Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15718 del 28/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 28/07/2016), n.15718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFNO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24699-2014 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B. VICO 22,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI ORANGES, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO IULITIUCCI giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S.L., in persona del legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. MORIN 1, presso lo studio

dell’avvocato FEDERICA PICA, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARIO PICCA giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOTTA 49,

presso lo studio dell’avvocato UMBERTO GIUGLIANO, che la rappresenta

e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2011/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata l’08/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO FRANCESCO MARIA;

udito l’Avvocato Ambrosio Raffaele (delega avvocato Iuliucci)

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. C.O. e M.M., in qualità di genitori del figlio minore C.A., convennero in giudizio il Centro S.L. davanti al tribunale di Avellino, Sezione distaccata di Cervinara, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal loro figlio in conseguenza di una caduta avvenuta asseritamente a causa della presenza di un tappeto bagnato dalla pioggia ed attorcigliato su se stesso, non adeguatamente segnalato all’interno della struttura sportiva.

Si costituì il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda e sollecitando l’estensione del contraddittorio alla propria assicurazione, la Fondiaria s.p.a., la quale rimase contumace.

Il Tribunale rigettò la domanda e compensò le spese.

2. Avverso la sentenza è stato proposto appello da parte degli attori soccombenti e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza dell’8 maggio 2014, ha respinto il gravame, ha confermato la pronuncia di primo grado ed ha compensato anche le ulteriori spese di appello.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre C.A., frattanto divenuto maggiorenne, con atto affidato a due motivi.

Resistono il Centro S.L. e la Unipolsai Assicurazioni con separati controricorsi.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 376 c.p.c., art. 380 bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

5. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2043, 2051 e 2697 c.c..

5.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque infondato.

Quanto alla pretesa violazione dell’art. 2051 c.c., assume decisiva rilevanza che la Corte d’appello – con valutazione di mento non sindacabile in questa sede – ha attribuito la responsabilità dell’evento dannoso all’esclusiva colpa del C. il quale, senza porre la dovuta attenzione nel camminare, era inciampato in prossimità del locale piscina, in tal modo tenendo un comportamento idoneo ad interrompere nesso di causalità tra la cosa e il danno, sufficiente rammentare, in proposito, che tale decisione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha riconosciuto che, ai fini di cui all’art. 2051 c.c., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato (v., tra le altre, le sentenze 22 ottobre 2013, n. 23919, 20 gennaio 2014, n. 999, e 13 gennaio 2015, n. 287).

Il motivo, non considerando la motivazione della sentenza impugnata, continua a ripetere una serie di argomentazioni finalizzate ad una diversa ricostruzione dell’accaduto, evidentemente non consentita in questa sede.

6. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine all’art. 345 c.p.c., art. 182 disp. att. c.p.c..

6.1. Il motivo è inammissibile.

Da un lato, infatti, esso è formulato non tenendo conto del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile nella fattispecie ratione temporis, dall’altro è formulato in modo non rispettoso del principio di autosufficienza, richiamando atti che non si sa se siano stati messi a disposizione di questa Corte; dall’altro, infine, pone una questione riguardante l’atto di costituzione della società Fondiaria in grado di appello che è comunque irrilevante in questa sede, atteso l’esito della decisione di secondo grado e la compensazione delle spese disposta dalla sentenza impugnata.

7. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non sono state depositate memorie alla trascritta relazione.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuno dei controricorrenti in complessivi Euro 3.800, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016

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