Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15727 del 07/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 07/06/2021), n.15727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI P. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15627/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

AUTOTRASPORTI M.G. & C S.N.C., in persona del legale

rappresentante p.t., T.S., M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 440/64/2014 depositata il 24

gennaio 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 dicembre

2020 dal consigliere Dott. Gori Pierpaolo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, venivano riuniti gli appelli e parzialmente riformate tre sentenze della Commissione Tributaria Provinciale (50/2/11, 38/2/11 e 124/2/11) che, a loro volta, avevano parzialmente accolto previa riunione tredici ricorsi proposti dalla società Autotrasporti M.G. & C S.n.c. e dai soci T.S. e M.G. avverso altrettanti avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP IVA per gli anni di imposta 2005-7.

– In particolare, in assenza di presentazione della dichiarazione dei redditi e di produzione delle scritture contabili, veniva così rideterminato induttivamente il reddito di impresa della società e, a cascata, rideterminato per trasparenza anche il reddito di partecipazione dei soci.

– La CTP riteneva deducibili i costi comprovati da fatture e l’IVA a credito, confermando per il resto le riprese. Nelle more i contribuenti rendevano nota l’avvenuta definizione delle riprese per l’annualità 2005 del D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39 e di ciò dava atto la CTR la quale, riuniti due ricorsi nei confronti dei soci in quanto connessi, dichiarava estinto il giudizio riguardo all’annualità 2005, confermando la sentenza di primo grado per il resto.

– Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia per due motivi, mentre i contribuenti non hanno svolto difese, restando intimati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il secondo motivo di ricorso – da affrontarsi prioritariamente in quanto articolato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e, se accolto, idoneo a determinare la nullità della sentenza impugnata l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. per aver la CTR omesso di indicare le parti del giudizio di cui alla sentenza n. 124/2/11 della CTP, uno dei ricorsi riuniti dal giudice d’appello, che erano, oltre a T.S., anche M.G. e la società Autotrasporti M.G. S.n.c..

-Il motivo è infondato, in quanto nella sentenza non si legge che la CTR abbia ritenuto parte del processo deciso in primo grado in questione la sola T.S., e anzi la Commissione ai fini del rispetto del litisconsorzio necessario, oltre che in presenza di connessione oggettiva e soggettiva, ha disposto la riunione dei tre atti di appello proposti avverso altrettante sentenze di primo grado (nn. 50/2/11, 38/2/11 e 124/2/11) “trattandosi della società in nome collettivo e dei relativi soci” (cfr. p.3 sentenza). Non è decisivo poi il fatto che nell’intestazione della sentenza, a pag.1, sia riportato il nome della sola T.S. e gli estremi di un solo avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2006, e questo a prescindere dal fatto notorio secondo cui l’intestazione è spesso una parte precompilata a cura della cancelleria e poi unita alla motivazione della sentenza. Infatti, nel corpo della decisione sia nella parte in fatto che in diritto sono espressamente individuate più volte tutti e tre i contribuenti ed è individuata esattamente la materia del contendere, ad esempio nei seguenti passaggi argomentativi: “Autotrasporti M.G. & C S.n.c. nonchè i soci T.S. e M.G. hanno presentato tredici distinti ricorsi (…) relativamente a IVA, IRPEF e IRAP per gli anni 2005, 2006 e 2007” (cfr. p. 2 sentenza); poco dopo si legge: “L’oggetto del contendere riguardava la rideterminazione induttiva del reddito di impresa della società (…) Contestualmente veniva rideterminato il reddito di partecipazione dei soci” (ibidem); e ancora: “(…)società e soci hanno definito il contenzioso riguardante l’annualità 2005 (…)” (cfr. p. 3 sentenza). La prospettazione dell’Agenzia risulta dunque non accoglibile.

– Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. – l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19,23,25 e 55, unicamente ai fini della censura del capo della sentenza d’appello relativo all’IVA, per aver la CTR ritenuto detraibile l’IVA a credito.

– Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza. La Corte ribadisce che “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, deve essere riconosciuta dal giudice tributario qualora il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8131 del 03/04/2018, Rv. 647726 – 01, conforme a Cass. Sez. U, Sentenza n. 17757 del 08/09/2016, Rv. 640943 – 01).

– Nel caso di specie, la stessa Agenzia a pag.11 del ricorso afferma che non è mai stata contestata l’inerenza delle operazioni fatturate, ma piuttosto il fatto che le operazioni di vendita non erano state annotate nel registro ai fini del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 25, adempimento ritenuto indispensabile per la detrazione. Tuttavia, sulla base del principio di diritto che precede, la ricorrente avrebbe dovuto censurare non la mancata dichiarazione IVA annuale e neppure il fatto in sè della registrazione delle operazioni sostanziali – che non contesta essere intervenute e neppure essere inerenti – quanto l’assenza delle dichiarazioni periodiche e dei regolari versamenti oltre che il mancato rispetto della cornice biennale rispetto all’anno in cui il credito è sorto, riproducendo per autosufficienza o almeno riportando in sintesi tali dati al fine di mettere la Corte nelle condizioni di valutare in concreto se la motivazione della CTR riguardo al capo di sentenza impugnato sia insanabilmente contraddittoria o meno, adempimento non compiuto, derivandone l’assenza di decisività del mezzo di impugnazione.

– Alla reiezione del ricorso non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, in assenza di costituzione dei contribuenti. La Corte dà atto del fatto che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

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