Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15727 del 28/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/07/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 28/07/2016), n.15727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15192-2015 proposto da:

U.A. SPA, in persona del suo procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 55, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO MASTROSANTI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIANCARLO PETRINI giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.F.R.M.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 8571/2012 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA del 02/05/2012, depositata il 29/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E stata depositata la seguente relazione.

“l. La Unipol SAI s.p.a. propone ricorso, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., affinchè venga disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza 29 maggio 2012, n. 8571, della Terza Sezione Civile di questa Corte.

2. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376, 380-bis e 391-bis c.p.c., in quanto fondato.

Risulta dal testo della pronuncia sopra richiamata che, effettivamente, in quell’occasione la Corte, nel liquidare le spese del giudizio di cassazione ponendole a carico della ricorrente Michelina Diforti, ha indicato il totale delle spese “in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 5.000 per onorari”.

Si tratta, come facilmente si comprende, di un evidente lapsus calami, correggibile con la procedura invocata nel senso che la somma da corrispondere a titolo di onorari è di Euro 3.000 anzichè di Euro 5.000. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere accolto, correggendo il dispositivo della sentenza n. 8571 del 2012 nel senso suddetto”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non sono state depositate memorie alla trascritta relazione.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.

2. Il ricorso, pertanto, è accolto, disponendosi la correzione dell’errore materiale nei termini di cui alla relazione.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

Non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, trattandosi di ricorso esente per legge.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e ordina la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza 29 maggio 2012, n. 8571, della Terza Sezione Civile di questa Corte, con la sostituzione, nel dispositivo, delle parole “condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 5.000 per onorari” con le parole “condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 3.000 per onorari”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016

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