Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15722 del 28/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/07/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 28/07/2016), n.15722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFNO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11057-2015 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POSTUMIA 3,

presso lo studio dell’avvocato ANGELA ORLANDO, rappresentato e

difeso da se stesso e dall’avvocato DEBORAH D’ANGELO, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 877/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI del

28/03/2014, depositata il 09/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO FRANCESCO MARIA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E, stata depositata la seguente relazione.

1. Con sentenza non definitiva del 23 ottobre 2006 il Tribunale di Foggia dichiarò ammissibile l’opposizione tardiva spiegata da F.F., ai sensi dell’art. 650 c.p.c., nei confronti del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su ricorso dell’avv. C.G..

2. La sentenza è stata impugnata dall’avv. C. e la Corte d’appello di Bari, con sentenza del 9 giugno 2014, ha rigettato il gravame, condannando l’appellante alle spese del grado.

Ha osservato la Corte che la notifica fatta ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in Foggia era da considerate irrituale, perchè la F. risultava risiedere a (OMISSIS), come da certificato storico anagrafico da lei prodotto, e che per questo l’opposizione tardiva doveva essere ammessa.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre l’avv. C.G. con atto affidato a due motivi.

F.F. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 376 c.p.c., art. 380 bis c.p.c., in quanto appare infondato.

5. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione del principio generale sull’efficacia probatoria dei certificati anagrafici, oltre ad omesso esame di documenti decisivi e mancanza o illogicità della motivazione.

5.1. Il motivo è inammissibile.

Esso, infatti, è formulato secondo una tecnica non rispettosa dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, giacchè fa continui richiami ad atti di causa (verbali di pignoramento, atto di transazione etc.) senza indicare nè se nè dove gli stessi siano stati messi a disposizione della Corte. Oltre a ciò, il motivo sollecita questa Corte ad una nuova valutazione di merito delle medesime circostanze già valutate dalla Corte barese, insistendo nell’affermare che la F., in realtà, risiedeva a (OMISSIS) e non a (OMISSIS), nonostante le indicazioni anagrafiche in atti.

6. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 244 c.p.c., censurando la mancata ammissione della prova per testi da parte della Corte d’appello.

6.1. Il motivo è infondato.

La Corte di merito, infatti, ha ritenuto di non dover ammettere i capitoli di prova in quanto generici e privi degli indispensabili riferimenti temporali. I capitoli di prova, benchè riportati nel ricorso, non adducono elementi tali da ritenere che il giudizio dato dalla Corte d’appello sulla loro ammissibilità sia errato, posto che in essi manca ogni riferimento temporale preciso in ordine alla circostanza dell’effettiva residenza della F. in (OMISSIS).

7. Si chiede, pertanto, che il ricorso venga trattato in camera di consiglio per essere rigettato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente ha depositato una memoria a tale relazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni. Le considerazioni critiche di cui alla suindicata memoria, infatti, non modificano i termini della questione, ribadendo argomentazioni in fatto già presenti nel ricorso. Il Collegio aggiunge soltanto, ad ulteriore confutazione, che l’idoneità o meno dell’assenza del destinatario nel luogo risultante dalle certificazioni anagrafiche a dimostrare che egli effettivamente risiede in un altro luogo costituisce accertamento devoluto al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016

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