Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1572 del 23/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 23/01/2018, (ud. 28/11/2017, dep.23/01/2018),  n. 1572

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.E. proponeva opposizione al precetto intimatogli dalla SCM s.n.c. deducendo la nullità della relativa notifica in quanto effettuata da ufficiale giudiziario territorialmente incompetente, l’insussistenza del credito quanto all’i.v.a. su spese, diritti e onorari, nonchè quanto alle voci tariffarie per consultazioni e per corrispondenza con il cliente.

Il tribunale, nel contraddittorio con la società resistente, accoglieva l’opposizione limitatamente all’i.v.a., compensando le spese di lite per un terzo e ponendo i residui due terzi a carico dell’opponente.

La corte di appello, investita dall’impugnazione del T., rigettava l’appello formulato con riferimento alle voci tariffarie e alla condanna alle spese, osservando che le prime non potevano più ritenersi escluse dalla autoliquidazione in precetto nel vigore della disciplina “ratione temporis” applicabile, e che la seconda era legittima in ragione della maggiore soccombenza dell’attore in primo grado.

Avverso questa decisione ricorre per cassazione T.E. affidandosi a due motivi.

Non ha svolto difese la società intimata.

Parte ricorrente ha depositato memoria e il pubblico ministero ha formulato conclusioni scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, tabelle B 1 e B 2, in relazione all’art. 91 c.p.c., adducendo che le voci dei diritti relative a consultazioni e corrispondenza con il cliente, anche nel vigore della tabella approvata nel 2004, non potevano divenire oggetto di precetto poichè comunque ipotizzabili solo fino alla sentenza definitiva, laddove successivamente ad essa, per la cesura individuabile tra processo di cognizione e processo di esecuzione, le successive voci potevano essere solo quelle della parte 2 della tabella in parola applicabile al caso. A quest’ultimo riguardo, la previsione di chiusura contenuta al punto 74 della parte 2 della tabella B, secondo cui “per ogni altra prestazione concernente il processo di esecuzione… non prevista nel presente paragrafo…, sono dovuti gli onorari e i diritti stabiliti nel paragrafo concernente le corrispondenti prestazioni”, non poteva che concernere le attività riferibili al processo esecutivo, rispetto al quale il precetto era atto prodromico ed esterno. Nulla, dunque, era mutato con la venuta meno della diversa specificazione esplicativa, presente nella parte 1 della tabella B approvata con il D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, dopo il punto n. 45, secondo cui le voci in questione erano dovute “anche dopo ogni sentenza non definitiva, dopo ogni ordinanza collegiale, dopo ogni riassunzione del processo e fissazione di nuova udienza”.

Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., poichè la corte di appello aveva erroneamente confermato la condanna a due terzi delle spese in prime cure, laddove l’opposizione, almeno nella parte relativa all’i.v.a., era risultata fondata.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Parte ricorrente richiama, a sostegno della sua tesi, i principi della decisione di Cass. 20/08/2002 n. 12270, sia pure riferita alla disciplina delle T.P. del 1994, osservando che il differente arresto di Cass. 20/06/2011, n. 13482, menzionato dalla decisione di appello qui gravata ed esplicitamente afferente al regime normativo del 2004, era stato di nuovo superato da Cass. 29/07/2014, n. 17224.

Osserva il Collegio che, come pure rilevato dal pubblico ministero, sebbene la decisione del 2014 citata appaia riferirsi al D.M. 8 aprile 2004, n. 127 (punto 3 della motivazione, nell’esposizione dei motivi), essa si pronuncia (punto 4 della motivazione) con riguardo alla disciplina del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, come desumibile dalla menzione delle “voci tariffarie n. 20 (consultazioni con il cliente) e 21 (corrispondenza informativa)”, indicandole come non ripetibili in relazione alla tabella B, parte 1. Numeri che sono quelli della tabella A del 1994, mentre nella corrispondente tabella del 2004 si tratta dei numeri 21 e 22.

Si tratta, quindi, di un precedente che non può dirsi aver mutato la giurisprudenza che si è esplicitamente pronunciata sulle previsioni qui applicabili, avviata da Cass., n. 13482 del 2011. Giurisprudenza, quest’ultima, condivisibile e cui va dato seguito.

Nella suddetta decisione si è osservato che: 1) nel 2004 risulta venuta meno la specificazione – presente nella parte 1 della tabella B approvata con il D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, dopo il punto n. 45 – secondo cui le voci in questione erano dovute “anche dopo ogni sentenza non definitiva, dopo ogni ordinanza collegiale, dopo ogni riassunzione del processo e fissazione di nuova udienza”: questo era l’argomento testuale dal quale la precedente nomofilachia, esemplificata da Cass. n. 12270 del 2002, aveva evinto che le voci in parola non potevano liquidarsi dopo la non menzionata sentenza definitiva; 2) il principio generale della successiva tariffa, riferito espressamente agli onorari ma logicamente estensibile anche ai diritti, risulta espresso nell’art. 5, comma 6, del testo normativo del “premesso” alla tariffa stessa, a mente del quale “la liquidazione… deve essere fatta in relazione a tutte le prestazioni effettivamente occorse ogni volta che vi sia stata una decisione anche se espressa con ordinanza collegiale o con sentenza non definitiva”, essendo evidente che “decisione” è, a maggior ragione, anche la sentenza definitiva; 3) proprio dopo la sentenza definitiva, in base a nozioni di comune esperienza, l’avvocato consulta il cliente sulle successive opportunità di tutela, inerenti alla fase esecutiva e alle attività ad essa prodromiche; 4) il mandato alla lite conferito per la fase di cognizione si estende normalmente, salvo che non consti una contraria o diversa volontà del mandante, anche alla fase di esecuzione, che della prima è la naturale prosecuzione e costituisce anzi quella in cui effettivamente l’ordinamento assicura a chi ha ragione il conseguimento del bene della vita riconosciutogli dovuto: sicchè la mera facoltatività della redazione del precetto non elide il diritto al compenso per un’attività usualmente riconducibile alla prestazione del difensore e che sia, in concreto, posta in essere; 5) per la fase di esecuzione la tariffa medesima prevede, al punto 74 della parte 2 della tabella B, che “per ogni altra prestazione concernente il processo di esecuzione… non prevista nel presente paragrafo…, sono dovuti gli onorari e i diritti stabiliti nel paragrafo concernente le corrispondenti prestazioni”, il che fonda, anche dal punto di vista testuale, l’astratta ammissibilità, al riguardo, delle voci “consultazioni con il cliente” e “corrispondenza informativa”.

Resta ferma la necessità di prova in caso di contestazione, come ricorda, oltre che l’arresto appena richiamato, anche la parte ricorrente (pag. 10 del ricorso) senza però farne, in tesi, profilo del motivo d’impugnazione.

Dal che deriva che la decisione impugnata è sul punto immune da errori.

2.1. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Il pubblico ministero, al riguardo, osserva che la domanda originaria cumulava due rimedi, l’uno di opposizione agli atti esecutivi, quanto alla notifica a mezzo di ufficiale giudiziario territorialmente incompetente, l’altro di opposizione all’esecuzione, quanto al resto. In questa prospettiva, in ordine al primo rimedio potrebbe ritenersi essersi registrata una completa soccombenza, attesa la ritenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo con la medesima opposizione. Con riguardo al secondo rimedio vi è certamente la soccombenza reciproca in cui si risolve l’accoglimento parziale. Fatta questa premessa, il pubblico ministero conclude per la legittimità di una compensazione quanto al “secondo” ricorso e la condanna alle spese quanto al “primo”, nella quota stabilita e in sè non oggetto di censura.

Ritiene il Collegio che non si possano condividere le suddette conclusioni. Ciò in quanto il giudice, nel regolare le spese, deve tener presente l’esito complessivo della lite, poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione in questione, in base a un criterio pur sempre unitario e globale (cfr., di recente, Cass., 16/05/2017, n. 12005, in tema di pluralità di domande contrapposte).

Ciò posto, va dato seguito alla giurisprudenza secondo cui, nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all’art. 91 c.p.c., dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, al di fuori dell’ipotesi prevista dal secondo periodo del comma 1 del suddetto articolo, l’attore parzialmente vittorioso sull’unica domanda, e dunque, logicamente, anche quello vittorioso su una delle domande proposte, nonostante l’esistenza di una soccombenza a suo carico per la parte di domanda rigettata o per le altre domande rigettate, e cioè nonostante la sussistenza di una soccombenza reciproca, non può essere condannato neppure parzialmente alle spese. Esse, in alternativa all’imposizione totale al convenuto, mera espressione del principio di causalità, possono essere solo compensate totalmente o parzialmente, con condanna, però, in questo secondo caso, a carico del convenuto per la parte non compensata (Cass., 19/10/2016, n. 21069, punti 3.1.-3.5., specie pagg. 8-9).

E’ lo stesso secondo periodo dell’art. 91 c.p.c., comma 1, a confermarlo, appunto, “a contrario”. Infatti, la norma lì collocata prevede che il giudice “se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dall’art. 92”.

Se per giustificare la condanna dell’attore parzialmente vittorioso risulta necessario che egli abbia immotivatamente rifiutato l’offerta conciliativa proprio di quanto gli è stato parzialmente riconosciuto, ciò significa che, eccetto tale ipotesi, il sistema processuale impone che, al netto delle facoltà di compensazione, si faccia rigorosa applicazione del principio di causalità e non si condanni mai alla rifusione delle spese chi è stato costretto a innescare la lite in modo fondato anche solo in parte.

Si tratta, a ben vedere, di un disincentivo alla resistenza alle liti che risulti infondata sia pure solo parzialmente, oltre che di un incentivo a offerte conciliative che le prevengano esponendo per il residuo la controparte, pur parzialmente vittoriosa, al rischio dei costi del processo.

Nella fattispecie, la domanda di dichiarazione di nullità del precetto era richiesta per nullità della notifica ovvero eccedenza delle somme pretese rispetto al dovuto, sotto i richiamati profili dell’imposta sul valore aggiunto e delle discusse voci autoliquidate. La domanda è stata accolta limitatamente alla parte degli importi i.v.a., e dunque, in quest’ottica, non avrebbe potuto condannarsi il vincitore, sia pure parziale, al pagamento dei due terzi delle restanti spese liquidate.

Pertanto il motivo va accolto e la sentenza cassata in relazione ad esso.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti, può decidersi nel merito compensandosi le spese dell’intero giudizio in relazione alla descritta soccombenza reciproca.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA