Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15726 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/07/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 23/07/2020), n.15726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO Donati Viscido di Nocera M.G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 27369 del ruolo generale dell’anno 2014,

proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

Contro

DEA PLAST SUD di D.L. & C. s.a.s., in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania n. 283/29/2013, depositata in data 8

ottobre 2013, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29 gennaio 2020 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– con sentenza n. 283/29/2013, depositata in data 8 ottobre 2013, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di DEA PLAST SUD di d.L. & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 152/09/10 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio di Castellamare di Stabia, previo p.v.c., aveva contestato nei confronti di quest’ultima un maggiore reddito di impresa, ai fini Iva, per l’anno 2003, in relazione a fatture asseritamente fittizie emesse in favore di CEDELT s.p.a.;

– la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che:1) non potevano costituire elementi presuntivi della assunta inesistenza delle operazioni le circostanze addotte dall’Ufficio e consistenti: 2) nel rinvenimento presso la CEDELT s.p.a. di fatture emesse dalla DEA PLAST SUD s.a.s. in favore della prima ma non contabilizzate dalla società contribuente, non potendo quest’ultima fornire spiegazione della loro esistenza in quanto non annotate nei propri registri; nell’inferiorità dell’ammontare del fatturato della DEA PLAST SUD s.a.s. rispetto a quello rinvenuto presso la CEDELT s.p.a. perchè ciò costituiva una conseguenza della mancata contabilizzazione da parte della contribuente delle dette fatture; nella corrispondenza dei numeri delle fatture rinvenute presso la CEDELT s.p.a. con altre intestate ad altri clienti della DEA PLAST SUD s.a.s., in quanto ciò confermava la inconsapevolezza di quest’ultima; nel maggiore imponibile esposto nelle fatture emesse dalla DEA PLAST SUD s.a.s. rispetto a quello praticato ad altra clientela perchè ciò costituiva circostanza irrilevante e giustificata dalle variazioni di mercato; nella non attendibilità delle modalità di consegna, del tipo di merce indicata nelle fatture e delle modalità di pagamento, in quanto frutto di mere valutazioni e non provate; 3) non era condivisibile – come assunto dall’Ufficio – che l’onere della prova circa l’effettività delle operazioni fosse della DEA PLAST SUD s.a.s. e ciò sul rilievo che quest’ultima non poteva dimostrare nulla, attesa la mancata contabilizzazione nei propri registri delle fatture rinvenute presso la CEDELT s.p.a. e ad essa intestate;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a un motivo; rimane intimata la società contribuente;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e dell’art. 380-bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7 e degli artt. 2697 e 2729 c.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’Ufficio non avesse assolto all’onere di fornire elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti della fittizietà della fatturazione emessa dalla società contribuente, ancorchè, oltre al rinvenimento presso la società intestataria (CEDELT s.p.a.) delle fatture emesse dalla DEA PLAST SUD s.a.s. e da questa non contabilizzate, l’Ufficio avesse dedotto in appello anche l’esistenza di documentazione bancaria della società intestataria delle fatture (dalla quale risultavano posti in pagamento diversi assegni a favore della contribuente) costituente prova della intercorrenza tra le due società di costanti e ripetuti rapporti; elementi presuntivi della inesistenza delle operazioni in questione, a fronte dei quali alcuna prova contraria aveva prodotto la contribuente;

– il motivo è inammissibile per le ragioni di seguito indicate;

– va premesso che “ai fini della identificazione del soggetto onerato della prova, nella ipotesi di contestazione formulata dall’Ufficio in ordine alla inesistenza, o parziale inesistenza, delle operazioni commerciali fatturate, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato in tema di iva (ma i principi valgono per tutte le imposte accertabili mediante la contestazione della veridicità delle fatturazioni) che qualora l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all’Ufficio fornire la prova che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibile, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o-le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili (Cass., sent. 19352 del 2018; n. 29002 del 2017; n. 428 del 2015; n. 17977 del 2013); in particolare, questa Corte, nelle ipotesi, come quella di specie, di operazioni oggettivamente inesistenti, ha affermato che “ove la fattura costituisce in tutto o in parte mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, l’amministrazione ha l’onere di fornire elementi probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva (Cass. nn. 21953/07, 9784/10, 9108/12, 15741/12, 23560/12; 27718/13, 20059/2014, 26486/14, 9363/15; nello stesso senso C. Giust. 6 luglio 2006, C-439/04; 21 febbraio 2006, C-255/02; 21 giugno 2012, C-80/11; 6 dicembre 2012, C-285/11; 31 novembre 2013, C-642/11), del fatto che l’operazione fatturata non è stata effettuata, dopo di che spetta al contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate; tale prova, tuttavia, non può consistere nella esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poichè questi sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass. nn. 28572 del 2017; 5406 del 2016, 28683 del 2015, 428 del 2015, 12802 del 2011, 15228 del 2001); e comunque, una volta accertata l’assenza dell’operazione, è escluso che possa configurarsi la buona fede del cessionario o committente (rilevante invece nella diversa ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti), il quale ovviamente sa bene se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il prezzo o corrispettivo” (Cass. n. 18118 del 2016, in motivazione; Cass. n. 16473 del 2018); quanto alla prova di cui è onerata l’Amministrazione, e che già dal principio appena riportato si desume possa avere anche solo natura indiziaria, la Corte ha affermato che ai fini dell’accertamento tributario relativo sia all’imposizione diretta che all’IVA, la legge – rispettivamente ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 – dispone che l’inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove “certe”. Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi dell’art. 2727 c.c. e ss. e dell’art. 2697 c.c., comma 2 (Cass., ord. n. 14237 del 2017);

– nella specie, il motivo di ricorso, pur prospettando una violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7, nonchè degli artt. 2697 e 2729 c.c., in realtà tende inammissibilmente ad una nuova interpretazione di questioni di merito, avendo la CTR, con una valutazione in fatto non sindacabile dinanzi al giudice di legittimità, ritenuto non costituire indici presuntivi, gravi, precisi e concordanti della contestata inesistenza delle operazioni in questione, le circostanze addotte dall’Ufficio quali 1) il rinvenimento presso la società intestataria CEDELT s.p.a. di fatture emesse dalla DEA PLASTSUD s.a.s. e da quest’ultima non contabilizzate nei propri registri – dove, peraltro, ai numeri di quelle fatture ne corrispondevano altre intestate ad altri clienti della contribuente – in quanto “non (poteva) essere addebitato alla società presso la quale quelle ulteriori fatture risultavano inesistenti, ma alla società che ne (aveva) il possesso e delle quali si (fosse) avvalsa”; 2) l’ammontare del fatturato di quest’ultima inferiore a quello rivenuto presso la CEDELT, in quanto “circostanza irrilevante e comunque giustificata dalle variazioni di mercato”; 3) l’asserita inattendibilità del tipo di merce e delle modalità di consegna indicate nelle fatture nonchè delle modalità di pagamento in quanto “frutto di mere valutazioni o congetture non provate”; va, al riguardo, ribadito l’orientamento di questa Corte secondo cui “E’ inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017; Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 18721 del 13/07/2018);quanto poi alla assunta mancata considerazione da parte della CTR (in aggiunta alla circostanza del rinvenimento presso la intestataria CEDELT delle fatture emesse dalla DEA PLAST SUD, non contabilizzate da quest’ultima) della documentazione bancaria della società CEDELT – dalla quale sarebbe risultato il pagamento di numerosi assegni a favore della contribuente e, dunque, la prova della intercorrenza tra le due società di ripetuti rapporti economici, elementi tutti comprovanti la fittizietà della fatturazione e asseritamente non smentiti da prova contraria – è inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità in quanto, in mancanza della trascrizione nel ricorso del contenuto, per le parti rilevanti, dell’atto di appello, non è dato a questa Corte verificare gli esatti termini della questione e di averne la completa cognizione al fine di valutare la fondatezza delle doglianza medesima; invero, il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (ex multis, Cass. n. 7825 e n. 12688 del 2006; Cass. n. 14784 del 2015); peraltro, quanto al richiamo nel ricorso al contenuto della documentazione bancaria della CEDELT di cui il giudice di appello non avrebbe erroneamente tenuto conto, è insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “Il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (Cass. n. 743 del 2017; n. 26174/14, sez. un. 28547/08, sez. un. 23019/07, sez. un. ord. n. 7161/10; v. anche Sez. 5 -, Sentenza n. 13625 del 21/05/2019); nella specie, la ricorrente si è limitata a richiamare le pagg. 4/5 dell’atto di appello, senza assolvere all’onere di specificazione di cui al richiamato principio;

– in conclusione, il ricorso va rigettato;

– nulla sulle spese del giudizio di legittimità, essendo rimasta intimata la società contribuente.

P.Q.M.

la Corte:

– rigetta il ricorso;

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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