Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15726 del 28/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 28/07/2016), n.15726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 14494-2015 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Cavour

presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato

C.O., giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA CENTRO SPA;

– intimata –

sulle conclusioni del P.G. in persona del Dott. Fuzio Riccardo, il

quale chiede che la Corte di cassazione dichiari la inammissibilità

del ricorso, con le conseguenze di legge;

avverso la sentenza n. 478/2015 del TRIBUNALE di PERUGIA del

7/3/2015, depositata il 09/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. F.A. propose opposizione, davanti al Tribunale di Perugia, al pignoramento presso terzi promosso nei suoi confronti dalla s.p.a. E.C. per la somma di Euro 358,40.

Il Tribunale, con sentenza del 9 maggio 2013, dichiarò l’opposizione in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riguardante cartelle esattoriali emesse in relazione a tributi; per altra parte, invece, dichiarò la propria incompetenza in favore del Giudice di pace di Perugia, in quanto relativa a cartelle esattoriali emesse a titolo di sanzioni amministrative.

2. Avverso la pronuncia di inammissibilità per difetto di giurisdizione il F. propose appello davanti alla Corte d’appello di Perugia, mentre riassunse il giudizio davanti al Giudice di pace in relazione alla parte che conteneva la declaratoria di incompetenza.

Il Giudice di pace, con ordinanza dell’il dicembre 2013, si dichiarò a sua volta incompetente in favore del Tribunale di Perugia, sul rilievo che l’esecuzione era già iniziata (opposizione agli atti esecutivi).

3. Riassunto nuovamente il giudizio davanti al Tribunale di Perugia, quest’ultimo, con sentenza del 9 marzo 2015, ha dichiarato inammissibile la domanda, rilevando che, ove il secondo Giudice si sia dichiarato a sua volta incompetente anzichè sollevare d’ufficio il regolamento di competenza, è compito della parte denunziare il conflitto negativo, impugnando la relativa pronuncia. Poichè, invece, il F. aveva riproposto la medesima domanda “dinanzi al giudice che aveva in precedenza parimenti declinato la propria competenza”, la domanda doveva essere ritenuta inammissibile.

4. Contro la sentenza 9 marzo 2015 del Tribunale di Perugia propone ricorso F.A., con atto intestato come “ricorso per conflitto negativo di competenza con ulteriore richiesta di regolamento di giurisdizione”.

Il P.M. presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con un primo motivo di ricorso il F. chiede a questa Corte di pronunciarsi sul conflitto negativo di competenza determinatosi, nel giudizio di opposizione al pignoramento presso terzi, a causa della declaratoria di incompetenza pronunciata prima dal Tribunale di Perugia e poi dal Giudice di pace di Perugia.

2. Con un secondo motivo di ricorso il F. chiede a questa Corte di pronunciarsi anche in ordine alla regolazione della giurisdizione – tra il giudice ordinario ed il giudice tributario – in riferimento alla prima sentenza del Tribunale di Perugia che ha declinato la giurisdizione rilevando che il pignoramento si fondava su cartelle esattoriali emesse in relazione a tributi.

Entrambe le richieste muovono dal presupposto che, nella specie, si trattava di un unico atto di pignoramento.

3. Ritiene questa Corte, in conformità alle richieste del P.M., che il presente ricorso sia inammissibile in ordine a tutte le richieste formulate.

3.1. Per quanto riguarda il regolamento di competenza, esso è inammissibile per due concorrenti ragioni. Da un lato, infatti, la sentenza impugnata non contiene alcuna decisione sulla competenza, essendo una mera pronuncia di inammissibilità; da un altro lato osserva il Collegio che l’odierno ricorrente non avrebbe dovuto riassumere il processo davanti al Tribunale di Perugia dopo la declaratoria di incompetenza pronunciata dal Giudice di pace, ma avrebbe potuto (e dovuto) impugnare questa seconda pronuncia con l’appello, non essendo stato sollevato dal Giudice di pace il regolamento di competenza d’ufficio.

Avendo il ricorrente, invece, riassunto il processo davanti al Tribunale senza impugnare la sentenza di incompetenza del Giudice di pace, quest’ultima è ormai passata in giudicato.

Nè, del resto, il regolamento di competenza si può convertire in ricorso ordinario, poichè non c’è alcuna censura sulla pronuncia di inammissibilità emessa dal Tribunale, ma solo ricorso in punto di spese (peraltro generico).

3.2. Quanto, invece, al c.d. regolamento di giurisdizione, rileva la Corte che anche tale impugnazione è inammissibile, sia perchè nel giudizio è stata già emessa una pronuncia di merito (v., expurimis, Sezioni Unite, ordinanza 27 ottobre 2011, n. 22382), il che ha effetto preclusivo sul regolamento, sia perchè la prima sentenza del Tribunale di Perugia (declinatoria della giurisdizione) risulta essere stata correttamente impugnata con l’appello, del cui esito si dà notizia nella memoria. Non sarebbe, pertanto, possibile neppure la conversione del ricorso per regolamento preventivo in ricorso per motivi di giurisdizione, sussistendo sul punto una pronuncia di primo grado fatta oggetto di appello.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta Civile – 3, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA