Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15726 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/06/2021, (ud. 05/03/2021, dep. 04/06/2021), n.15726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2889-2020 proposto da:

S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 109,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA SEBASTIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ATTILIO SEBASTIO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GROTTAGLIE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 29, presso

lo studio dell’avvocato VALERIA MARSANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato DANIELE GALOPPA;

– controricorrente –

contro

ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MONTELEONE DI

SPOLETO 36, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO CELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALDA TUCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 509/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata l’11/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 05/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GIANNACCARI ROSSANA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il giudizio trae origine dalla domanda di risarcimento dei danni, proposta innanzi al Tribunale di Taranto, da S.V. nei confronti del Comune di Grottaglie e dell’Acquedotto Pugliese s.p.a.;

la domanda venne accolta dal Tribunale, che accertò la responsabilità di entrambi i convenuti e li condannò, in solido tra loro al risarcimento dei danni;

la Corte d’appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, con sentenza dell’11.11.2019 accolse l’appello principale proposto dal Comune di Grottaglie e l’appello incidentale proposto dall’Acquedotto Pugliese s.p.a. e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda;

per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso S.V. sulla base di due motivi;

hanno resistito con separati controricorsi l’Acquedotto Pugliese s.p.a. ed il Comune di Grottaglie;

il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 324,325,327,332 e 334 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la corte di merito dichiarato inammissibile l’appello principale del Comune in quanto tardivamente notificato in data 12.1.2018, oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza avvenuta in data 25.5.2017; dal rigetto dell’appello principale conseguirebbe che l’appello incidentale dell’Acquedotto Pugliese s.p.a avrebbe perso efficacia;

– il motivo è inammissibile;

– trattandosi di procedimento introdotto nell’ottobre 2001, come risulta dalla sentenza impugnata e dall’esame del fascicolo processuale, consentito dalla natura di error in procedendo della censura, va applicato il termine lungo di un anno per proporre l’impugnazione in quanto la L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 17, della che ha abbreviato a sei mesi il termine di proposizione delle impugnazioni ex art. 327 c.p.c., decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza, trova applicazione, ai sensi della medesima legge, art. 58, comma 1, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi dal 4.7.2009;

– si deve quindi tener conto, al fine dell’accertamento della tempestività dell’impugnazione, della data di introduzione del giudizio di primo grado, essendo irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cassazione civile sez. II, 11/01/2017, n. 461; Cassazione civile sez. II, 17/04/2012, n. 6007);

– nel caso di specie, poichè la sentenza di primo grado è stata emessa il 29.5.2017 e l’appello è stato notificato il 12.1.2018, il termine di impugnazione di un anno è stato rispettato;

– con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 327,332 e 334 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la corte di merito dichiarato inammissibilità dell’appello incidentale dell’Acquedotto Pugliese s.p.a. in quanto tardivamente proposto, considerando che la notifica dell’appello principale da parte del Comune di Grottaglie, appellante incidentale, costituirebbe mera litis denuntiatio; secondo il ricorrente, non sarebbe ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., vertendosi in un’ipotesi cause scindibili derivanti da litisconsorzio facoltativo;

– il motivo è inammissibile;

dall’esame degli atti processuali risulta che l’impugnazione incidentale da parte dell’Acquedotto Pugliese s.p.a. è stata tempestivamente proposta in data 15.3.2018 entro un anno dal deposito della sentenza di primo pubblicata in data 29.5.2017;

il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, -2 della Corte di cassazione, il 5 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

 

 

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