Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15727 del 18/07/2011

Cassazione civile sez. III, 18/07/2011, (ud. 06/06/2011, dep. 18/07/2011), n.15727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28770-2006 proposto da:

K.S. (OMISSIS), KE.SI. quest’ultima,

con il padre S., coerede legittima di K.V.E.,

M.E., C.A., P.A., SE.DO.

M.B., elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI

7, presso lo studio dell’avvocato ZACCAGNINI LUCIA, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PASINO ANGELO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CIVIDIN & CO. S.P.A. ;

– intimata –

sul ricorso 33743-2006 proposto da:

CIVIDIN & CO. S.P.A. 00054700323 in persona del legale

rappresentante

Signora F.B., considerata domiciliata “ex lege” in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato STRADELLA FURIO giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

SE.MA.BR., C.A., K.S., P.

A., M.E., KE.SI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 468/2006 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 25/1/2006, depositata il 04/08/2006, R.G.N.

634/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per l’inammissibilità in via

preliminare in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- K.S., V.E., M.E., C. A. ved. M., P.A. e S.D.M. B. interposero appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste, con la quale era stata accolta l’opposizione all’esecuzione proposta, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, da Cividin & Co.

s.p.a. avverso i precetti per esecuzione di obbligo di fare notificati ad istanza, tra gli altri, dei predetti appellanti, sulla base delle sentenze del Tribunale di Trieste n. 1197/94 e della Corte d’Appello di Trieste n. 328/98.

2.- La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza pubblicata il 4 agosto 2006, ha rigettato l’appello, compensando tra le parti le spese del grado.

3.- Avverso la sentenza della Corte d’Appello propongono ricorso per cassazione le parti predette, già appellanti (nonchè K. S., oltre che in proprio, anche quale erede, con la figlia Ke.Si., di V.K.E., deceduta nelle more) affidandosi a cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. Resiste con controricorso la Cividin & Co. S.p.A., che, a sua volta, propone ricorso incidentale, a mezzo di un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti.

1.- Col primo motivo del ricorso principale, i ricorrenti denunciano il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 ovvero la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per omessa motivazione, con riferimento all’eccezione di giudicato esterno sollevata dagli appellanti con riguardo al provvedimento del giudice dell’esecuzione del 19 luglio 2004, divenuto irrevocabile dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado; con lo stesso motivo i ricorrenti fanno valere la violazione della norma sugli effetti del giudicato e concludono col quesito di diritto – ex art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis – col quale chiedono a questa Corte di valutare se detto provvedimento “laddove in particolare pronunzia sulle eccezioni della esecutata di ineseguibilità ovvero di inidoneità esecutiva dei titoli esecutivi, motivatamente respingendole” avrebbe contenuto di sentenza ed, intervenuta la sua definitività, avrebbe dato luogo ad un giudicato esterno sulla questione controversa tra le parti (adempimento o meno di Cividin &

Co. s.p.a. all’obbligo di fare nascente dai titoli esecutivi).

Il motivo è fondato.

1.1.- Risulta dalla sentenza impugnata che gli appellanti dedussero come primo motivo d’appello l’intervenuta formazione del giudicato esterno sull’ordinanza – sentenza pronunciata dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 612 cod. proc. civ. in data 19 luglio 2004, nell’ambito dei procedimenti esecutivi riuniti, introdotti per l’esecuzione coattiva degli obblighi di fare già oggetto dei precetti notificati a Cividin & Co. s.p.a.: secondo gli appellanti, il provvedimento avrebbe avuto natura di sentenza perchè il giudice dell’esecuzione non avrebbe soltanto disposto in merito allo svolgimento dell’esecuzione, ma avrebbe altresì pronunziato sulle “questioni formulate” dalla parte esecutata Cividin & Co.

s.p.a., respingendole e liquidando anche le spese di rappresentanza tecnica in favore dei creditori procedenti. Aggiunsero che questo provvedimento era stato notificato, ad istanza dei creditori procedenti, in data 29 luglio 2004 ed agli effetti di cui all’art. 326 c.p.c., comma 1, alla società esecutata, nel suo domicilio eletto presso il nominato difensore e che non era stato proposto appello, sicchè, costituendo questo l’unico mezzo di impugnazione consentito, il provvedimento, per la parte in cui avrebbe avuto contenuto di sentenza, sarebbe passato in giudicato.

1.2.- La Corte d’Appello di Trieste ha rigettato il motivo di appello sulla base delle seguenti argomentazioni, già sviluppate dalla parte appellata e che il giudice di secondo grado ha dichiarato espressamente di voler recepire:

1) al provvedimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione il 19 luglio 2004 non può essere attribuita altra natura se non quella di ordinanza, ad essa propria nell’ambito della procedura di esecuzione di obblighi di fare, non certo quella di sentenza passata in giudicato per mancata impugnazione;

2) dal contenuto del provvedimento risulta che esso presenta “una mera valenza attuativa dei titoli esecutivi azionati”, muovendo dal presupposto che la Cividin & Co. s.p.a. fosse inadempiente rispetto al diritto degli esecutanti di godere del posteggio e del transito loro riconosciuto in sede di cognizione; quindi, l’ordinanza mirava a dare esecuzione al titolo ex art. 612 cod. proc. civ., non ad interpretarne o ad integrarne la portata;

3) è “arduo” ipotizzare un giudicato formatosi su un’ordinanza – sentenza in seguito comunque sospesa e revocata, poichè si finirebbe per far “rivivere” gli effetti di un provvedimento rimosso, ed avverso la cui revoca si sarebbe dovuta promuovere un’opposizione agli atti esecutivi;

4) il giudice dell’esecuzione, investito dai creditori procedenti ex art. 612 cod. proc. civ., giammai avrebbe potuto “legittimamente incidere sul titolo da costoro azionato”, stante la contestualità dell’opposizione a precetto proposta da Cividin & Co. s.p.a. ex art. 615 cod. proc. civ., della quale quel giudice aveva documentale contezza, poichè gli era stata allegata agli atti una copia dell’atto di opposizione e poichè egli stesso aveva mostrato di tenerne conto nei vari passaggi della motivazione dell’ordinanza.

Premesso che al fine di verificare se si sia formato un giudicato, interno od esterno, che è obbligata a rilevare anche d’ufficio, la Corte di Cassazione procede al relativo accertamento con cognizione piena, con diretta valutazione ed interpretazione degli atti del processo, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice del merito (v. Cass., 20 gennaio 2006, n. 1099; 29 settembre 2005, n. 19136; 16 gennaio 2004, n. 630, nonchè già Cass., Sez. Un., 9 agosto 2001, n. 10977 e 25 maggio 2001, n. 226), in ordine a ciascuno dei punti della motivazione sopra riportati e censurati dai ricorrenti si osserva quanto segue.

2.- Con riferimento alla prima affermazione della Corte territoriale, e considerando la stessa in diritto, va richiamata e ribadita la giurisprudenza di questa Corte per la quale in materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, ogni volta che il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza di cui all’art. 612 cod. proc. civ., risolva contestazioni che non attengono alla determinazione delle modalità esecutive, bensì alla portata sostanziale del titolo esecutivo, tale provvedimento acquista natura di sentenza sul diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata e diviene, perciò, impugnabile con i mezzi ordinar (cfr., di recente, Cass. 15 luglio 2009, n. 16471; 8 ottobre 2008, n. 24808; ma nello stesso senso già Cass. 6 giugno 1988 n. 3809; 1 febbraio 2000, n. 1071; 26 maggio 2003, n. 8339).

Peraltro, nel caso di specie, il provvedimento del 19 luglio 2004 risulta essere stato impugnato per cassazione e questa Corte, con sentenza pubblicata il 16 gennaio 2009, n. 980 (con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario), pur non essendosi pronunciata specificamente in merito alla natura del provvedimento stesso, ma nel prospettare l’alternativa tra ordinanza concernente la determinazione delle modalità esecutive e sentenza risolutiva della portata sostanziale del titolo esecutivo, ha richiamato in motivazione il principio di diritto per cui “il giudice dell’esecuzione dinanzi al quale insorgono contestazioni se attengono alla determinazione delle modalità esecutive, le risolve con ordinanza ai sensi dell’art. 612 cod. proc. civ. , modificabile o revocabile ai sensi dell’art. 487 cod. proc. civ. o opponibile ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ.; se invece attengono alla portata sostanziale del titolo esecutivo o al contenuto dell’obbligo, il provvedimento che le decide ha natura di sentenza sul diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata ed è impugnabile con i mezzi ordinari” (Cass. 27 agosto 1999, n. 9012; 12 agosto 2000, n. 10804, oltre alla giurisprudenza pure sopra richiamata).

Ne segue che la prima affermazione della sentenza impugnata, ove intesa nel senso che l’ordinanza del 19 luglio 2004 avrebbe natura corrispondente alla sua forma soltanto perchè pronunciata nell’ambito di una procedura esecutiva per obblighi di fare ai sensi dell’art. 612 cod. proc. civ. è, in sè, smentita dalla giurisprudenza di legittimità.

3.- Quanto al contenuto che, in concreto, il giudice d’appello ha ritenuto essere proprio del provvedimento in parola, la seconda affermazione della sentenza è inficiata dal vizio di motivazione denunciato dai ricorrenti.

In primo luogo, la sentenza non individua alcuna ragione per la quale il provvedimento avrebbe una mera “valenza attuativi dei titoli esecutivi azionati”, se non quella, in sè tautologica, che esso “mirava semplicemente a dare esecuzione – ex art. 612 c.p.c. – al titolo, non ad integrarne o ad interpretarne la portata”.

In secondo luogo, la motivazione non prende in esame alcuno degli argomenti spesi dagli appellanti, odierni ricorrenti, per sostenere che si sarebbe trattato invece di un provvedimento a due parti: una parte deliberativa, in cui vengono dichiaratamente ed analiticamente respinte le eccezioni della società debitrice escussa ed una parte ordinatoria, della quale la prima non sarebbe soltanto un presupposto, ma dalla quale si distinguerebbe, invece, per la sua autonomia.

3.1.- Giova premettere che è incontestato che i titoli esecutivi abbiano riconosciuto a favore dei condomini di un complesso di stabili costruiti da IRC s.r.l., poi Cividin & Co. s.p.a., il diritto reale d’uso su uno spazio dell’ampio garage ricavato nel piano interrato del complesso condominiale e il diritto di passaggio sulle rampe di entrata-uscita, verso pagamento di un prezzo. E’ stato invece contestato che la società costruttrice fosse tenuta a fornire ai condomini, poi autori del precetto, “uno spazio individuale, fisso e definito”: infatti, quest’ultima è la pretesa vantata in sede esecutiva dai creditori procedenti, sull’assunto che essa sarebbe stata riconosciuta nei titoli esecutivi; tale pretesa esecutiva è stata contrastata dalla Cividin & Co. s.p.a. dapprima con l’opposizione avverso i precetti ex art. 615 c.p.c., comma 1 (decisa con la sentenza impugnata), quindi con le contestazioni formulate in sede esecutiva (oggetto del provvedimento del giudice dell’esecuzione del 19 luglio 2004).

Orbene, il giudice dell’esecuzione, nel provvedimento da ultimo citato, dopo aver richiamato un proprio precedente provvedimento (dell’8 aprile 2004) nel quale era contenuta la riserva di pronunciarsi sulle “questioni formulate da parte resistente”, ha dichiarato di volere appunto (col provvedimento del 19 luglio 2004) esaminare tali questioni e, nella lunga ed articolata motivazione, ha effettivamente proceduto a tale esame. Orbene, come si dirà, questo esame non risulta finalizzato soltanto alla determinazione delle modalità di esecuzione di un obbligo definito nel suo contenuto dal titolo esecutivo, ma piuttosto implica l’attribuzione al titolo esecutivo di una portata precettiva più ampia da quella che in sè avrebbe avuto.

3.2.- Nel sistema delineato dalle norme dell’art. 2931 cod. civ. e art. 612 e seg. cod. proc. civ., spetta al giudice dell’esecuzione il compito di verificare se il risultato atteso dal creditore procedente e che questi ha esplicitato nel precetto è proprio quello prescritto nel titolo esecutivo; allo scopo, il giudice interpreta il titolo e ne detta le modalità di esecuzione, determinando quali siano le opere da realizzare coattivamente, poichè la parte esecutata, che avrebbe dovuto eseguirle spontaneamente, è invece rimasta inadempiente.

Se si verifica che, nel compiere tale attività, il giudice dell’esecuzione abbia dato del comando del giudice della cognizione una interpretazione che va al di là o resta al di qua di quanto stabilito nel titolo da eseguire, il provvedimento del giudice dell’esecuzione non costituisce più manifestazione dei suoi poteri e non si presta più ad essere impugnato nei modi propri degli atti esecutivi (cfr., oltre alla giurisprudenza citata al precedente punto 2, anche Cass. 14 marzo 2003, n. 3786, in motivazione). Più specificamente, il provvedimento del giudice dell’esecuzione, nella sostanza, perde natura esecutiva, per assumere quella di una statuizione cognitiva, allorquando sia disposto il compimento di opere contrastanti con il titolo esecutivo, ovvero siano risolte questioni sorte tra le parti circa la rispondenza delle pretese esecutive al contenuto del titolo, o sia dichiarata la conformità (o non) al titolo delle opere già eseguite spontaneamente dall’obbligato, oppure sia affrontata una controversia insorta tra le parti sulla portata sostanziale dello stesso titolo esecutivo (così Cass. n. 1071/2000, cit., che, a sua volta, richiama Cass. 21 maggio 1964, n. 1249; 28 settembre 1968, n. 3016; 26 novembre 1973, n. 3203;

4 giugno 1974, n. 1627; 11 novembre 1975, n. 3801; 4 gennaio 1977, n. 21; 24 febbraio 1987, n. 1926; 20 settembre 1990, n. 9584; 12 agosto 1991, n. 8776; 10 dicembre 1991, n. 13287; 10 aprile 1992, n. 4407).

3.3.- Nella specie, è avvenuto che il giudice dell’esecuzione, dopo avere nominato il consulente tecnico d’ufficio per l’individuazione degli spazi da assegnare ai singoli condomini ricorrenti, si sia pronunciato sulle questioni poste dalla parte resistente. Nel pronunciarsi su tali questioni, ha finito per decidere la controversia insorta sulla conformità al titolo delle opere presupposte dai quesiti dettati al CTU; quindi, per decidere in merito all’individuazione del preciso contenuto del diritto da riconoscersi ai creditori procedenti, così scegliendo tra le contrapposte ragioni delle parti. Essendo tra queste controverso se il diritto dei condomini fosse limitato ad una comunione d’uso pro quota indivisa, sull’intera area adibita a parcheggio, da utilizzarsi promiscuamente e turnariamente, ovvero se si trattasse di singoli diritti reali d’uso proporzionati ai millesimi di proprietà condominiale, da esercitarsi dal singolo condomino su uno spazio del garage individuato una volta per tutte, la statuizione del giudice dell’esecuzione che ha deciso nel secondo senso è sì funzionale all’esecuzione, ma non perchè costituisca la presa d’atto di un mero presupposto fattuale, da cui prendere le mosse per dettare le modalità esecutive (come sarebbe seguendo il ragionamento svolto dalla sentenza impugnata); piuttosto, essa costituisce il presupposto giuridico, o meglio il provvedimento che attribuisce al diritto dei creditori quella conformazione che il giudice dell’esecuzione deve, poi, attuare nel caso concreto. Così facendo, il giudice dell’esecuzione ha dato del titolo un’ interpretazione che va al di là di quanto in esso espressamente stabilito: ed il riscontro di ciò è dato dalla considerazione che, se invece avesse accolto l’impostazione della società esecutata, non avrebbe dovuto dare seguito ai ricorsi ex art. 612 cod. proc. civ., risultando già l’intera area di parcheggio comunque a disposizione dei condomini usuari.

Le statuizioni contenute nel provvedimento del 19 luglio 2004 riguardano la portata dell’obbligo del soggetto esecutato e, in definitiva, risolvono la medesima questione che era oggetto dell’opposizione all’esecuzione proposta avverso i precetti dalla società intimata. Si tratta di una decisione, che va considerata autonomamente, a prescindere dalle modalità di esecuzione dettate in concreto (sia pure nel corpo dello stesso provvedimento), e della quale la società si sarebbe potuta (e dovuta) autonomamente dolere lamentandone la non conformità al titolo posto a base dell’esecuzione, così come aveva già lamentato la non conformità al titolo degli intimati precetti; il rimedio avrebbe dovuto essere quello dell’appello.

L’autonomia della decisione in parola rispetto alle concrete modalità della sua esecuzione si coglie appieno altresì se si considera che, una volta affermato che il diritto d’uso sullo spazio di parcheggio comporti, nel caso di specie, l’individuazione di singoli e determinati spazi per ciascuno degli aventi diritto, è poi -in senso logico, prima ancora che cronologico- rimesso al giudice dell’esecuzione (cfr., tra le altre, Cass. 18 marzo 2003, n. 3990) dettare le relative modalità di esecuzione (individuazione di tanti spazi per quanti sono gli usuari interessati, loro delimitazione, criteri per l’assegnazione e per l’utilizzazione e via discorrendo), che possono essere, in concreto, variamente determinate. Tale determinazione rientra nei compiti propri del giudice dell’esecuzione e soltanto i relativi provvedimenti possono trovare rimedio nella norma dell’art. 617 cod. proc. civ..

4.- Parimenti censurabile è la motivazione della sentenza impugnata relativamente alla terza delle affermazioni sopra riportate, laddove si riferisce alla sospensione ed alla revoca della ordinanza-sentenza del 19 luglio 2004 per escludere si sarebbe mai potuto formare il giudicato, senza esaminare – malgrado fosse stato oggetto del contraddittorio tra le parti – quale fosse stata la portata effettiva della revoca; in particolare, senza valutare se avesse riguardato tutte e due le parti distinguibili secondo i criteri di cui sopra, ovvero soltanto la seconda di esse, cioè quella relativa alla determinazione delle modalità esecutive vere e proprie (tracciatura in loco degli spazi fissi individuati dal CTU mediante apposita segnaletica e consegna delle chiavi d’accesso al garage o predisposizione di idonea modalità di accesso), come tali appunto revocabili ex art. 487 cod. proc. civ..

La motivazione sul punto è, altresì, illogica poichè fa derivare la qualificazione di un determinato provvedimento dal regime giuridico che le parti abbiano inteso attribuire ad esso, laddove il procedimento interpretativo avrebbe dovuto essere opposto: infatti, l’individuazione della disciplina applicabile discende dalla qualificazione che ad un provvedimento si dia. Così, una volta qualificata l’ordinanza di che trattasi in termini di sentenza, ne sarebbe dovuta conseguire l’inammissibilità di rimedi diversi da quelli impugnatori, specificamente – trattandosi di sentenza conclusiva di un giudizio di opposizione all’esecuzione pronunciata prima della modifica apportata all’art. 616 cod. proc. civ. dalla L. n. 52 del 2006 (peraltro oggi venuta meno, a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009) – dal rimedio dell’appello.

5.- Altrettanto illogica risulta la quarta affermazione della sentenza impugnata sopra riportata, per la quale il giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto incidere sul titolo azionato dai creditori procedenti, stante la contestuale opposizione a precetto, della quale aveva contezza.

Intanto, l’argomento per il quale un determinato provvedimento non sarebbe consentito nel contesto di una determinata procedura prova troppo, poichè non vale ad escludere che un provvedimento siffatto venga comunque adottato. Piuttosto, una volta constatato che il provvedimento sia comunque venuto ad esistenza, la questione giuridica da risolvere è quella dei rimedi dei quali si possa avvalere la parte che ne assuma l’illegittima adozione e ne invochi la rimozione.

Peraltro, la Corte d’Appello è incorsa in un errore ulteriore nell’interpretare il provvedimento, avendo inteso desumerne la natura non dal contenuto riscontrato nel caso concreto, ma dall’ampiezza dei poteri riconosciuti dall’ordinamento al giudice che l’ha emesso.

Pertanto, pur essendo corretta la premessa per la quale il giudice dell’esecuzione non può di norma incidere sul titolo esecutivo, ampliandone restringendone e comunque modificandone la portata, ciò tuttavia non esclude che in concreto finisca per farlo e che, qualora lo faccia, il relativo provvedimento sia produttivo di conseguenze (e nient’affatto irrilevante, come invece si legge nel controricorso):

per rimuovere le statuizioni del provvedimento che “incidono” sul titolo esecutivo, va fatto ricorso agli ordinari rimedi di impugnazione, dovendo trovare applicazione la giurisprudenza di legittimità già ripetutamente richiamata.

5.1.- Altresì censurabile è l’argomento motivazionale secondo cui il giudice dell’esecuzione non si sarebbe potuto spingere fino al punto di delibare i motivi di contestazione della società esecutata perchè avrebbe avuto contezza della contemporanea pendenza dell’opposizione a precetto fondata sui medesimi motivi.

La pendenza di opposizione ed. pre-esecutiva non è, in sè, fatto ostativo alla proposizione di opposizione esecutiva, essendo anzi fisiologico al sistema che all’una possa seguire l’altra e che i relativi giudizi pendano contemporaneamente.

Ciò è tanto vero che tale siffatta contemporanea pendenza, una volta superata la fase relativa alla delibazione dell’istanza di sospensione ed introdotto il giudizio di merito sull’opposizione esecutiva, da luogo, quando i motivi di opposizione siano coincidenti, ad una situazione di litispendenza, che consente la riunione dei procedimenti pendenti dinanzi al medesimo ufficio ex art. 273 cod. proc. civ. ovvero l’applicazione della norma dell’art. 39 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 24 ottobre 1986, n. 6235, nonchè di recente, ord. 20 luglio 2010, n. 17037).

6.- Quanto fin qui detto consente di concludere in punto di fondatezza dell’eccezione di giudicato esterno sollevata dai ricorrenti.

Poichè l’opposizione ai precetti decisa con la sentenza impugnata è stata fondata da Cividin & Co. s.p.a. sul motivo dell’inesistenza del diritto come azionato dai creditori precettanti, posto che detto diritto si sarebbe dovuto intendere, secondo l’opponente, su quota indivisa dell’intero garage (sicchè la società opponente si sarebbe dovuta considerare adempiente avendo messo a disposizione dei condomini, in comune tra loro, l’area di parcheggio, da utilizzarsi promiscuamente e turnariamente), e poichè in sede esecutiva la società esecutata ha riproposto il medesimo motivo di contestazione del diritto dei creditori di procedere ad esecuzione, si deve concludere nel senso che l’opposizione proposta ex art. 615 cod. proc. civ. abbia ad oggetto la medesima questione di fatto e di diritto decisa col provvedimento del 19 luglio 2004. Poichè a tale provvedimento si deve riconoscere, per le ragioni svolte sopra, la natura di sentenza, si deve altresì concludere nel senso che questa abbia deciso su causa petendi e petitum coincidenti con quelli su cui si è pronunciata la sentenza della Corte d’Appello qui impugnata.

Poichè, infine, avverso il provvedimento in esame è stato proposto soltanto il ricorso straordinario per cassazione dichiarato inammissibile con la sentenza n. 980/09, mentre non è stato proposto l’unico rimedio effettivamente esperibile, vale a dire l’appello, si deve, infine, concludere per la sussistenza della preclusione pro iudicato.

Ne segue il rigetto dell’opposizione all’esecuzione proposta da Cividin & Co. s.p.a. avverso i precetti notificati dagli odierni ricorrenti in data 17 maggio 2000.

7.- L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale comporta l’assorbimento degli altri motivi, relativi al merito della vicenda, il cui esame è oramai precluso dal giudicato; nonchè l’assorbimento dell’unico motivo di ricorso incidentale, relativo al regolamento delle spese dei gradi di merito, di cui alla sentenza cassata con la presente decisione.

Le articolate vicende del giudizio di merito e la peculiarità di quella che ha riguardato il provvedimento su cui si è formato il giudicato rendono di giustizia le compensazione delle spese dei gradi di merito e del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, ritenuta la sussistenza di giudicato esterno, rigetta l’opposizione proposta da Cividin & Co.

s.p.a. avverso i precetti notificati ad istanza dei ricorrenti.

Dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2011

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