Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15721 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. III, 02/07/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 02/07/2010), n.15721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.U. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA CONSULTA 50, presso lo studio dell’avvocato MANCINI ANTONIO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PICCOLO ANTONIO

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

TELECOM ITALIA S.P.A.;

– intimato –

e sul ricorso n. 20278/2006 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del procuratore speciale Dott.

B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO

PRESTINARI 15, presso lo studio dell’avvocato SCOZZAFAVA OBERDAN

TOMMASO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al

controricorso;

– ricorrente –

e contro

M.U.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 450/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 18/03/2005, depositata il

15/04/2005 R.G.N. 2053/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2010 dal Consigliere Dott. FILADORO Camillo;

udito l’Avvocato DI RAIMONDO LUCA (per delega dell’Avv. MANCINI

ANTONIO);

udito l’Avvocato MARINO PATRIZIA (per delega dell’Avv. SCOZZAFAVA

OBERDAN TOMMASO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

assorbito il ricorso principale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 18 marzo – 15 aprile 2005 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la decisione del locale Tribunale che ha rigettato la domanda di M.U., intesa ad ottenere un risarcimento del danno dalla SIP, per non avere detta società inserito nelle “Pagine Gialle” il suo nominativo tra quelli dei dottori commercialisti, a partire dall’edizione 1991/1992 degli abbonati al servizio telefonico.

I giudici di appello ritenevano, contrariamente a quanto deciso dal primo giudice, che la SIP spa (ora TELECOM Italia spa) fosse legittimata passivamente in ipotesi di errori e/o omissioni dell’elenco alfabetico e categorico degli abbonati.

Ciò nonostante, gli stessi giudici hanno ritenuto che la domanda risarcitoria non potesse trovare accoglimento, non avendo l’appellante fornito la prova del danno derivato dal mancato inserimento negli elenchi telefonici.

Tale prova – sottolinea la Cote territoriale – avrebbe potuto essere agevolmente fornita, ad esempio, attraverso la produzione delle denunce dei redditi comprovanti Un sensibile calo dei guadagni, per gli anni successivi al 1991/92, diretta conseguenza di una riduzione nell’afflusso dei clienti.

La indicazione degli importi della “minimum tax” previsti per le singole categorie professionali (riferita a quella dei dottori commercialisti) non poteva essere utilizzata ai fini della prova in concreto del danno, “trattandosi di un criterio del tutto astratto, elaborato per soli fini fiscali, e che prescinde dalla situazione reddituale concreta”.

Avverso tale decisione il M. ha proposto ricorso per Cassazione, sorretto da un unico motivo.

Resiste la TELECOM Italia con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, espressamente qualificato come condizionato, contenente due motivi di ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve innanzi tutto disporsi la riunione dei ricorsi, proposti contro la medesima decisione.

Con l’unico motivo il ricorrente principale deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1226 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 nonchè motivazione apparente, carente, insufficiente, incongrua e non esaustiva su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

La Corte territoriale, pronunciando per la prima volti sul merito, aveva accertato la sussistenza dell’an debeatur, ma aveva rilevato il difetto di prova in ordine alla determinazione del quantum.

Elementi per quantificare, anche in via equitativa, il danno subito dal M. erano stati acquisiti al giudizio: pertanto, doveva solo procedersi alla loro stima, ai sensi dell’art. 1226 c.c..

I giudici di appello avrebbero dovuto, quanto meno, tener conto dei coefficienti presuntivi di reddito che costituiscono “parametri e calcoli statistici di provenienza qualificati e di attitudine indiziaria” “legittimati dalla prassi e valutati già in sede preventiva a livello generale”.

Pur non essendo applicabili le nuove disposizioni introdotte con D.Lgs. n. 40 del 2006, il ricorrente principale ha formulato il seguente quesito di diritto:

“Se sia legittimo il ricorso, da parte del giudice del merito, ai parametri ministeriali presuntivi di reddito per la determinazione equitativa del danno, ai sensi dell’art. 1226 c.c., e se, in difetto, sia legittimo il ricorso ad una autonoma valutazione equitativa, ancorata a parametri fondati sull'”id quo interest” qualora quelli indicati dalla parte danneggiata risultino eventualmente inidonei e/o errati”.

Osserva il Collegio: il ricorso è privo di fondamento.

La decisione impugnata si muove su un piano del tutto diverso da quello che forma oggetto dell’unico motivo di ricorso.

In realtà, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, i giudici di appello hanno escluso che il M. avesse fornito la prova della esistenza di un danno, conseguente alla mancata inserzione dell’abbonato nella categoria dei dottori commercialisti inserita nelle pagine gialle degli elenchi telefonici.

In tal modo, la Corte territoriale ha mostrato di conoscere e condividere il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo il quale “L’attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l’onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte; può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorchè sussistano i presupposti di cui all’art. 1226 c.c., solo a condizione che l’esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (Cass. 15 febbraio 2008 n. 3794).

Qualora sia provata, o non contestata, l’esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa non solo quando è impossibile stimarne con precisione l’entità, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa (Cass. 1 agosto 2006 n. 17483).

Il potere discrezionale che l’art. 1226 c.c. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (Cass. 12 aprile 2006 n. 8615).

I giudici di appello, nel caso di specie, con accertamento insindacabile in questa sede di legittimità, si sono limitati ad osservare che il M. avrebbe potuto agevolmente fornire la prova del danno subito e che, in mancanza di prova di tale danno, la domanda di risarcimento doveva essere rigettata.

A fronte di tale, motivato, accertamento, si infrangono tutte le censure di violazione o falsa applicazione pi norme di legge e di vizi della motivazione, formulate de ricorrente.

Il ricorso incidentale, espressamente indicato come condizionato, deve essere dichiarato assorbito, per effetto del rigetto del ricorso principale.

Il ricorrente principale deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE riunisce i ricorsi.

Rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese che liquida in Euro 4.200,00 (quattromiladuecento/00), di cui Euro 4.000,00 (quattromila/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

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