Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15721 del 28/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 28/07/2016), n.15721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11033-2015 proposto da:

TRUCK ITALIA SPA, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentata e

difesa dall’avvocato RACHELE OLIARI, giusta procura speciale su

foglio separato;

– ricorrente –

contro

V.L., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Cavour presso

la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’ Avvocato SIMONA

GENTILE, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

S.M., P.S., C.Y.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1194/2014 del TRIBUNALE di PRATO del

27/10/2014, depositata il 30/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO FRANCESCO MARIA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

1. S.M. e P.S., quest’ultima in qualità di madre del minore C.Y., convennero in giudizio V.L., davanti al Giudice di pace di Prato, affinchè fosse condannato al risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale. Le domande, proposte in due separati giudizi, vennero dirette contro il V. in quanto la vettura da lui condotta era risultata priva di copertura assicurativa.

Si costituì il V., negando ogni responsabilità nella determinazione del sinistro e chiedendo di poter chiamare in manleva la società Truck Italia, sostenendo che vi era stato un errore nella stipula del contratto di assicurazione riconducibile a colpa della società venditrice, che gli aveva consegnato la carta di circolazione di un veicolo identico, ma con targa diversa.

Si costituì in giudizio la Truck Italia s.p.a., chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti e, di conseguenza, l’estromissione dal giudizio.

Il Giudice di pace riconobbe la responsabilità esclusiva del V. nella determinazione del sinistro ma, accogliendo la domanda di manleva dello stesso, condannò la Truck Italia s.p.a. al risarcimento di tutti i danni ed al pagamento delle spese di giudizio.

2. Nei confronti della sentenza è stato proposto appello principale da parte della Truck Italia s.p.a. ed appello incidentale condizionato da parte del V. e il Tribunale di Prato, con sentenza del 30 ottobre 2014, ha dichiarato inammissibile l’appello principale sul rilievo che la domanda proposta dalla Truck Italia s.p.a. era nuova e, come tale, inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c..

3. Contro la sentenza d’appello ricorre la Truck Italia s.p.a. con atto affidato ad un solo motivo.

Resiste V.L. con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 376 c.p.c., art. 380 bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

5. Il primo ed unico motivo di ricorso lamenta violazione dell’art. 345 c.p.c., e censura la sentenza d’appello sul rilievo che la domanda dalla stessa proposta in appello non era nuova, nè quanto al petitum nè quanto alla causa petendi.

5.1. Il motivo non è fondato.

Risulta dallo stesso tenore del ricorso – che trascrive le conclusioni rassegnate tanto in primo quanto in secondo grado – che l’odierna ricorrente chiese al Giudice di pace di respingere tutte le domande avanzate ex adverso, con conseguente estromissione dal giudizio; senza che in quella sede fosse chiesto di accertare in alcun modo la sussistenza di una colpa del V. nella stipulazione del contratto di assicurazione. In grado di appello, invece, le conclusioni sono state nel senso di dichiarare l’esclusiva responsabilità del sig. V.L. in merito all’errata stipula del contratto di assicurazione per cui è causa, con tutte le relative conseguenze in ordine alla condanna risarcitoria.

E’ evidente, perciò, che, a prescindere dai diversi fatti costitutivi dell’una e dell’altra domanda – giacchè la colpa nella stipulazione di un errato contratto di assicurazione deve fondarsi su accertamenti necessariamente diversi – la domanda presentata in appello appare fondata su di una diversa causa petendi, in quanto impone l’allargamento del tema di indagine.

Trova perciò applicazione il principio secondo cui costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello, quella che, alterando anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introduca una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, inserendo nel processo un nuovo tema di indagine, sul quale non si sia formato in precedenza il contraddittorio (sentenze 11 aprile 2013,11. 8842, e 15 ottobre 2015, n. 20851).

La lamentata violazione di legge, quindi, non sussiste.

6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non sono state depositate memorie alla trascritta relazione.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di dovette fare proprie le conclusioni.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 216

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA