Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15723 del 09/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15723 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 24104-2013 proposto da:
PALMERIO

MARINA

(PLMMRN61P59Z404X)

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL SUDARIO
18, presso lo studio “PELAGGI”, rappresentata e difesa
dall’avvocato PELLAGGI ANTONIO, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente contro
CASTELLO DI CASOLE SPA, in persona del procuratore
speciale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 09/07/2014

GAVINANA 1, presso lo studio dell’avvocato PECORA
FRANCESCO, che la rappresenta e difende giusta delega a
margine del controricorso;

avverso la sentenza n. R.G. 1233/2012 del TRIBUNALE di
FIRENZE, depositata il 19/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 12/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONELLA PAGETTA.
Fatto e diritto
Con ordinanza in data 19 settembre 2013, il Tribunale di
Firenze in funzione di giudice del lavoro ha affermato la
propria competenza per territorio in relazione al
procedimento instaurato dalla Castello di Casole s.p.a. nei
confronti di Marina Palmerio e respinto la richiesta di
quest’ultima cli sospensione del processo, ai sensi dell’art. 295
cod. proc. civ., in attesa della definizione di altro giudizio
promosso dalla Palmerio nei confronti della Castello di Casole
s.p.a davanti al Tribunale di Siena in funzione di giudice del
lavoro.
La decisione è stata motivata sul rilievo che, avendo la società
ricorrente, con la domanda principale, inteso far valere diritti
ed obbligazioni scaturenti nei confronti della convenuta da
un rapporto prospettato come parasubordinato, trovava
applicazione il disposto dell’art. 413 comma 4, cod. proc. civ.
Ric. 2013 n. 24104 sez. ML – ud. 12-05-2014
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– controricorrente –

il quale stabilisce la competenza esclusiva del giudice nella cui
circoscrizione si trova il domicilio “dell’agente, del
rappresentante di commercio ovvero del titolare di un
rapporto di collaborazione di cui all’art. 409, terzo comma

senso civilistico, come il luogo in cui la persona ha il centro
dei propri interessi ed affari unitariamente intesi” e cioè il
luogo ove la persona ha concentrato i propri interessi
economici e le proprie relazioni personali, lavorative ed
affettive”, doveva essere individuato in Firenze, città in cui la
Palmerio dimorava stabilmente, svolgeva la propria vita di
relazione e nella quale si trovava il domicilio indicato in tutti
gli atti e le comunicazioni relative al rapporto di agenzia
instaurato con la società ricorrente ; nel circondario di Siena,
infatti, la Palmerio, agente monomandataria per la
promozione della vendita di ville e casali per conto della
Castello di Casole spa, si recava al solo scopo di svolgere le
attività connesse alle prestazioni oggetto di causa, attività
peraltro svolte, anche se meno frequentemente, in altri luoghi;
non sussistevano i presupposti per la sospensione non
essendo ravvisabile, con riferimento al giudizio instaurato
dalla Palmerio davanti al Tribunale di Siena, alcun rapporto
di pregiudizialità bensì di continenza.
Avverso l’ordinanza Marina Palmerio ha proposto “ricorso ex
art. 360 n. 2 e 3 cod. proc. civ. ( con istanza di regolamento
Ric. 2013 n. 24104 sez. ML – ud. 12-05-2014
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cod. proc. civ.”; nel caso di specie il domicilio, inteso in

di competenza)”, con il quale ha, in sintesi, sostenuto,
mediante richiami alla giurisprudenza di questa Corte, che il
domicilio rilevante ai sensi dell’art. 413 comma 4 cod. proc.
civ., per la individuazione del giudice competente per

determinato privilegiando il luogo di svolgimento dell’attività
lavorativa; questo, nel caso di specie, era da rinvenirsi nella
circoscrizione del Tribunale di Siena, ove essa ricorrente
aveva prestato la propria attività recandosi perssocchè
quotidianamente presso gli uffici della società, in Casole Val
d’Elsa ; ha quindi affermato che, a differenza da quanto
ritenuto nell’ordinanza impugnata, le circostanze di fatto sulla
cui base era stato ritenuto il domicilio di essa ricorrente e,
quindi, la competenza per territorio del Tribunale di Firenze,
non potevano considerarsi pacifiche ma risultavano contestate
Ha inoltre dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art.
295 cod. proc. civ. in relazione al rigetto della istanza di
sospensione del giudizio davanti al Tribunale di Firenze,
fondata sulla prospettazione di un rapporto di pregiudizialità
con il giudizio instaurato da essa Palmerio davanti al
Tribunale di Siena ed inteso all’accertamento della sussistenza
di un rapporto di lavoro dipendente con la convenuta società.
La società Castello di Casole s.p.a ha depositato
controricorso ex art. 370 cod. proc. civ. con il quale ha
preliminarmente eccepito la inammissibilità del ricorso di
Ric. 2013 n. 24104 sez. ML – ud. 12-05-2014
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territorio nei rapporti cd. parasubordinati, doveva essere

controparte deducendo la inappropriata compresenza in esso
di elementi propri dell’ordinario ricorso per cassazione ex art.
360 cod. proc. civ. e di elementi propri dell’istanza di
regolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. ; ha

comunque stata in concreto possibile la conversione in
regolamento di competenza, generalmente ammessa dalla
consolidata giurisprudenza, stante il decorso del termine di cui
all’art. 47. comma 2, cod. proc. civ.. Ha quindi svolto
deduzioni difensive intese a contrastare nel merito gli assunti
di controparte.
Il P.G. ha formulato parere negativo in ordine
all’accoglimento della istanza di regolamento di competenza.
Parte ricorrente, con atto depositato in data 30.4.2014, sul
rilievo della sussistenza di contrastanti orientamenti
nell’ambito della giurisprudenza di legittimità in relazione alla
nozione di domicilio rilevante ai fini dell’art. 413 comma 4
cod. proc. Civ. , ha chiesto la rimessione del regolamento
alle sezioni unite di questa Corte.
Con decreto in data 5.5.2014 il Presidente aggiunto ha
disposto che sulla questione pronunzi il Collegio già investito
del merito.
La istanza di rirnessione alle sezioni unite risulta infondata,
non essendo ravvisabile nell’ambito della giurisprudenza di
legittimità, alla luce di quanto si andrà ad evidenziare in
Ric. 2013 n. 24104 sez. ML – ud. 12-05-2014
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quindi sostenuto che del ricorso per cassazione non sarebbe

cm-A-11»1
prosieguo, alcurr(in ordine alla questione relativa ai criteri
dell’individuazione del domicilio ai fini della determinazione
della competenza territoriale ex art. 413 comma 4 cod. proc.
civ. .

del ricorso proposto dalla Palmerio , formulata dalla società
Castello di Casole.
Invero, premesso che il “ricorso ex art. 360 n. 2 e n. 3 cod.
proc. civ.” depositato dalla Palmerio, a prescindere dalla sua
formale intestazione e dall’articolazione di motivi
corrispondenti a quelli di cui all’art. 360 cod. proc. civ., risulta
esclusivamente incentrato sulla questione della competenza
per territorio, trova applicazione il condivisibile principio,
ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale il
ricorso per cassazione proposto esclusivamente per motivi
attinenti alla competenza può essere preso in esame come
regolamento di competenza, qualora soddisfi tutti i requisiti
necessari per valere come tale ( exp/urimis : Cass. ord. 13193
del 2009, Cass. n. 13193 del 1999).
In particolare, nel caso di specie, risulta rispettato il termine
per la proposizione della istanza di cui all’art. 47, comma 2
cod. proc. civ. . La ordinanza impugnata reca la data del
19.9.2013 (di talchè la relativa comunicazione che costituisce
il dies a quo di decorrenza del termine di cui all’art. 47 cod.

Ric. 2013 n. 24104 sez. ML – ud. 12-05-2014
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Preliminarmente va respinta la eccezione di inammissibilità

proc. civ. per la proposizione dell’istanza di regolamento di
competenza, deve ritenersi avvenuta successivamente o,
quanto meno, essere coeva al 19.9.2013); il ricorso della
Palmerio risulta notificato a mezzo del servizio postale con

ottobre 2013 ; il procedimento notificatorio si è quindi
perfezionato nei confronti del notificante nel prescritto
termine di trenta giorni, alla luce del principio sancito dalla
sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale (che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto
dell’articolo 149 cod. proc. civ. e dell’articolo 4, comma terzo,
della legge 20 novembre 1982 n.890, nella parte in cui prevede
che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di
ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella,
antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario) .
Nel merito si rileva che con la istanza di regolamento di
competenza si deduce la non corretta ricostruzione, da parte
del giudice del lavoro di Firenze, della recente giurisprudenza
di legittimità in tema di criteri di individuazione del domicilio
ai fini dell’art. 413 comma 4 cod. proc. civ..
Essa è infondata.
Questa Corte ha infatti affermato che nelle controversie del
lavoratore parasubordinato, nelle quali ai sensi dell’art. 413

Ric. 2013 n. 24104 sez. ML – ud. 12-05-2014
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spedizione effettuata dall’Ufficiale giudiziario in data 19

comma quarto cod. proc. civ. la competenza territoriale si
determina in modo esclusivo in relazione al foro del domicilio
del lavoratore, il domicilio stesso deve intendersi fissato nel
luogo in cui il lavoratore ha il centro dei propri affari ed

e materiali, ma anche quelli affettivi, spirituali e sociali atteso
che la nozione di domicilio è unitaria e impone che vengano
considerati, assieme agli affari ed agli interessi economici
dell’individuo, anche gli interessi affettivi, personali e sociali. (
Cass. ord. n. 11339 del 2010, ord. n.. 15264 del 2008, sent. n.
17882 del 2007)
E’ stato in particolare chiarito che “Ai fini della competenza
territoriale per le controversie di lavoro parasubordinato, la
disposizione dell’art. 413, quarto comma, cod. proc. civ. fa
riferimento al domicilio ex art. 43 cod. civ., quale sede
principale degli affari ed interessi, che si presume coincidente
con la residenza, non potendosi ritenere, di norma, che il
domicilio si trovi nel luogo cui la persona si rapporta nei limiti
della prestazione lavorativa, anche se resa con funzioni di
massima responsabilità.” ( Cass . n. 403 del 2012)
Nelle pronunce ora richiamate, che descrivono gli approdi
della giurisprudenza di legittimità più recenti di quelli ai quali
ha fatto riferimento la Palmerio, i criteri di individuazione del
domicilio al fine della verifica della competenza per territorio
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interessi, intendendosi per interessi non solo quelli economici

nelle controversie relative

a rapporti di lavoro

parasubordinati, risultano coerenti con la

tradizionale

nozione codicistica delineata dall’art. 43 cod. civ. secondo la
quale il domicilio individua il luogo in cui la persona ha

riguarda la generalità dei rapporti del soggetto – non solo
economici, ma anche morali, sociali e familiari . Esso va
desunto alla stregua di tutti quegli elementi di fatto che,
direttamente o indirettamente, denuncino la presenza in un
certo luogo di tale complesso di rapporti e il carattere
principale che esso ha nella vita della persona. (v. Cass. n.
2936 del 1980 ) .
Alla luce della giurisprudenza ora richiamata deve ritenersi
superato l’orientamento più risalente per il quale il foro
esclusivo doveva essere identificato con riguardo al domicilio
in cui si svolge o si è svolta l’attività del lavoratore ( Cass. n.
4581 del 998, n. 4580 del 1998 e n. 5362 del 1998) . Né
appare prospettabile l’invocato contrasto della giurisprudenza
più recente con sezioni unite n. 841 del 2005 , ripetutamente
evocata in ricorso.
Tale decisione, come sottolineato anche dal PG,

si

preoccupa di offrire una tutela rafforzata al lavoratore
creditore, grazie alla previsione dell’art. 618 bis cod. proc. civ.
In questa prospettiva viene affermato che “Anche se la
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stabilito il centro principale dei propri affari e interessi, sicché

norma nulla stabilisce nel caso che i rapporti dalla stessa
contemplati siano cessati, questa Corte (cfr. sent. nn.
10580/1993; 4581/1994, e 4580/1998) ha statuito che il
criterio del domicilio del lavoratore parasubordinato,

durante il rapporto, anche nel caso di cessazione del
medesimo. Ciò in quanto il luogo dello svolgimento
dell’attività deve rimanere cristallizzato per realizzare l’intento
del legislatore di privilegiare sempre e soltanto il luogo ove il
lavoratore parasubordinato – attore o convenuto che sia – ha
stabilito il centro dei suoi affari – e cioè il domicilio normalmente più vicino al luogo del rapporto, dove si sono
verificati i fatti rilevanti per la decisione della causa, e dove è
più facile reperire documenti, citare testimoni ecc.. . “.
Dal contesto argomentativo complessivo appare chiaro che il
riferimento al luogo del rapporto di lavoro, non costituisce
elemento decisivo al fine della individuazione del domicilio
ex art. 413, comma 4, cod. proc. civ. ma assume rilievo solo
in quanto, secondo un criterio di normalità, il centro degli
affari e degli interessi è quello più vicino al luogo di
svolgimento del rapporto . In altri termini, dalle affermazioni
di Sezioni Unite 2005 non può trarsi la conseguenza che il
domicilio coincida con il luogo di svolgimento dell’attività
lavorativa o che tale criterio debba comunque prevalere sugli

Ric. 2013 n. 24104 sez. ML – ud. 12-05-2014
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permane, con riferimento all’ultimo domicilio, che egli aveva

altri al fine della individuazione del centro di interessi
economici, affettivi e morali della persona, nelle controversie
relative a rapporti di lavoro parasubordinato.

individuazione della città di Firenze come centro degli
interessi economici, affettivi e sociali della Palmerio, si rileva
che la evocazione e riproduzione parziale degli atri processuali
da parte della ricorrente si rivela inidonea a confutare
l’assunto dell’ordinanza impugnata in ordine alla mancata
contestazione di tali circostanze nell’ambito della complessiva
vicenda processuale . E’ inoltre da evidenziare che la
contestazione di tali circostanze non può farsi discendere,
come sembra pretendere la ricorrente, dalla allegazione nei
propri scritti difensivi che essa Palmerio lavorava
quotidianamente presso gli uffici della società in Casole Val
d’Elsa, posto che, alla luce di quanto sopra detto, in ordine
alla nozione codicistica di domicilio, anche ove provato lo
svolgimento di attività quotidiana presso detti uffici,
comunque non sarebbe dirimente; tale elemento dovrebbe
necessariamente compararsi con gli altri considerati
dall’ordinanza al fine della ricostruzione dell’effettivo centro
degli interessi di vita della Pahnerio . Tali elementi, che fanno
riferimento al luogo di stabile dimora e di svolgimento della
vita sociale nonché degli interessi professionali ( come emerge

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In merito alle circostanze fattuali sulle quali è stata fondata la

dal richiamo al domicilio eletto nei rapporti con la società )
appaiono coerenti con la nozione civilistica di domicilio di cui
all’art. 43 cod. civ.

sospensione del processo atteso che il regolamento necessario
di competenza è ammesso soltanto contro l’ordinanza che
dichiara, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., la sospensione
necessaria del processo e non contro il provvedimento che
abbia negato la sospensione medesima e disposto la
prosecuzione del processo, non riferendosi l’art. 42 cod. proc.
civ. ad ogni provvedimento comunque assunto sulla
sospensione ( Cass. ord. n. 2963 del 2012)
Consegue il rigetto del ricorso proposto.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza per
territorio del Tribunale di Firenze in funzione di giudice del
lavoro. Condanna parte ricorrente alle spese che liquida in €
4000,00 , oltre accessori di legge e rimborso spese forfettarie
nella misura del 15%.

Ric. 2013 n. 24104 sez. ML – ud. 12-05-2014
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Infine è inammissibile il ricorso avverso il diniego di

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n 115 del 204,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del, ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a

Roma, 12 maggio 2014

norma dell’art. 1 bis dello stesso articolo 13.

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