Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15723 del 28/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 28/07/2016), n.15723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11313-2015 proposto da:

D.D.S., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Cavour

presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato

PAOLO MINUCCI giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, C.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1950/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI del

20/01/2015, depositata il 09/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GRILLO FRANCESCO MARIA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

1. In relazione all’incidente stradale verificatosi in data 9 giugno 2006 tra la moto di proprietà di D.D.S. e quella di proprietà del convenuto C.A., assicurata con la Generali Italia s.p.a., il Giudice di pace di Napoli, con sentenza del 24 giugno 2011, dichiarò la responsabilità esclusiva del convenuto nella determinazione dell’incidente, condannò il C. e la società assicuratrice al risarcimento del danno liquidato in Euro 1.676,40, nonchè al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.600, di cui Euro 400 per diritti ed Euro 500 per onorari.

2. Appellata la pronuncia dal D.D. soltanto in punto di liquidazione delle spese, il Tribunale di Napoli, con sentenza del 9 febbraio 2015, ha rigettato l’appello, ha confermato la decisione di primo grado ed ha compensato le spese del giudizio di appello.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Napoli ricorre D.D.S. con atto affidato ad un unico motivo.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di Consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 376 c.p.c., art. 380 bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.

5. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione delle norme in materia di tariffe professionali applicabili ratione temporis (del D.M. n. 127 del 2004, art. 4 , e del D.M. n. 140 del 2012, art. 41).

Il ricorrente – dopo avere correttamente contestato la motivazione della sentenza del Tribunale che, in aperto dissenso rispetto all’orientamento di questa Corte, ha ritenuto di dover applicare le tariffe di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, pur in riferimento ad un giudizio conclusosi davanti al Giudice di pace nel 2011 – non ha poi corredato la doglianza delle necessarie specificazioni. Egli, infatti, si è limitato ad individuare lo scaglione applicabile (da Euro 1.600 ad Euro 2.600), lamentando che la somma di Euro 400 liquidata a titolo di diritti sia al di sotto dei minimi tariffari di cui al D.M. n. 127 del 2004, allegando l’atto di appello e la relativa nota spese.

In tal modo, però, la contestazione è generica e tale da non porre questa Corte in condizioni di verificare l’eventuale errore commesso, come da pacifica giurisprudenza sul punto (v. sentenze 7 agosto 2009, n. 18086, e 29 ottobre 2014, n. 22983).

6. Si chiede, pertanto, che il ricorso venga trattato in camera di consiglio per essere dichiarato inammissibile.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente ha depositato una memoria a tale relazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni. Le considerazioni critiche di cui alla suindicata memoria, infatti, non modificano i termini della questione, ribadendo argomentazioni in fatto già presenti nel ricorso. Il Collegio aggiunge soltanto, ad ulteriore confutazione, che la sentenza impugnata ha escluso la violazione dei minimi tariffari anche facendo (erronea) applicazione del D.M. n. 55 del 2014, successivo alla conclusione del giudizio di primo grado; il che comporta che l’esistenza della lamentata lesione doveva essere supportata da indicazioni ben più precise di quelle contenute nel ricorso.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA