Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15727 del 11/06/2019

Cassazione civile sez. I, 11/06/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 11/06/2019), n.15727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20542/2018 proposto da:

L.L., nella qualità di curatore speciale di

G.R. (minore), elettivamente domiciliato in Roma Via Anicia N. 6

presso lo studio dell’avvocato Nanna Vito e rappresentato e difeso

dall’avvocato Prof. Andrea Violante giusta procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

La.Vi.;

– intimata –

e contro

G.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Di Casalotti

53 Pal B/1 presso lo studio dell’avvocato Mazzamurro Matteo che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 689/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 12/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/05/2019 da IOFRIDA GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 689/2018, depositata in data 12/04/2018, pronunciando in sede di rinvio, per effetto della cassazione con sentenza di questa Corte n. 13436/2016, di pregressa decisione d’appello, in controversia concernente una domanda promossa da G.A., con citazione del luglio 2012, di disconoscimento della figlia minore R., nata, nel (OMISSIS), in costanza del matrimonio tra il G. e La.Vi., ha riformato la decisione di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile la domanda, perchè proposta oltre il termine annuale di decadenza dell’azione, di cui all’art. 244 c.p.c., nel testo anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 154 del 2013, dichiarando la non paternità del G. nei confronti della minore R..

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che l’azione doveva ritenersi ammissibile, in quanto la conoscenza in maniera certa dell’adulterio della moglie era intervenuta per il G. soltanto in data 8/11/2011 allorchè era stata eseguita la valutazione sulla compatibilità genetica tra il medesimo e la minore presso un laboratorio di analisi; peraltro, le parti tutte (anche il Curatore speciale della minore) avevano tenuto, al riguardo, una condotta acquiescente, contestando solo l’attendibilità scientifica del referto del laboratorio; nè si evinceva dagli atti di causa alcuna anteriore data certa di conoscenza del fatto (anzi, da una scrittura privata dell’ottobre 2011, a firma della La., prodotta dall’appellante in riassunzione, di cui, peraltro, il Curatore speciale della minore aveva eccepito la tardività, si poteva evincere comunque che la stessa La. avrebbe confessato, solo nel settembre 2011, al marito, l’esistenza di una relazione extraconiugale con un altro uomo dal mese di marzo sino al mese di giugno 2011). Nel merito, l’azione era fondata, dovendosi escludere la paternità di G.A. rispetto alla minore R. sulla base degli esami genetici eseguiti nel novembre 2011 e rinnovati, presso l’Università degli Studi di Bari, nel novembre 2012, esami questi ultimi la cui attendibilità non era stata oggetto di alcuna contestazione.

Avverso la suddetta pronuncia, L.L., in qualità di Curatore speciale della minore G.R., propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di G.A. (che resiste con controricorso) e di La.Vi. (che non svolge attività difensiva). Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 384, 392 e 394 c.p.c., nonchè degli artt. 2697,244 e 2969 c.c., e artt. 115 – 116 c.p.c., avendo la Corte d’appello di Bari erroneamente affermato che la data dell’8/11/2011, indicata in citazione, nella quale il G. aveva acquisito certezza sull’incompatibilità genetica tra lui e la figlia, coincidesse con quella in cui lo stesso, al fine della decorrenza del dies a quo per l’azione di disconoscimento della paternità, aveva avuto certa conoscenza dell’adulterio della moglie, mentre l’attore non aveva mai allegato che la confessione dell’adulterio da parte della moglie (descritta in citazione come avvenuta “recentemente”) fosse stata coeva e/o successiva a quella data. Con il secondo motivo, si lamenta poi la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 345 c.p.c., avendo la Corte d’appello comunque preso in esame un nuovo documento (la scrittura privata datata ottobre 2011), prodotto dall’appellante G., peraltro erroneamente interpretato come rilevante nel giudizio (atteso che, nello scritto, la La. avrebbe confessato una relazione extraconiugale avuta nel 2011, mentre la minore R. è nata nel 2008).

2. La prima censura è infondata.

Va ribadito che nel presente giudizio non opera il nuovo termine di decadenza introdotto dalla L. n. 154 del 2013, essendo stato il giudizio introdotto, in primo grado, nel luglio 2012.

Questa Corte, nella sentenza n. 13436/2016, che ha dato luogo al giudizio di rinvio nel quale è stata emessa la sentenza qui impugnata, ha chiarito che “in tema di azione di disconoscimento di paternità, grava sull’attore la prova della conoscenza dell’adulterio, che si pone come dies a quo del termine di decadenza per l’esercizio dell’azione ex art. 244 c.c., in ciò avvalendosi anche del principio di non contestazione, che opera – anche in materia di diritti indisponibili espungendo il fatto generatore della decadenza dall’ambito del thema probandum, fermo restando che l’esistenza di una non contestazione sulla data della scoperta dell’adulterio non esclude che il giudice, in ragione della preminenza dell’interesse pubblico nelle questioni di stato delle persone, non possa rilevare ex actis un eventuale ulteriore termine di decorrenza che renda l’azione inammissibile”. Nella sentenza si è richiamato quanto già affermato da questa Corte in precedente pronuncia (Cass. n. 14 556/2014) in ordine al fatto che “l’azione di disconoscimento della paternità verte in materia di diritti indisponibili, in relazione ai quali non è ammesso alcun tipo di negoziazione o di rinunzia, nondimeno l’indagine sull’epoca della conoscenza dell’adulterio, ai fini della prova della tempestività dell’azione di disconoscimento della paternità fondata sull’adulterio della moglie, inerisce a un dato cronologico ed oggettivamente neutro che va autonomamente provato con ogni mezzo di prova consentito dall’ordinamento, quale evento condizionante l’ammissibilità dell’azione e quindi estraneo alla materia attinente allo status”. Nella sentenza, questa Corte ha osservato che, in caso di condotta acquiescente dei convenuti circa la data indicata dall’attore quale dies a quo per la proposizione della domanda, il giudice è tenuto comunque ad accertare se, dagli atti di causa, risulti un eventuale differente termine di decorrenza, tale da rendere inammissibile l’azione. Ove ciò non risultasse, “dovrà considerare senz’altro l’azione ammissibile, senza imputare all’attore le conseguenze del non avere egli stesso offerto mezzi di prova al riguardo”.

Con la sentenza n. 13436 dunque questa Corte, cassando la decisione impugnata, ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Bari per nuovo esame, in particolare “perchè essa valuti se sia integrata la non contestazione circa la scoperta dell’adulterio con l’effettuazione di analisi genetiche in data 8 novembre 2011, e verifichi, secondo il suo prudente apprezzamento, se risulti ex actis la dimostrazione di un’epoca anteriore di conoscenza dell’adulterio della moglie da parte del marito, tale da implicare il decorso del termine annuale; in mancanza, proceda alla trattazione nel merito”.

Questa Corte ha già ribadito (Cass., 23 ottobre 2008, n. 25623; Cass., 2 luglio 2010, n. 15777) l’esigenza di un coordinamento fra le norme contenute nell’art. 235 c.c., e nell’art. 244 c.c., che prevedeva un termine di decadenza per la proposizione dell’azione, individuato, a seguito della nota sentenza della Corte Cost. n. 134 del 1985, nel momento della conoscenza dell’adulterio da parte della moglie nel periodo di presunto concepimento. Al riguardo, si era rilevato che il termine annuale di decadenza, ai sensi dell’art. 235 c.c., comma 1, n. 3, e art. 244 c.c., comma 2, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 134 del 1985, decorre appunto “dalla data di acquisizione della conoscenza dell’adulterio della moglie e non da quella di raggiunta certezza negativa della paternità biologica, sul rilievo che una diversa esegesi del predetto art. 244 c.c., la quale differisse a tempo indeterminato l’azione di disconoscimento, facendone decorrere il termine di proponibilità dai risultati di un’indagine (stragiudiziale) cui non è dato a priori sapere se e quando i genitori possano addivenire, sacrificherebbe in misura irragionevole i valori di certezza e stabilità degli status e dei rapporti familiari, a garanzia dei quali la norma è, invece, predisposta” (Cass. 25 febbraio 2005, n. 4090; conf. Cass. 15777/2010).

Si è comunque sempre riconosciuta la necessità di una conoscenza qualificata o “acquisizione certa della conoscenza del fatto”, vale a dire l’acquisizione certa della conoscenza di una relazione o comunque di un incontro idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere. E’ stato infatti chiarito che “la scoperta dell’adulterio va intesa come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto – non riducibile, perciò, a mera infatuazione, o a mera relazione sentimentale, o a mera frequentazione della moglie con un altro uomo – rappresentato o da una vera e propria relazione, o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere” (Cass. 6477/2003; Cass. 14556/2014; conf. Cass. 19732/2017; Cass. 768/2018; Cass. 3263/2018).

Stante la natura decadenziale del termine previsto dall’art. 244 c.c., che afferisce a materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice, a norma dell’art. 2969 c.c., deve accertarne ex officio il rispetto, dovendo correlativamente l’attore fornire la prova che l’azione sia stata proposta entro il termine previsto (Cass. 11 febbraio 2000, n. 1512).

Così si è precisato (Cass. 13638/2013) che, in relazione al significato del termine “scoperta” dell’adulterio, cui si collega il decorso del termine annuale di decadenza fissato dall’art. 244 c.c., quale emendato (in via additiva) attraverso la sentenza della Corte Costituzionale n. 134 del 1985, “il termine di decadenza per l’esercizio di detta azione è correlato ad un evento (scoperta in maniera certa dell’adulterio) che pone il presunto padre in condizione di valutare se proporre o meno, entro un termine congruo, la domanda di cui all’art. 235 c.c., ed al contempo garantisce sufficientemente, in ragione di tale congruità, l’interesse del minore alla certezza del suo status”.

Nella recente pronuncia n. 6517/2019, si è ulteriormente precisato che “il dato della conoscenza certa dell’adulterio non può ritenersi di per sè idoneo a far maturare l’effetto decadenziale fissato dall’art. 244 c.c., ove non sia qualificato dalla connessione alla conoscenza dell’idoneità dell’adulterio stesso a determinare la nascita del figlio”.

Ora, la Corte d’appello si è attenuta, a detti principi di diritto, avendo rilevato che, a fronte del dato certo rappresentato dal referto del laboratorio di analisi del novembre 2011, non emergesse alcun contrario elemento relativo ad una conoscenza anteriore da parte del G. dell’adulterio della moglie, avendo peraltro egli prospettato, nella citazione del luglio 2012, solo di avere “recentemente” appreso tale evento. In definitiva, la Corte d’appello, cui competeva l’accertamento, ha rilevato che difettava la prova di una datazione della conoscenza qualificata dell’adulterio della moglie, in capo al G., anteriormente ai risultati degli esami e delle prove ematologiche del novembre 2011.

3. La seconda censura è assorbita; in ogni caso, la doglianza risulta inammissibile, essendo rivolta non avverso un’ autonoma ratio decidendi della decisione impugnata ma una mera motivazione svolta ad abundantiam (a comprova del mancato raggiungimento della prova di una conoscenza qualificata, anteriore rispetto al termine annuale fissato per la proposizione dell’azione di disconoscimento, da parte del marito, dell’adulterio della moglie).

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nel rapporto ricorrente/controricorrente G.; non v’è luogo a procedere alla liquidazione delle spese processuali nel rapporto ricorrente/intimata La., non avendo quest’ultima svolto attività difensiva.

Non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, risultando dagli atti il processo esente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, al pagamento delle spese processuali, in favore del controricorrente G., del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2019

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