Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15720 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/06/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 04/06/2021), n.15720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32121-2019 proposto da:

COMUNITA’ MONTANA TANAGRO – ALTO E MEDIO SELE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato MARIO CARPINELLI e dall’Avvocato GIUSEPPE GIARLETTA,

per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.L.;

– intimato –

avverso la SENTENZA n. 1082/2019 DEL TRIBUNALE DI SALERNO, depositata

il 25/3/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/2/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la sentenza con cui il giudice di pace aveva accolto l’opposizione proposta da M.L. avverso l’ordinanza della Comunità Montana Tanagro – Alto e Medio Sele che, in data 28/9/2010, gli aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro. 2.064,00 per l’illecito amministrativo conseguente alla violazione della L. R. Campania n. 13 del 1983, art. 8, accertato in data (OMISSIS) e contestato con verbale dell'(OMISSIS), sul rilievo per cui il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del rapporto, previsto dalla L. R. Campania n. 13 cit., art. 6, per l’adozione dell’ordinanza, ha natura perentoria.

La Comunità Montana, con ricorso notificato il 23/10/2019, ha chiesto per un motivo, la cassazione della sentenza.

M.L. è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo articolato, la ricorrente, lamentando la violazione della L.R. Campania n. 13 del 1983, artt. 8 e 16, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la L.R. cit., art. 8, prevedesse un termine per l’adozione dell’ordinanza pari a sessanta giorni dalla ricezione del rapporto e che tale termine avesse natura perentoria, laddove, al contrario, tale norma prevede testualmente solo che l’autorità competente, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del rapporto, determina, con ordinanza, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, senza prevedere, quindi, alcun termine per l’esercizio dell’azione sanzionatoria che non sia quello di cinque anni stabilito dalla L. n. 689 del 1981.

2.1. Il motivo è fondato.

2.2. La L.R. Campania n. 13 del 1983, art. 7, prevede, al comma 2, che “l’Ufficio, il comando o l’ente da cui dipende il verbalizzante… deve presentare rapporto completo di processo verbale e di prova delle eseguite contestazioni o notificazioni unitamente ad eventuali scritti difensivi e documenti presentati dall’interessato ai sensi dell’art. 8 successivo, nonché delle proprie osservazioni in merito: a) al Presidente della Giunta regionale, per le sanzioni le cui funzioni sono esercitate direttamente dalla Regione; b) al Sindaco, al Presidente della Giunta provinciale, della Comunità Montana o del Consorzio, per le sanzioni le cui funzioni sono delegate o attribuite ai Comuni, Province, Comunità montane o Consorzi fra Enti locali”.

2.3. La stessa L., art. 8, commi 1 e 2, aggiunge che “contro l’accertamento della violazione il trasgressore od il soggetto responsabile ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 2, e gli eventuali responsabili in solido ai sensi della L. medesima, art. 6, entro trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione, possono far pervenire all’autorità competente di cui all’art. 7, per il tramite dell’ufficio, comando o autorità che ha contestato l’infrazione, scritti difensivi e documenti nonché richiesta di audizione da parte dell’autorità stessa” e che “l’autorità competente, acquisito il rapporto di cui al citato art. 7, comma 2, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi e sentiti ove lo abbiamo richiesto gli interessati nei sessanta giorni successivi alla data di ricevimento del rapporto, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione o responsabile ed alle persone che sono obbligate in solido…”.

2.4. La lettera delle disposizioni normative sopra esposte depone, con ogni evidenza, nel senso che il termine di sessanta giorni, ivi previsto, non riguarda l’adozione dell’ordinanza ingiunzione: ciò, in particolare, si può evincere, per un verso, dalla mancanza di una virgola tra le espressioni “gli interessati” e “nei sessanta giorni successivi” e, per altro verso, dalla presenza di tale virgola tra le espressioni “ricevimento del rapporto” e “determina, con ordinanza motivata”, lasciando, in tal modo, inequivocamente ritenere che il predetto termine riguarda l’audizione degli interessati che, nei modi e nei termini fissati dall’art. 8, comma 1, abbiano fatto pervenire all’autorità competente la richiesta di essere sentiti dall’autorità competente: sicché, in definitiva, l’autorità competente, sentiti nel termine di sessanta giorni successivi alla ricezione del rapporto gli interessati (che ne abbiano fatto richiesta nei trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione), adotta, senza che la relativa pronuncia sia assoggettata a tale o ad altro termine, l’ordinanza che “determina… la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione…”.

3. La norma, sotto questo profilo, non deroga ma, anzi, conferma la disciplina generale in tema di sanzioni amministrative, come delineata dalla L. n. 689 del 1981, la quale non fissa il termine per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione, senza, peraltro, che a tale mancanza possa ovviarsi applicando il termine, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dalla L. n. 241 del 1990, art. 2 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal D.L. n. 35 del 2005, conv. dalla L. n. 80 del 2005), in quanto la L. n. 689 cit., costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell’interesse dell’incolpato, il rispetto di un termine così breve. E’, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui alla stessa L., art. 28, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (Cass. n. 21706 del 2018; conf., Cass. n. 17526 del 2009).

4. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Salerno che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Salerno che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

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