione alla cartella di pagamento IRES, IRPEF, IVA 1998 e 1999 emessa nei confronti della società Mive S.r.l..

2. La CTR, non condividendo la decisione di primo grado che aveva ritenuto la cartella non idoneamente motivata, confermava il credito portato dalla cartella, emessa a seguito di precedente sentenza della CTR che aveva riconosciuto valida la richiesta della contribuente di definizione agevolata della L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, in forza della quale venivano iscritte a ruolo le rate residue del condono non versate dalla società.

3. Avverso la decisione propone ricorso la contribuente per cinque motivi, cui l’Agenzia replica con controricorso; il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese.

4. Il sostituto Procuratore Generale Visonà Stefano ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – la contribuente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, l’errato presupposto per l’iscrizione a ruolo e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata per aver la CTR confermato il credito portato dalla cartella di pagamento nonostante la stessa CTR avesse annullato l’iscrizione a ruolo che ne costituiva il presupposto.

6. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto non viene riprodotto il contenuto della cartella di pagamento impugnata e di due antecedenti cartelle annullate dalla CTR e da cui si prospetta una duplicazione delle iscrizioni a ruolo. Non è inoltre controverso il fatto che la cartella non sia stata notificata alla contribuente a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi, come avvenuto per le cartelle oggetto di istanza di definizione agevolata della L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis presentata dalla società, ma di somme iscritte a ruolo a titolo di ratei non versati del condono ritenuto valido con titolo giudiziale definitivo, della sentenza della CTR Campania n. 24/2/2010.

7. Con il secondo motivo – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 – la contribuente lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione al D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 44, per non essersi la CTR pronunciata sull’eccezione di decadenza dell’Ufficio dal potere di riscuotere i tributi oltre il termine del 31 dicembre 2008.

8. Con il terzo motivo la ricorrente – ai sensi art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 – prospetta la violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1 in relazione al combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 1 del D.L. n. 106 del 2005 come novellato dalla L. n. 156 del 2005, art. 25, per aver la CTR mancato di rilevare la decadenza dell’Ufficio dal potere di riscuotere i crediti erariali per cui è causa.

9. I motivi, connessi, sono inammissibili. In primo luogo va reiterato che “In sede di giudizio di legittimità il vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. può essere dedotto anche in relazione ad un’eccezione, alla duplice condizione che essa risulti formulata inequivocabilmente, in modo da rendere necessaria una pronuncia su di essa e che sia stata riportata nel ricorso per cassazione nei suoi esatti termini con l’indicazione specifica dell’atto difensivo o del verbale di udienza in cui era stata proposta.” (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 3845 del 16/02/2018, Rv. 647804 – 01, conforme Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25299 del 28/11/2014, Rv. 633770 – 01). Orbene, la ricorrente non riporta il rilevante passaggio delle proprie controdeduzioni in appello in cui avrebbe riproposto l’eccezione, da cui desumere il superamento del giudicato interno sulla questione poichè è pacifico che la CTP ha accolto il ricorso solo quanto alla mancanza di motivazione dell’atto impositivo. Inoltre, non è dimostrata in ricorso la tempestiva articolazione della doglianza relativa alla decadenza dai poteri di accertamento avanti ai giudici del merito, nè la questione è rilevabile d’ufficio (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 14850 del 13/07/2020, Rv. 658345 – 01), con conseguente inammissibilità dei due motivi per le plurime ragioni esposte.

10. In secondo luogo, il riferimento al D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 44, come pure al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e del D.L. n. 106 del 2005, art. 1 come novellato dalla L. n. 156 del 2005 è anche inconferente dal momento che, come sopra visto, la presente controversia non investe il diniego di condono e dunque l’originaria pretesa dell’Ufficio, poichè la sentenza della CTR n. 24/2/2010 ha confermato la validità del condono, ed è in forza di questo titolo – giudiziale – che i ratei di condono impagati sono stati iscritti a ruolo e sono divenuti oggetto della cartella opposta in questa sede. La decisione è stata depositata dalla CTR Campania il 21.1.2010 e conseguentemente non vi è dubbio che sia tempestiva la notifica della cartella impugnata in questa sede, intervenuta il 1.2.2010 come si legge negli atti delle parti.

11. Con il quarto mezzo la società – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 163 T.U.I.R. con riferimento al divieto di doppia imposizione.

12. Il motivo è inammissibile, per i principi di diritto già richiamati (cfr. Cass. n. 3845 del 2018 e Cass. n. 25299 del 2014, cit.), in quanto neppure per la censura in esame la ricorrente riporta il pertinente passaggio del ricorso introduttivo in cui avrebbe sollevato la questione e delle proprie controdeduzioni in appello ai fini della tempestiva riproposizione.

13. Con il quinto motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 – la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 17 per carenza di motivazione da parte della cartella di pagamento impugnata.

14. Il motivo è inammissibile. Va ribadito che “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti.” (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332). La Corte osserva che la CTR ha argomentatamente accertato la congruità della motivazione della cartella impugnata, che ha ad oggetto la reiscrizione a ruolo delle sole imposte e degli interessi relativi al netto della prima rata pagata e delle sanzioni non più dovute per la definizione agevolata, citando a pag.2 della sentenza impugnata tra l’altro anche il seguente passaggio argomentativo contenuto nella cartella: “(…) somme dovute a seguito di controllo automatizzato (…) per il periodo di imposta 1998 (…) Sent. 24.2.10 dep. 2010 CTR dichiara valido condono L. n. 289 del 2002, art. 9 bis previo sgravio (…) iscritte le residue rate non versate per il condono”.

15. La motivazione della CTR non solo rispetta pienamente il minimo costituzionale, ma è anche logica, argomentata e compiuta nel suo riferimento testuale al quadro probatorio, riportando il rilevante passaggio della cartella impugnata, nè la ricorrente precisa quali aspetti di incertezza nell’individuazione dell’obbligazione tributaria emergerebbero all’esito della lettura di tale motivazione. In ultima analisi il motivo si risolve in una inammissibile generica censura, attraverso l’indistinto richiamo di ben tre parametri dell’art. 360 c.p.c., comma 1, dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice del merito.

16. In conclusione il ricorso dev’essere rigettato per inammissibilità dei motivi e le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso per inammissibilità dei motivi e condannà la ricorrente alla rifusione delle spese di lite alla controricorrente, liquidate in Euro 13.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater sussistono i presupposti per il versamento ove dovuto ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

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