Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15719 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/07/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 23/07/2020), n.15719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14936/2014 R.G. proposto da:

CONFEZIONI GIEMMECI S.r.l., P.I. (OMISSIS), con sede in (OMISSIS),

rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv.

Gianpaolo Iaselli del Foro di S. Maria C.V., elett.te dom.ta presso

lo studio dell’avv. Claudio Marcone in Roma, P.za della Balduina 59.

– ricorrente –

Contro

AGENZIA delle ENTRATE, C.F. (OMISSIS), rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 117/52/13, depositata il 15 aprile 2013, non notificata

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 novembre

2019 dal Cons. Luigi Nocella.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La s.r.l. Confezioni GIEMMECI proponeva innanzi alla CTP di Caserta ricorso avverso l’avviso di accertamento N. (OMISSIS), notificato il 27.03.2010, con il quale l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Caserta rideterminava per l’esercizio 2005 maggiori ricavi ai fini IRES di Euro 107.787,00, una maggiore IRAP, di Euro 951,17 ed una maggiore IVA per Euro 23.066,91, contestando l’indebita omessa denuncia di maggiori costi di mano d’opera irregolare per Euro 86.715,00.

La Società deduceva erronea applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, per mancata prova circa il numero dei lavoratori irregolari accertati con conseguente applicazione di una presunzione di secondo grado priva dei requisiti prescritti dall’art. 2727 c.c.; violazione dell’art. 2697 c.c. ed illogica motivazione per non aver considerato il valore probante delle scritture contabili e, nella determinazione dei maggiori redditi, il principio dei rendimenti marginali decrescenti.

La CTP adita, con sentenza n. 615/02/2010, in parziale accoglimento del ricorso riduceva i maggiori ricavi accertati del 15% e compensava le spese di lite; quindi, con la pronuncia oggetto della presente impugnazione, la CTR della Campania ha respinto l’appello principale della Società, dichiarato inammissibile quello incidentale dell’Agenzia e, confermata la sentenza appellata, ha compensato le spese di lite d’appello.

In particolare il giudice d’appello, valutato ammissibile l’appello principale della Società, ha invece dichiarato inammissibile quello incidentale dell’Agenzia, siccome meramente riproduttivo delle difese sviluppate nel giudizio di primo grado. Nel merito evidenzia come il dato della presenza al lavoro di 21 dipendenti non registrati emerge con chiarezza dal p.v.c., atto avente fede privilegiata in ordine agli accertamenti in esso registrati, e che lo stesso è indizio sufficiente a consentire la presunzione di maggiori ricavi.

La GIEMMECI ricorre per la cassazione di tale sentenza, con atto notificato il 30.05.2013, fondato su unico complesso motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha notificato in data 8 luglio 2013 controricorso, concludendo per il rigetto del ricorso.

Nella camera di consiglio del 12.11.2019, all’esito della relazione del cons. Nocella, la Corte ha deciso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, lett. d, perchè, senza motivazione alcuna, i Giudici d’appello avevano ritenuto legittimo il ricorso all’accertamento con metodo induttivo, nonostante gli accertatori non avessero riscontrato alcuna incompletezza, falsità o inesattezza delle scritture contabili, ma si fossero limitati a constatare che, dal riscontro tra personale dipendente registrato nei libri paga e matricola e quello in attività di lavoro, era emersa “la presenza di n. 21 lavoratori irregolari”, rinvenuti nei locali dell’azienda, senza indicazione della fonte di tale dato e della inadeguatezza della sola componente forza lavoro per rideterminare induttivamente i ricavi. Seguono altre sparse considerazioni circa la percentuale di ricarico applicata nell’avviso di accertamento e la sua natura di presunzione di secondo grado, di per sè priva dei requisiti prescritti nell’art. 2727 c.c..

Infine nell’ultima parte del complesso motivo lamenta, senza indicare il parametro di ammissibilità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., omesso esame della censura d’appello circa la violazione dell’art. 2697 c.c. perchè la CTR avrebbe manifestato “atto di fede nei confronti di un p.v.c. solo perchè redatto dalla G.d.F.”, sostenendo che unica efficacia probatoria vincolante sarebbe attribuita dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 61, comma 3, alle scritture contabili dell’imprenditore regolarmente tenuti, sotto alcun profilo giudicate irregolarmente tenute, ed evincendone che l’Agenzia delle Entrate si era sottratta al suo onere di provare i fatti posti a fondamento dell’avviso impugnato.

Il motivo è infondato in entrambe le sue articolazioni.

La prima critica muove da una non corretta qualificazione dell’accertamento impugnato come induttivo puro ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, lett. d), laddove, secondo la medesima ricostruzione in fatto contenuta nella sentenza impugnata e non censurata sotto tale profilo, gli accertatori, sulla scorta dell’incontestato dato di fatto della presenza di ben n. 21 lavoratori non registrati nei libri paga e matricola ed i cui costi di retribuzione non erano ovviamente considerati in conto economico (dato che, per entità numerica e per la riscontrata esistenza di fogli di presenza non ufficiali era di per sè grave, denotando sistematicità nell’infedeltà della dichiarazione, sarebbe stato adeguato a ritenere inattendibile l’intera documentazione), avevano semplicemente rielaborato la situazione reddituale ed ai fini IVA ed IRAP della Società, inserendo tra i maggiori ricavi presumibili l’ammontare minimo costituito dal costo medio della manodopera, calcolato questo sì induttivamente, ma lasciando immodificata ogni altra parte del conto economico e quindi del risultato dell’esercizio, e modificando nella medesima limitata misura il calcolo dell’IVA e dell’IRAP; si è trattato pertanto di un accertamento c.d. analitico induttivo, per operare il quale l’Agenzia non ha completamente obliterato le scritture contabili, ma soltanto le poste relative ai costi della mano d’opera, presumendo ovviamente che l’impiego della maggiore forza lavoro abbia determinato un risultato d’esercizio ed un imponibile IVA ed IRAP più favorevoli nella corrispondente misura (cfr. tra le ultime di un orientamento costante, Cass. sez. V ord. 8.03.2019 n. 6861; Cass. sez. V ord. 11.04.2018 n. 8923; Cass. sez. V ord. 29.09.2017 n. 22868). Ciò comporta, come enunciato nelle menzionate pronunce, che tale tipo di accertamento, contrariamente a quanto lamentato dalla Società ricorrente, possa essere eseguito anche nel caso in cui le scritture contabili risultino complessivamente e formalmente corrette e, per converso, che gli eventuali maggiori componenti negativi del reddito corrispondenti ai maggiori ricavi accertati debbano essere provati dal contribuente.

Dalle svolte considerazioni deriva che la CTR non ha dovuto fondare la sua decisione se non sul dato storico, accertato nel p.v.c. e non contestato dalla ricorrente, che anzi ha dato atto di aver successivamente provveduto alla regolarizzazione previdenziale ed assicurativa dei 21 lavoratori irregolari, dal quale deriva l’inferenza presuntiva dell’occultamento di consistentissime e rilevantissime componenti negative di reddito e delle corrispondenti componenti positive.

Sotto il secondo profilo la Società ricorrente, per censurare l’attendibilità probatoria del PVC della G.d.F., infondatamente invoca il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 61, comma 3: infatti tale norma, come è evidente dalla sua letterale formulazione, non vincola anche l’Amm.ne accertatrice, ma impedisce al solo contribuente di fornire la prova di circostanze non documentate nelle (o contrarie al contenuto delle) scritture contabili, salve le eccezioni successivamente indicate; laddove il processo verbale di constatazione, al pari di tutti gli atti pubblici, è assistito da fede privilegiata “relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale…” (cfr. da ultimo Cass. sez. V 24.11.2017 n. 2E 060), quale certamente è la constatata (e non controversa) presenza ed individuazione dei lavoratori non registrati.

In conclusione, il ricorso va respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata. Alla soccombenza segue la condanna della Società ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio, nonchè la dichiarazione dell’obbligo di versamento da parte della medesima Società del contributo unificato integrativo, in misura pari a quella già dovuta per il ricorso principale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

In conclusione, il ricorso va respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata. Alla soccombenza segue la condanna della Società ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio, nonchè la dichiarazione dell’obbligo di versamento da parte della medesima Società del contributo unificato integrativo, in misura pari a quella già dovuta per il ricorso principale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna la Società ricorrente a rifondere in favore dell’Agenzia delle Entrate le spese di questo giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.800,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ai sensi dell’art. 13, ex comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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