Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15719 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/06/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 04/06/2021), n.15719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32062-2019 proposto da:

LA BARRIQUE BRASSERIE DI S.G. E C. S.A.S., rappresentata

e difesa dall’Avvocato MATTEO AURILIA per procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA;

– intimata –

avverso la SENTENZA n. 1849/2019 DELLA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI,

depositata il 10/4/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/2/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la sentenza con cui il tribunale di Torre Annunziata, nel 207, aveva rigettato l’opposizione proposta dalla La Barrique Brasserie di S.G. e C. s.a.s. nei confronti dell’ordinanza della Regione Campania che, in data 27/4/2015, le aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 3.005,60, a titolo di sanzione pecuniaria, “per aver attivato un laboratorio cucina senza la prescritta registrazione” in violazione del D.Lgs. n. 193 del 2007, art. 6.

La corte, in particolare, ha, innanzitutto, ritenuto che la motivazione della sentenza di primo grado, pur se carente, non determinava la nullità della stessa sul rilievo che il tribunale, pur senza affrontare specificamente tutti i motivi sui quali si fondava l’opposizione, ha comunque esposto, ancorchè brevemente, le ragioni del proprio convincimento evidenziando la correttezza dell’operato dei verbalizzanti. Del resto, ha aggiunto la corte, tale nullità non rientra tra le cause di rimessione al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., con la conseguente necessità per il giudice d’appello di valutare comunque i motivi dell’opposizione, che l’appellante ha riproposto quali motivi di impugnazione.

La corte, poi, ha ritenuto irrilevante il fatto che nel verbale sarebbe stato indicato il sindaco quale autorità competente a ricevere gli scritti difensivi giacchè, nella materia in esame, le violazioni strettamente formali sono irrilevanti, avendo il privato la possibilità far valere le proprie ragioni nel giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione, che ha ad oggetto il fatto da cui deriva la sanzione e non l’atto sanzionatorio. In ogni caso, ha aggiunto la corte, il sindaco era comunque competente per la chiusura dell’esercizio ed, in ogni caso, l’erronea indicazione dell’organo al quale proporre ricorso o inviare gli scritti difensivi determina esclusivamente la possibilità per il trasgressore di essere rimesso in termini.

La corte, infine, per ciò che riguarda il merito della controversia, dopo aver evidenziato come l’ispezione avesse accertato che il S. aveva “attivato un laboratorio cucina”, ha ritenuto: – in primo luogo, che era del tutto irrilevante il fatto che l’esercizio fosse o meno aperto al pubblico ad ora di pranzo, “non potendo escludersi la preparazione di cibi per l’apertura serale, circostanza sufficiente all’applicazione della sanzione”, con la conseguente irrilevanza della prova testimoniale invocata dall’opponente esclusivamente sul fatto che ad ora di pranzo l’esercizio non fosse aperto al pubblico; in secondo luogo, che l’indicazione contenuta nel verbale, secondo cui la cucina era stata “attivata”, non lascia dubbi sul fatto che la stessa fosse in funzione sicchè, per sostenere il contrario, trattandosi di fatto caduto sotto la diretta percezione dei verbalizzanti, l’opponente avrebbe dovuto proporre querela di falso. D’altra parte, ha aggiunto la corte, i rilievi svolti sul punto dall’appellante non appaiono del tutto coerenti visto che la società opponete, nell’atto d’appello, aveva dedotto che al momento dell’ispezione “su un fornello della cucina, peraltro spento, era presente una pentola con olio del tutto freddo”, laddove, negli scritti difensivi inviati al Comune, aveva affermato che era stato necessario collaudare la cucina anche al fine di verificare se fosse necessaria l’installazione di una canna e fumaria e che, per tale ragione, la stessa era stata attivata, a conferma di quanto rilevato in sede di ispezione, “solo per tre o quattro sere” mentre, nel verbale di ispezione del (OMISSIS), il S. aveva dichiarato soltanto “di aver allestito la cucina in attesa di ottenere la registrazione definitiva…”.

La Barrique Brasserie di S.G. e C. s.a.s., con ricorso notificato il 31/10/2019, ha chiesto per tre motivi la cassazione della sentenza.

La Regione Campania è rimasta intimata.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la nullità della sentenza per contraddittorietà nella motivazione e violazione dell’art. 132 disp. att. c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte la corte d’appello, dopo aver ritenuto che la motivazione della sentenza di primo grado fosse carente, ha, tuttavia, contraddittoriamente escluso che la stessa fosse nulla.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la nullità della sentenza “per violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1) n. 5”, ha censurato la sentenza impugnata nella parte la corte d’appello non ha esaminato le richieste istruttorie proposte dall’opponente, limitandosi ad affermare la correttezza della condotta dei verbalizzanti e la conseguente irrilevanza di qualsiasi altra circostanza dedotta, compresa quella relativa alla chiusura dell’esercizio ristorante, che avrebbe escluso ogni illecito, sulla mera ipotesi che non si poteva escludere la preparazione dei cibi per l’apertura serale, così omettendo l’esame di un punto decisivo per il giudizio. L’assunzione delle prove offerte, infatti, vale a dire le testimonianze e l’interrogatorio formale di cui l’opponente aveva chiesto l’ammissione, avrebbe consentito di dimostrare che la cucina non era affatto in attività nelle ore serale, tanto più che la mera presenza di una pentola sui fornelli non indica affatto l’attivazione della cucina laddove l’illecito di cui al D.Lgs. n. 193 del 2007, art. 6, è ipotizzabile solo se è in atto la produzione, la trasformazione e la distruzione degli alimenti. Nè, ha aggiunto la ricorrente, può affermarsi che, per dimostrare che la cucina non era attiva, l’opponente avrebbe dovuto proporre querela di falso, non avendo la corte d’appello considerato che per contestare le affermazioni contenute in un verbale su circostanze oggetto di percezione sensoriale non è necessario proporre querela di falso.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la nullità della sentenza “per violazione della L. n. 689 del 1981, art. 18, e della L. n. 13 del 1983, art. 7”, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte la corte d’appello ha violato la L. n. 689 cit., art. 18, evidenziando che, nei verbali di contestazione dell’illecito, notificati da parte dell’ASL, era stato indicato che gli scritti difensivi dovevano essere diretti al sindaco, e che, una volta inviati gli atti al sindaco, era stata disposta l’audizione attraverso un dipendente comunale, laddove, in realtà, a norma dell’art. 18 cit., gli scritti difensivi devono essere inviati all’autorità competente, e cioè la Regione, la quale, dal suo canto, ricevuti gli atti dal Comune, non ha poi provveduto alla rimessione in termini dell’opponente disponendone l’audizione attraverso un suo funzionario.

4. Il primo motivo è infondato. Nel giudizio ordinario di cognizione, infatti, l’effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza d’appello rispetto a quella di primo grado la conversione dei vizi che comportano la nullità di quest’ultima in motivi d’impugnazione, comporta che il giudice del gravame, ove rilevi un vizio nella sentenza impugnata che ne determina la nullità, come la mancanza di motivazione, non può, in difetto di una delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., rimettere la causa al primo giudice ma deve trattenerla per l’ulteriore decisione nel merito, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione per carenza d’interesse qualora il giudice dell’appello, pur non avendo dichiarato la nullità della sentenza di primo grado prospettata in sede di gravame, abbia, come ha fatto la corte d’appello con la sentenza impugnata, pronunciato nel merito dell’impugnazione proposta.

5. Il secondo motivo è parimenti infondato. Intanto, se, con il ricorso per cassazione, siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonchè di dimostrare sia l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (Cass. n. 4178 del 2007; Cass. n. 23194 del 2017). Nel caso in esame, invece, la ricorrente non ha riprodotto, in ricorso, le circostanze sulle quali le prove erano state offerte nè hanno dimostrato l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento delle istanze istruttorie e l’errore addebitato al giudice e che la pronuncia impugnata, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, in tal modo pregiudicando l’ammissibilità della censura svolta. Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, inoltre, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti (Cass. SU n. 17355 del 2009), pur quando si deducano, come nel caso di specie, errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (Cass. n. 3705 del 2013). In effetti, l’efficacia probatoria del verbale deriva dall’art. 2700 c.c., che attribuisce all’atto pubblico l’efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonchè delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Tale efficacia concerne tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nell’atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione, fermo l’obbligo del pubblico ufficiale di descrivere le particolari condizioni soggettive ed oggettive dell’accertamento, giacchè egli deve dare conto nell’atto pubblico non soltanto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quali detta presenza ne ha consentito l’attestazione. La questione relativa all’ammissibilità della contestazione e della prova nel giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione non va, conseguentemente, esaminata con riferimento alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione, ma esclusivamente in relazione a circostanze che esulano dall’accertamento, quali l’identificazione dell’autore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell’elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità, ovvero rispetto alle quali l’atto non è suscettibile la fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà: ogni diversa contestazione, ivi comprese quelle relative alla mancata

particolareggiata esposizione delle circostanze dell’accertamento od alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale, dev’essere, invece, svolta nel procedimento di querela di falso, che consente di accertare senza preclusione di alcun mezzo di prova qualsiasi alterazione nell’atto pubblico, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi ed il cui esercizio è imposto, oltre che dalla già menzionata tutela della certezza dell’attività amministrativa, anche dall’interesse pubblico alla verifica in sede giurisdizionale della correttezza dell’operato del pubblico ufficiale che ha redatto. La sentenza impugnata, pertanto, lì dove ha ritenuto che la censura relativa alla contestata attivazione della cucina, così come rappresentata nel verbale di contestazione della corrispondente violazione amministrativa, non fosse ammissibile nel giudizio di opposizione proposto avverso tale verbale se non a seguito della proposizione di querela di falso, trattandosi di “fatto caduto sotto la diretta percezione dei verbalizzanti”, si è, in sostanza, adeguata al predetto principio e si sottrae, in definitiva, alle censure svolte dalla ricorrente.

6. Il terzo motivo è parimenti infondato. In effetti, in tema di ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative, emessa a conclusione del procedimento amministrativo ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 18, la mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa, al pari (ed a maggior ragione) della sua audizione ad opera di un funzionario incompetente, non comportano la nullità del provvedimento in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l’atto, gli argomenti a proprio favore che l’interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione o di scritti difensivi dinanzi all’autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (cfr. Cass. n. 21146 del 2019).

7. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

8. Nulla per le spese di lite, in difetto di controricorso da parte della Regione.

9. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

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