Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15724 del 28/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/07/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 28/07/2016), n.15724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11383-2015 proposto da:

Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. NICOTERA 29,

presso lo studio dell’Avvocato GIORGIO ALLOCCA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO ZONTINI, giusta procura

speciale in atti;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CACCIATORI UNGULATI SAN CORRADO CONFALONIERI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2202/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

14/10/2014, depositata il 23/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato Giorgio Allocca difensore del ricorrente che si

riporta agli atti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E. stata depositata la seguente relazione.

“1. L’Associazione nazionale cacciatori ungulati San Corrado Confalonieri convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Piacenza, Z.G., chiedendo che fosse condannato al pagamento della somma di Euro 8.061,69, oltre al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 10.000, asserendo che il convenuto si era occupato della raccolta delle quote di iscrizione ad un corso di cacciatori, organizzato dalla detta Associazione, senza mai consegnarle. L’Associazione aggiunse di aver esposto anche denuncia-querela nei confronti di Z.G., a seguito della quale lo stesso era stato condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 646 c.p. e poi assolto in appello ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2.

Si costituì in giudizio il convenuto, eccependo la pregiudizialità del giudizio penale in corso, con consequenziale richiesta di sospensione di quello civile, il difetto di legittimazione attiva dell’attrice e chiedendo comunque il rigetto della domanda.

Espletata l’attività istruttoria, il Tribunale pronunciò ordinanza ai sensi dell’art. 186-qualer c.p.c., con cui ingiunse il pagamento della somma di Euro 7.953,44, oltre alla metà delle spese processuali; con la sentenza, poi, il Tribunale accolse la domanda nei suddetti limiti e confermò integralmente l’ordinanza.

2. La sentenza è stata impugnata dal convenuto soccombente e la Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 23 ottobre 2014, ha respinto il gravame ed ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre Z.G. con atto affidato a tre motivi.

L’Associazione nazionale cacciatori ungulati San Corrado Confalonieri non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto destinato ad essere rigettato.

5. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c., lamentando che la deposizione del teste M. avrebbe dovuto essere disattesa in quanto proveniente da un soggetto portatore di interesse in causa.

5.1. Il motivo è inammissibile.

Tralasciando il fatto che esso è redatto senza rispettare il principio di autosufficienza – giacchè fa riferimento ad atti senza spiegare se e dove essi siano stati messi a disposizione della Corte – il motivo è inammissibile perchè dallo stesso non risulta se la questione sia stata posta in sede di appello, nè vi è una censura di omessa pronuncia (la testimonianza era stata ammessa ed assunta in primo grado). Oltre a ciò, il motivo contiene una serie di richiami a profili di valutazione delle prove che nulla hanno a che vedere con la prospettata violazione di legge.

6. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e della L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 34.

6.1. Il motivo è inammissibile.

A prescindere dall’evidente non conferenza del richiamo alla L. n. 157 del 1992, artt. 32 e 34 esso si risolve nella censura di presunta mancata valutazione di una lettera proveniente dalla Provincia di Piacenza. Tale documento, invece, è stato esaminato dalla Corte d’appello (v. p. 9 della sentenza impugnata) e la censura, comunque, attiene al merito della vicenda, non più esaminabile in questa sede.

7. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 530 c.p.p., lamentando che la Corte d’appello avrebbe errato nella valutazione della formula assolutoria utilizzata in sede penale, non considerando che la decisione penale aveva efficacia in sede civile.

7.1. Il motivo non è fondato.

A prescindere dall’esattezza o meno del richiamo, compiuto dalla pronuncia qui impugnata, alla formula assolutoria di cui all’art. 530 c.p.c., comma 2, è noto che nel vigente sistema processuale la regola è nel senso della separazione tra il giudizio civile e quello penale (art. 75 c.p.c.), con la conseguenza che il giudicato assolutorio non ha effetto in sede civile qualora il danneggiato abbia esercitato l’azione risarcitoria in quest’ultima sede (art. 652 c.p.p.). Pertanto, non avendo la parte oggi intimata trasferito la propria azione in sede penale, nessuna efficacia può avere quel giudicato ai fini della domanda risarcitoria promossa davanti a giudice civile (v., tra le altre, la sentenza 17 giugno 2013, n. 15112, e l’ordinanza 1 ottobre 2013, n. 22463).

8. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere rigettato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente ha depositato una memoria a tale relazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni. Le considerazioni critiche di cui alla suindicata memoria, infatti, non modificano i termini della questione, ribadendo argomentazioni in fatto già presenti nel ricorso e confutati nella relazione.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016

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