Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15728 del 28/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 28/07/2016), n.15728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19362-2015 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GRAZIA

PULVIRENTI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CATANIA (IACP), in

persona del Commissario, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

DANIELA CASTRONOVO, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE di GIARRE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 736/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

24/04/2015, depositata il 29/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato Daniela Castronovo difensore del controricorrente

che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. Con ricorso al Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Giarre, C.V. convenne in giudizio il Comune di Giarre e l’Istituto autonomo case popolari della Provincia di Catania, proponendo opposizione avverso l’ordinanza del predetto Comune con cui era stato loro ordinato lo sgombero dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica da loro occupato.

Si costituirono in giudizio entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda, compensando le spese di lite.

2. La sentenza è stata impugnata dall’attrice soccombente e la Corte d’appello di Catania, con sentenza del 29 aprile 2015, ha rigettato il gravame, confermando la pronuncia di primo grado e condannando gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese del grado.

La Corte territoriale ha osservato, fra l’altro, che dalla prova documentale era emerso che l’immobile in questione non poteva essere abitato alla data del 31 dicembre 2001 in quanto non ancora completato, e che la prova testimoniale sollecitata dall’appellante era inammissibile in quanto ininfluente ai fini della dimostrazione del dato temporale relativo all’occupazione dell’immobile.

Quanto, poi, all’obbligo di riservare alcuni alloggi popolari in dipendenza di sopraggiunte necessità di pubblica utilità, la sentenza ha osservato che le norme invocate dall’appellante richiedevano, come condizione per beneficiare dell’assegnazione, la dimostrazione dell’esistenza delle condizioni di legge (quale, ad esempio, la qualità di soggetto sottoposto a sfratto per morosità), condizioni che, nella specie, non erano state in alcun modo provate.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Catania ricorre C.V. con atto affidato a tre motivi.

Resiste l’Istituto autonomo case popolari della Provincia di Catania con controricorso.

Il Comune di Giarre non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

5. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione della L.R. Siciliana 9 agosto 2002, n. 11, art. 1 nonchè erronea determinazione dei requisiti oggettivi per determinare l’effettiva occupazione dell’alloggio.

6. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione della L.R. Siciliana n. 11 del 2002, in ordine alla verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi degli occupanti gli alloggi in questione.

7. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dall’omessa determinazione di una riserva di alloggi in ordine agli interventi di cui all’art. 6 della L.R. Siciliana n. 11 del 2002.

8. I motivi, da trattare congiuntamente in considerazione della loro stretta connessione, sono tutti, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento.

8.1. Si osserva, innanzitutto, che essi, formulati in modo generico ed in parte anche ripetitivi, presentano alcuni significativi profili di inammissibilità.

I motivi fanno riferimento ad una serie di circostanze di fatto che, in quanto tali, non possono più essere oggetto di valutazione in questa sede, nonostante il ricorso tenti di ottenere da questa Corte un giudizio di merito diverso da quello compiuto dalla Corte catanese.

Nel primo motivo di ricorso (p. 7) si osserva che l’occupazione di fatto degli alloggi può essere provata solo con testimoni, ma non si contesta in alcun modo la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha dichiarato inammissibile per genericità la prova per testi dedotta; mentre sia nel secondo che nel terzo motivo di ricorso vengono richiamati alcuni atti (l’istanza di regolarizzazione del rapporto locativo rivolta all’IACP di Catania e la Delib. 28 febbraio 2008 del Comune di Giarre, attestante lo stato di emergenza abitativa) senza rispettare i requisiti di autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), poichè non è chiaro nè se nè dove tali documenti siano stati prodotti e siano eventualmente consultabili in questa sede (v. Sezioni Unite, sentenza 3 novembre 2011, n. 22726).

8.2. Tanto premesso in ordine ai requisiti di ammissibilità del ricorso, occorre rilevare che le fondamentali argomentazioni con le quali la Corte d’appello ha rigettato il gravarne non sono, in realtà, contestate. La prima argomentazione – costituita dal rilievo per cui l’immobile in questione non poteva essere abitato alla data del 31 dicembre 2001, in quanto non ancora completato – non è contestata, anzi è sostanzialmente ammessa nel primo motivo di ricorso.

La seconda argomentazione, relativa alla mancata prova della sussistenza dei requisiti di cui alla L.R. citata, art. 6 è contestata solo genericamente, con una serie di considerazioni in fatto non più esaminabili in questa sede.

Quanto, infine, al terzo motivo di ricorso – nel quale si ipotizza anche un’omessa pronuncia rilevante ai sensi dell’art. 112 c.p.c. – la censura è proposta in modo generico, per cui rimangono esclusi sia il vizio di motivazione che l’omessa pronuncia; non senza rilevare che la censura di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è formulata in modo non rispettoso dei criteri fissati dalla sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, delle Sezioni Unite di questa Corte.

9. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente ha depositato una memoria a tale relazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni, giacchè le considerazioni contenute nella memoria ribadiscono censure ed argomentazioni già confinate nella relazione stessa, senza modificare i termini della questione giuridica.

Rileva il Collegio, inoltre, che il controricorso non è tardivo (come vorrebbero la ricorrente), perchè il ricorso è stato notificato il 22 giugno 2015 e il controricorso è stato notificato il successivo 14 luglio 2015, quindi nel rispetto dei termini di cui all’art. 370 c.p.c..

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Pur sussistendo le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, non va disposta la condanna della ricorrente al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, poichè la stessa è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento de Consiglio dell’ordine degli avvocati di Catania in data 12 giugno 2015.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016

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