Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15722 del 18/07/2011

Cassazione civile sez. III, 18/07/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 18/07/2011), n.15722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 57 (ST. NIZZARDI – SCACCIA), presso lo

studio dell’avvocato BRAMARDI ALESSANDRA, che la rappresenta e

difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

CERRUTI COSTRUZIONI DI CERRUTI DAVIDE & C SNC,

G.G.,

CONDOMINIO VIA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 639/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

Sezione 3^ Civile, emessa il 30/11/2007, depositata il 07/05/2008;

R.G.N. 2280/2006.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato BRAMARDI ALESSANDRA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti di causa rilevanti ai fini della decisione del ricorso possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

Con citazione notificata il 2 aprile 2004 V.V. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Torino il Condominio di via (OMISSIS) – via (OMISSIS) nonchè Cerruti Costruzioni s.n.c., chiedendone la condanna a risarcirle i danni subiti a seguito di una caduta. Espose che il giorno 1 dicembre 2002, mentre, nell’esercizio delle proprie incombenze di postina, transitava nel cortile del condominio convenuto, la cui pavimentazione era in via di rifacimento, era caduta in una buca non visibile e non segnalata.

I convenuti, costituitisi in giudizio, contestarono l’avversa pretesa, la società chiedendo e ottenendo di chiamare in causa la ditta Scavi e Demolizioni 2000 di G.G., alla quale aveva subappaltato i lavori. Con la memoria ex art. 180 cod. proc. civ. parte attrice estese le proprie richieste alla terza chiamata la quale, costituitasi, oppose di essere estranea alla vicenda dedotta in giudizio.

Con sentenza del 28 agosto 2006 il giudice adito rigettò la domanda proposta nei confronti del Condominio e della società Cerruti, mentre dichiarò inammissibile la pretesa avanzata nei confronti del G..

Proposto dalla soccombente gravame, la Corte d’appello lo ha respinto il 7 maggio 2008.

In motivazione ha osservato il giudicante, per quanto qui interessa, che la domanda non poteva essere accolta, nè sotto il profilo dell’art. 2051, nè sotto quello dell’art. 2043 cod. civ.. Ha evidenziato, in proposito, che l’attrice non aveva dimostrato di essere caduta in un punto del cortile interessato dai lavori, nè di essere caduta a causa di una buca non segnalata e non visibile.

Dall’istruttoria espletata era piuttosto emerso che l’incidente si era verificato in una parte dell’area condominiale diversa da quella nella quale era in atto l’opera di ristrutturazione, e precisamente in una zona ove la conformazione della pavimentazione era pienamente apprezzabile dagli utenti e comunque non pericolosa. In siffatto contesto ha quindi ritenuto il decidente che il danno fosse stato determinato dal comportamento imprudente della stessa danneggiata, idoneo a fungere da fattore interruttivo del nesso eziologico tra cosa ed evento, e cioè da caso fortuito, mentre la condizione del lastrico condominiale andava relegata al rango di mera occasione del sinistro. E parimenti, secondo la Corte, doveva essere esclusa una responsabilità ex art. 2043 cod. civ., dei convenuti, non essendo stato dimostrata la dipendenza causale del fatto da un loro comportamento colposo e, segnatamente, da situazioni di pericolosità e/o di non visibilità non segnalate.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre a questa Corte V. V., formulando cinque motivi e notificando l’atto al Condominio di via (OMISSIS), a Cerruti Costruzioni s.n.c. e a G.G..

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo l’impugnante denuncia mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Le critiche si appuntano contro l’affermazione del giudice di merito secondo cui il cortile era stato solo occasione del verificarsi del sinistro, che sarebbe stato, in realtà, imputabile alla condotta della stessa danneggiata. Il decidente non aveva tuttavia esplicitato in quale modo questa avrebbe dovuto comportarsi per evitare la caduta. Aggiunge che del tutto incongruo era il rilievo dato alla delimitazione tra le zone del cortile non interessate dai lavori, nel momento in cui si era verificato l’incidente, e quelle in cui l’escavatore stava lavorando, sia in quanto, ai fini della responsabilità del Condominio, ex art. 2051 cod. civ., tale distinzione era affatto irrilevante, sia in quanto, a ben vedere, il rifacimento della pavimentazione riguardava l’intera area scoperta.

Si duole anche la ricorrente del mancato riconoscimento dell’esistenza di una buca non visibile e non segnalata, come fattore determinate nell’eziologia del sinistro, del quale i convenuti dovevano rispondere ex art. 2043 cod. civ.. Sostiene che la decisione sarebbe frutto, di malgoverno del materiale probatorio acquisito.

1.2 Con il secondo mezzo si deduce violazione dell’art. 2051 cod. civ., norma che pone a carico del custode una responsabilità di carattere oggettivo, alla quale lo stesso può sfuggire solo dimostrando che il danno provocato dalla cosa si è verificato per caso fortuito. Nella fattispecie non era stato nè allegato, nè provato che l’esponente avesse tenuto un qualche comportamento poco accorto.

1.3 Con il terzo motivo l’impugnante lamenta mancanza di motivazione sul motivo di appello volto a censurare la condanna dell’attrice al pagamento delle spese processuali e tanto benchè la domanda da questa proposta nei confronti del G. fosse stata dichiarata inammissibile.

1.4 Con il quarto mezzo si duole della omessa pronuncia sul terzo motivo di gravame, segnatamente concernente la valutazione delle prove.

1.5 Con il quinto denuncia violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., con riferimento alla mancata ammissione della prova orale articolata nell’atto di appello, i cui capi erano stati erroneamente ritenuti inammissibili, in quanto irrilevanti, valutativi e preordinati a contrastare fatti dimostrati con lo stesso mezzo di prova.

2 Il ricorso è inammissibile.

Preliminare è il rilievo della mancata osservanza del disposto dell’art. 366 bis cod. proc. civ.. Valga al riguardo considerare che, in ragione della data della sentenza impugnata (successiva al 2 marzo 2006 e antecedente al 4 luglio 2009), e in base al comb. disp. del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 2, e L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, il ricorso deve ritenersi soggetto, quanto alla sua formulazione, alla disciplina di cui agli artt. 360 e segg. cod. proc. civ., nel testo risultante dal menzionato D.Lgs. n. 40 del 2006. In base a tali norme, e segnatamente, in base all’art. 366 bis cod. proc. civ., nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione della censura va completata con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. (Cass., sez. un., 12 maggio 2008, n. 11652).

La giurisprudenza di questa Corte ha peraltro chiarito che la funzione propria del quesito di diritto, da formularsi a pena di inammissibilità del motivo proposto, è di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (confr. Cass. civ. 25 marzo 2009, n. 7197). Di qui l’enucleazione, come fondamentale criterio di scrutinio della corretta formulazione del quesito stesso, della sua conferenza, rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio, nonchè della sua rilevanza, ai fini della decisione del ricorso (confr. Cass. civ. 4 gennaio 2011).

3 Nella fattispecie i motivi con i quali si denunciano vizi motivazionali (primo, secondo e quarto) mancano totalmente del momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) volto a circoscrivere puntualmente i limiti delle allegate incongruenze argomentative, in maniera da non ingenerare incertezze sull’oggetto della doglianza e sulla valutazione demandata alla Corte (confr.

Cass. civ. 1 ottobre 2007, n. 20603).

4 Quanto invece al secondo e al quinto motivo, i quesiti articolati a sostegno degli evocati errores in iudicando – sostanziandosi nella richiesta alla Corte di verificare se il condominio sia obbligato ad adottare tutte le misure necessaria affinchè le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo altrimenti dei danni;

(…) se in caso di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., l’attore debba provare solo il danno subito e il nesso causale tra cosa e danno (…) e se spetti al convenuto provare il fortuito; se l’appaltatore di lavori edili sia custode del cantiere (secondo motivo); ovvero, se per l’ammissione di nuove prove in appello i requisiti della indispensabilità (…) e la dimostrazione di non avere potuto propor(li) prima siano alternativi; se siano ammissibili prove nuove in appello volte a provare fatti incompatibili con quelli già dimostrati in primo grado (quinto motivo) – si risolvono, a tacer d’altro, nella tautologica e generica richiesta alla Corte di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma, senza investire la ratio decidendi della sentenza impugnata e senza proporne una alternativa e di segno opposto (confr. Cass. civ. 19 febbraio 2009, n. 4044).

5 Non è superfluo aggiungere, quanto all’ultimo mezzo, che la censura difetta altresì della necessaria autosufficienza, non essendo riportati i capitoli della prova orale della quale si assume l’illegittima, mancata ammissione del giudizio di appello, indicazione assolutamente necessaria al fine di consentire alla Corte la valutazione della decisività del mezzo istruttorio non ammesso (confr. Cass. civ. 25 agosto 2006, n. 18506). Nulla sulle spese, non essendosi le parti intimate costituite in giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2011

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