Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15721 del 18/07/2011

Cassazione civile sez. III, 18/07/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 18/07/2011), n.15721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.G. (OMISSIS), A.R.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G

MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO STAJANO, che li

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorsegli;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO INTERNO in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici

dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende

per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1199/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 12/03/2008, depositata il

28/04/2008 R.G.N. 4455/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato GIANMARIA PIERLUIGI (per delega dell’Avv. STAJANO

ERNESTO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso con il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La A., in proprio e quale rappresentante della figlia minore C.N., citò in giudizio il Ministero dell’Interno per il risarcimento del danno ex art. 2049 c.c. che sosteneva essere derivato dalla morte di C.C. (suo convivente e padre della minorenne), il quale era morto a causa di un’intossicazione da cocaina mentre si trovava presso la camera dei fermati della Questura di Milano, senza che gli agenti presenti intervenissero per evitare l’evento letale. Nel giudizio intervenne la D., madre del defunto.

Il Tribunale condannò il Ministero a risarcire soltanto la figlia e la madre del defunto.

La Corte d’appello di Milano ha invece assolto da responsabilità il Ministero.

Propongono ricorso per cassazione la A., la D. e la C. attraverso dodici motivi. Risponde con controricorso l’Avvocatura Generale dello Stato. Le ricorrenti hanno depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo – che sostiene l’improcedibilità dell’appello – è infondato, siccome la sentenza impugnata s’è adeguata alla regola secondo cui il principio di consumazione dell’impugnazione, secondo un’interpretazione conforme ai principi costituzionalizzati del giusto processo, che sono diretti a rimuovere, anche nel campo delle impugnazioni, gli ostacoli alla compiuta realizzazione del diritto di difesa, rifuggendo formalismi rigoristici, impone di ritenere che, fino a quando non intervenga una declaratoria di improcedibilità, possa essere proposto un secondo atto di appello, sempre che la seconda impugnazione risulti tempestiva e si sia svolto regolare contraddittorio tra le parti (tra le varie, cfr. Cass. n. 23220/05).

Il secondo motivo sostiene che sarebbe stato onere del Ministero il provare di aver posto in essere tutte le condotte idonee ad impedire l’evento lesivo verificatosi, mentre la sentenza avrebbe sostanzialmente invertito tale onere. Il terzo motivo censura la sentenza per carenza di motivazione nel punto in cui esonera da responsabilità il Ministero per non avere prestato tempestivo soccorso al C., così rifacendosi per relationem al parere dei periti, i quali, a loro volta, s’erano limitati a parafrasare il rapporto degli agenti.

Il quarto motivo, sempre sotto il profilo del vizio della motivazione, censura la sentenza per avere ritenuto assenti da colpa gli agenti che eseguirono la traduzione dell’arrestato C. in la Questura, senza riferire agli agenti in servizio presso la camera dei fermati dei pregressi atti di autolesionismo della vittima. Il quinto motivo sostiene il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta assenza di responsabilità degli agenti che sorvegliarono l’arrestato presso la Questura per non avere prestato la dovuta attenzione e vigilanza verso il medesimo e per essersi avveduti solo poco prima del decesso delle sue precarie condizioni di salute.

Nel sesto motivo le ricorrenti sostengono che non sarebbe adeguatamente motivato il punto della sentenza nel quale è affermato che prima dell’arresto il C. possedeva la sostanza stupefacente poi ingerita.

Il settimo motivo censura la motivazione della sentenza nel punto in cui afferma che la sostanza stupefacente era riposta nel corpo del C., in un posto inaccessibile se non mediante ispezione personale.

L’ottavo motivo sostiene la carenza di motivazione in ordine all’avvenuta perquisizione del C..

Il nono motivo riguarda il punto della sentenza nel quale si afferma che nel bagno il C. estrasse dal proprio corpo lo stupefacente, per poi ingerirlo in quella dose che gli fu letale.

Tutti questi motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili ed in parte infondati. Sono inammissibili laddove, attraverso lo svolgimento di questioni di fatto, chiedono alla Corte di legittimità una nuova e diversa valutazione del merito della causa, così dimostrando di concepire il giudizio di legittimità come un terzo grado del giudizio di merito.

Sono infondati laddove censurano il vizio della motivazione. Infatti, la sentenza congruamente e logicamente, riportandosi all’esito delle consulenze svolte, spiega le ragioni per le quali il convenuto Ministero non può essere ritenuto responsabile del decesso del C.. Ragioni che, in estrema sintesi, possono così riassumersi: C. portava su di sè la cocaina ingerita dopo il fermo di P.G.; il suo malore era inequivocabilmente riconducibile all’assunzione di sostanza stupefacente; egli (che ebbe una momentanea ripresa dopo un primo malore) non manifestava un quadro clinico da richiedere il pronto ricovero ospedaliero; il momento focale della vicenda è costituito dalla sua sosta nel servizio igienico, dove, per ragioni di riservatezza, rimase solo, benchè con la porta aperta; fu lì che assunse la seconda dose di cocaina, per evitare di esserne trovato in possesso; tale ultima assunzione non avvenne per difetto di sorveglianza del personale; neppure il personale può essere ritenuto responsabile per non avere effettuato l’ispezione personale sul C.; il suo decesso è eziologicamente collegabile all’assunzione di cocaina nel tempo immediatamente precedente alla morte, tuttavia trova “scaturigine nell’assunzione della medesima droga …ancora in stato di libertà … anche perchè trovò terreno fertile in un fisico già duramente provato dalla pregressa intossicazione da stupefacenti”.

Si tratta di una ricostruzione dei fatti, fondata sugli e-lementi probatori emersi e sulla valutata impossibilità di individuare plausibili spiegazioni alternative, che non è soggetta a censura di legittimità.

Il decimo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, disquisisce intorno alla natura giuridica attribuita dalla sentenza all’ispezione corporale, sostenendo che essa non sarebbe solo un mezzo di ricerca della prova ma che la norma che la disciplina (l’art. 245 c.p.p.) sarebbe finalizzata anche a tutelare il diritto alla salute costituzionalmente garantito.

Il motivo è inammissibile, in quanto, a prescindere dalle argomentazioni giuridiche intorno al mezzo di prova del quale si discute, la sentenza spiega che: la situazione non era tale da consigliare l’ispezione corporale (la perquisizione del C. aveva già avuto esito positivo); tale ispezione è un mezzo eccezionale al quale può farsi ricorso solo quando debba ritenersi che il soggetto occulti sulla persona o all’interno del della stessa il corpo del reato. L’undicesimo motivo sostiene che la sentenza sarebbe nulla per avere disposto il giudice d’appello l’acquisizione di un certificato di carichi pendenti e di una informativa dei Carabinieri dopo la remissione in decisione della causa e dopo il deposito delle memorie difensive (atti allegati alla sentenza tra le pagg. 18 e 19).

Il motivo è infondato, in quanto, in primo luogo, le ricorrenti non specificano quale concreta lesione al diritto di difesa si sarebbe verificato in loro danno ed, in secondo luogo, il contenuto dei documenti in questione non è entrato a far parte del nucleo essenziale d’argomentazione sul quale fonda la motivazione.

Il dodicesimo motivo sostiene che sarebbe stata violata la disposizione civilistica in tema di presunzione, in quanto la sentenza “per mandare esente il Ministero da responsabilità…

svolge ben 5 presunzioni vietate”.

Il motivo è inammissibile, in quanto, con assoluta genericità, si risolve nella mera affermazione dell’illegittimità delle presunzioni in questione, senza considerare, per altro verso, che la ricostruzione operata dalla sentenza impugnata si fonda su alcuni elementi certi emersi (in particolare dalle consulenze svolte) e sull’argomentata esclusione di ipotesi alternative.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Il diverso esito dei giudizi di merito consiglia la totale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2011

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