Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15728 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. III, 02/07/2010, (ud. 21/05/2010, dep. 02/07/2010), n.15728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Anna Maria – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SEA SOCIETA’ ESERCIZI AEROPORTUALI SPA (OMISSIS) in persona del

procuratore speciale Avv. V.S., elettivamente

domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 21, presso lo studio

dell’avvocato SCIARRILLO DANIELE, che la rappresenta e difende con

delega a margine del ricorso;

– ricorrente-

contro

PROF. AVV. Z.G.M. (OMISSIS) in proprio,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. MANCINELLI 65, presso lo

studio dell’avvocato MOSCATI ENRICO, che lo rappresenta e difende

con delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

SRILANKAN AIRLINES LIMITED;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8543/2005 del TRIBUNALE di MILANO, Sezione

Undicesima, emessa 1 ‘ 8/06/2005;

depositata il 19/07/2005, R.G.N. 36640/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/05/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato MOSCATI ENRICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La S.E.A. Società per Azioni Esercizi Aeroportuali ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 19 luglio 2005, con la quale il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello da essa ricorrente proposto avverso la sentenza del 17 aprile 2002, con cui il Giudice di Pace di Milano aveva parzialmente accolto nei suoi confronti la domanda proposta da Z.G.M., per ottenere la condanna in via solidale sua e della Srilankan Aerlines Limited al risarcimento di danni asseritamele sofferti a causa dei disservizi verificatisi nei giorni (OMISSIS) nell’aeroporto della (OMISSIS) e che avevano portato alla cancellazione del suo volo con destinazione finale per le isole Maldive, dove aveva programmato di passare una settimana di vacanze natalizie.

L’appello è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale sull’assunto che la sentenza del Giudice di Pace sarebbe stata assoggettabile a ricorso per cassazione, per essere stata la domanda conchiusa nel limite della giurisdizione equitativa del giudice di pace.

2. Al ricorso ha resistito con controricorso soltanto Z.G.M..

La ricorrente ha depositato tardivamente memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce “nullità della sentenza per violazione (art. 360 c.p.c., n. 3) dell’art. 339 c.p.c., alla luce della sentenza n. 8075/06 Corte di Cassazione, sez. 3^, emessa il 12 dicembre 2005”, adducendosi che la declaratoria di inammissibilità dell’appello per essere stata la sentenza del Giudice di Pace di Milano emessa su una controversia compresa nel limite del valore della giurisdizione equitativa di quel giudice, sarebbe in contrasto sarebbe erronea, alla luce della detta sentenza di questa Corte, che ha dichiarato inammissibile, per essere la sentenza de qua appellabile, il ricorso per cassazione che la ricorrente aveva proposto nelle more della pendenza del giudizio di appello.

Con altri sei motivi, invece, vengono riproposte le censure rivolte alla sentenza di primo grado del giudice di pace in funzione dell’eventuale decisione nel merito della controversia, una volta considerato ammissibile l’appello in accoglimento del primo motivo.

p. 2. Il primo ricorso, là dove postula la cassazione della sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto la sentenza del giudice di pace inappellabile, dev’essere accolto sulla base del rilievo d’ufficio da parte della Corte, nell’ambito dello scrutinio della censura proposta con il motivo, di una ragione giuridica che giustifica la conclusione che la sentenza era, invece, appellabile al di là di quanto prospettato dalla ricorrente.

Tale ragione si rinviene nell’esistenza di un giudicato processuale interno in ordine all’appellabilità della sentenza del giudice di pace, che questa Corte deve rilevare d’ufficio.

Detto giudicato discende dalla sentenza di questa Corte n. 8075 del 2006, la quale, nel ritenere la sentenza del giudice di pace, a suo tempo assoggettata a ricorso per Cassazione, non assoggettabile a tale mezzo di impugnazione, ha per converso affermato che essa sarebbe stata appellabile. Tale affermazione, in quanto intervenuta in modo definitivo nello stesso giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata ha risolto in modo non più discutibile la questione del regime di impugnazione della sentenza del giudice di pace e la Corte lo deve rilevare d’ufficio, come è regola per la formazione di un giudicato interno.

La pretesa del ricorrente di discutere della questione del regime di impugnazione sollecitando la Corte a valutare il valore della domanda per come proposta in primo grado e, quindi, una nuova valutazione della stessa, si scontra con la constatazione che quella questione risulta definitivamente accertata.

Non meno configgente con tale definitivo accertamento appare la pretesa del resistente di sollecitare una valutazione comparativa fra la sentenza di questa Corte sopra citata e l’avviso espresso dal Tribunale nella sentenza impugnata: essa ignora il valore del giudicato processuale formatosi per effetto della sentenza della Corte.

Giudicato al quale deve darsi rilievo senza che si possa tornare valutare se la questione che ne è oggetto sia stata risolta correttamente (come, peraltro, non è dubbio, tenuto conto che la domanda, pur proposta con l’indicazione di una somma, venne conchiusa in realtà, anche al di là del rilievo decisivo che nello stesso senso – per effetto dell’applicazione dell’art. 14 c.p.c. – avrebbe avuto la richiesta alternativa dell’eventuale maggior somma che fosse stata accertata dovuta, espressamente nel limite del valore della competenza del giudice di pace, idi modo che il limite della sua giurisdizione equitativa risultò superato e la domanda si commisurò appunto a quel valore).

E’ appena il caso di precisare che l’affermazione che l’indicato giudicato interno si è formato nello stesso giudizio prima portato davanti alla Corte con il ricorso avverso la sentenza del giudice di pace ed ora con altro ricorso avverso la sentenza d’appello non potrebbe essere messa in dubbio, ipotizzando che la proposizione dei due disuniti mezzi di impugnazione contro la sentenza del giudice di pace avrebbe dato luogo a distinti giudizi: è sufficiente osservare che la proposizione di distinti mezzi di impugnazione contro la stessa sentenza da luogo soltanto a due distinti fasi, appunto di impugnazione, del medesimo processo, ma esse costituiscono parti di un giudizio, di un processo unico, posto che ciò che individua il giudizio è l’azione esercitata.

Un’ulteriore precisazione è da farsi nel senso che, nella specie, avendo la citata sentenza di questa Corte dato luogo a giudicato interno, sarebbe fuor di luogo immaginare un possibile rilievo della norma dell’art. 395 c.p.c., n. 5, cioè ipotizzare che la sentenza qui impugnata dovesse sottoporsi al mezzo di impugnazione della revocazione: è sufficiente osservare che detta norma, secondo la migliore dottrina, non solo concerne il cd. giudicato di merito, ma lo riguarda solo come giudicato esterno, mentre non riguarda il giudicato interno, meno che mai un giudicato interno su una questione processuale di rito formatosi nel processo, come quella decisa dalla citata sentenza di questa Corte.

Il primo motivo dev’essere, dunque, accolto e la sentenza dev’essere cassata sulla base del seguente principio di diritto: “qualora nel regime dell’art. 339 c.p.c., anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, una sentenza del giudice di pace fosse stata impugnata con l’appello e contemporaneamente con il ricorso per cassazione, la pronuncia su quest’ultimo con la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per essere stata la sentenza appellabile determina la formazione di un giudicato processuale interno, il quale dev’essere d’ufficio rilevato dalla Corte in sede di esame del ricorso per cassazione proposto successivamente, con l’assunto dell’appellabilità della sentenza del giudice di pace, contro la sentenza con cui il giudice, a suo tempo investito dell’appello contro la sentenza del giudice di pace, ne abbia dichiarato l’inammissibilità reputando la sentenza ricorribile per cassazione”.

Il giudice di rinvio deciderà sull’appello considerandolo ammissibile.

p. 3. Non ricorrono le condizioni per la decisione nel merito e, pertanto, non possono esaminarsi le ragioni fatte valere con gli altri motivi, che restano assorbite e dovranno essere esaminate dal giudice di rinvio.

p. 4. Il giudice di rinvio provvederà sulle spese del presente giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso. Dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia al Tribunale di Milano, che deciderà in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio anche sulle spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

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