Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1572 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. III, 24/01/2020, (ud. 25/06/2019, dep. 24/01/2020), n.1572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24188/2016 R.G. proposto da:

Italgas Reti s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Stefano D’Ercole, PEC

stefanodercole.ordineavvocatiroma.org, con domicilio eletto presso

il suo studio in Roma, via Arcione, n. 71;

– ricorrente –

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dall’Avv. Federica Graglia, PEC

federicagragli.ordineavvocatiroma.org con domicilio eletto in Roma,

via del Tempio di Giove n. 21, presso gli uffici dell’Avvocatura

Capitolina;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma pubblicata il 12

marzo 2016.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 25 giugno 2019

dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo;

udito l’Avv. Nicola Palombi in sostituzione dell’Avv. Stefano

D’Ercole;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso chiedendo il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Società Italiana per il Gas s.p.a., detta più semplicemente Italgas s.p.a., con atto di citazione notificato il 16 dicembre 2005, proponeva opposizione ad una cartella di pagamento emessa dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in qualità di concessionario del servizio di riscossione dei tributi, relativa a “sanzioni amministrative D.Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 63” irrogate con nove distinte determinazioni dirigenziali del Comune di Roma, per un valore complessivo di Euro 128.436,10. Sosteneva che tali somme non fossero dovute e, previa disapplicazione delle determinazioni, che fosse dichiarata la nullità o comunque annullata la cartella di pagamento. In subordine, chiedeva che gli importi fossero equitativamente ridotti ai sensi dell’art. 1384 c.c..

Il Comune di Roma si costituiva in giudizio per resistere all’opposizione. Il Tribunale di Roma rigettava la domanda, con condanna della società attrice al pagamento delle spese processuali.

L’Italgas s.p.a. impugnava la decisione, ma la Corte d’appello di Roma respingeva il gravame, con ulteriore condanna alle spese del grado.

Avverso tale decisione l’Italgas Reti s.p.a. (nuova denominazione nel frattempo assunta dalla società opponente), ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi illustrati da successive memorie.

Roma Capitale ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

In via preliminare risulta che nel giudizio di primo grado era stata convenuta, oltre all’ente impositore, anche la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., nella qualità di agente della riscossione, la quale si era ritualmente costituita, pur non avendo poi rassegnato le proprie conclusioni. Tale circostanza ha determinato l’instaurazione di un litisconsorzio processuale fra tutte le parti in causa.

Il Tribunale non ha pronunciato sulla posizione della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., neppure dal punto di vista delle spese. Si tratta di un vizio della sentenza che poteva costituire oggetto di impugnazione da parte di chi vi fosse interessato.

La circostanza che l’omessa pronuncia non sia stata specificatamente impugnata non vale, di per sè, ad elidere il litisconsorzio processuale determinato per effetto della contestuale vocatio in ius dell’ente impositore e dell’agente di riscossione.

Il giudice che, all’esito di un giudizio con pluralità di parti, ometta di provvedere sulla posizione processuale di una di esse, neppure al solo fine di regolare le spese processuali, finanche compensandole, integra un error in procedendo riconducibile alla violazione dell’art. 112 c.p.c. (corrispondenza fra chiesto e pronunciato). Infatti, anche nell’ipotesi estrema in cui si voglia ipotizzare che la posizione adesiva o dipendente della parte pretermessa sia stata implicitamente decisa unitamente a quella della parte principale, il giudice è quantomeno tenuto ad adottare, specificatamente per ciascuno dei litiganti, i provvedimenti di cui agli artt. 91 c.p.c. e segg..

Dunque, quello che a tutti gli effetti costituisce un vizio della sentenza, anche se non denunciato, non può avere l’effetto di sciogliere il litisconsorzio necessario fra le parti in causa nella fase dell’impugnazione. Ed invero, la parte pretermessa nella pronuncia di primo grado potrebbe non avere interesse a far valere, impugnando la decisione, il vizio sopra illustrato (la cui incidenza, nel caso in esame, è limitata alle sole spese processuali, essendo comunque risultata sostanzialmente vincitrice), ma essere comunque interessata a controdedurre sull’appello proposto dalla parte soccombente, nell’eventualità che l’accoglimento di tale impugnazione possa produrre effetti pregiudizievoli nei suoi confronti.

L’appello, invece, è stato proposto solamente nei confronti del Comune di Roma e solo ad esso l’atto è stato notificato.

La Corte d’appello non ha rilevato la violazione del contraddittorio. Tale nullità processuale va rilevata d’ufficio.

Trova, infatti, applicazione il seguente principio secondo cui il litisconsorzio necessario processuale realizza un’ipotesi di inscindibilità della causa ovvero la necessità che il giudizio prosegua, anche nelle fasi di impugnazione, nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado; ne consegue che l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, bensì la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l’ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 7927 del 20/03/2019, Rv. 653278-01).

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata, rilevando d’ufficio il difetto di integrità del contraddittorio in grado d’appello. Il giudizio di rinvio dovrà svolgersi previa integrazione del contraddittorio nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a..

P.Q.M.

dichiara il difetto di contraddittorio, nel giudizio di appello, nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., e per l’effetto, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità, previa integrazione del contraddittorio.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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