Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1572 del 20/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.20/01/2017), n. 1572
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4181-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.M.P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ROSARIO CALI’ giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2166/30/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PALERMO del 17/06/2014, depositata il 30/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. e disposta l’adozione della motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue.
1. La controversia verte in tema di accertamenti bancari su conto corrente bancario cointestato al contribuente, dr. D.M.P.M. – medico cardiologo dipendente di Azienda Ospedaliera, esercente attività cd. “intramoenia allargata” presso lo studio della moglie, dr.ssa S.M. (biologa dietista) – ed a quest’ultima.
2. La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile – perchè nuova – la contestazione dell’esistenza (ai fini Irap) di uno “studio associato” tra i coniugi, ed ha respinto – perchè del tutto generica ed assertiva – la contestazione di inadeguatezza della documentazione prodotta dalla contribuente a giustificazione delle movimentazioni bancarie contestate.
3. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate censura la decisione per “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2969 c.c., nonchè art. 112 c.p.c., in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, per avere la C.T.R. “acriticamente recepito e fatte proprie le argomentazioni e le eccezioni contenute nelle controdeduzioni di parte senza prendere minimamente in considerazione le eccezioni esposte nell’atto di appello dell’Ufficio”, dovendosi perciò la sentenza “considerare del tutto illegittima ed infondata, incongrua nella motivazione adottata la quale ha offerto solo delle affermazioni indimostrate alla luce delle risultanze probatorie” (v. ricorso, pag. 10). In particolare, la sentenza di primo grado sarebbe “frutto di un’errata valutazione del materiale probatorio e conseguentemente anche la sentenza di secondo grado che ha statuito l’assenza di una volontà di revisione della decisione impugnata appare, analogamente, viziata” (v. ricorso, pag. 14).
4. Con il secondo mezzo, la ricorrente contesta altresì, in subordine, la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, in quanto la CTR “avrebbe dovuto debitamente tener conto del nutrito corredo probatorio addotto dall’Ufficio, nonchè, in maniera specularmente opposta, della significativa carena in tal senso ascrivibile all’originario contribuente” (v. ricorso, pag. 14).
5. I motivi presentano profili di inammissibilità e di infondatezza.
6. In disparte la non pertinenza del riferimento all’art. 2969 c.c. e la scarsa chiarezza delle denunziate violazioni degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dei rilievi in termini di radicale nullità della pronuncia, entrambi i motivi sembrano mirare surrettiziamente ad una revisione della valutazione del materiale probatorio concordemente effettuata dai giudici di primo e secondo grado, che però non è consentita in sede di legittimità (ex plurimis, Cass. s.u. n. 7931/13, Cass. nn. 12264/14, 26860/14, 3396/15, 14233/15), spettando in via esclusiva al giudice di merito la valutazione dei fatti e la selezione degli elementi del suo convincimento (Cass. nn. 962/15, 26860/14).
7. D’altro canto, le censure sollevate non inficiano la solidità delle due rationes decidendi della sentenza impugnata, sia con riguardo alla supposta esistenza (ai fini Irap) di uno “studio associato” – però tardivamente dedotta in secondo grado – sia con riguardo al rilievo del giudice d’appello per cui, a fronte della documentazione prodotta dalla controparte, l’amministrazione si sarebbe limitata a “contrapporre genericamente una propria valutazione soggettiva (“non sembra che la contribuente abbia provato, con documentazione adeguata, di non avere prodotto il reddito”).
8. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
9. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in quanto per la ricorrente amministrazione pubblica opera il meccanismo della prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. S.U. n. 9338/14; conf. Cass. sez. 4-L, n. 1778/16 e 6-T n. 18893/16).
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’amministrazione ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.100,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimb. forf., Iva e Cp come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017