Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15718 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. III, 02/07/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 02/07/2010), n.15718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.W. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 12, presso lo studio dell’avvocato

CAPRIOLO SIMONA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIANCOLA BIAGIO con delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.P.A. (OMISSIS), P.G., ZURIGO

COMP. ASSIC. SA;

– intimati –

e sul ricorso n. 30619 del 2006 proposto da:

D.P.A., P.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA SAVOIA 33, presso lo studio dell’avvocato VESCUSO GIUSEPPE,

che li rappresenta e difende con delega in calce;

– ricorrenti –

contro

Z.W., ZURIGO ASSIC SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2995/2005 de la CORTE D’APPELLO di MILANO,

Prima Sezione Civile, emessa l’11/05/2005; depositata il 30/12/2005;

R.G.N. 2761/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2010 dal Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella;

udito l’Avvocato CAPRIOLO SIMONA;

udito l’Avvocato LILLO SALVATORE BRUCCOLERI (per delega Avv. GIUSEPPE

VESCUSO);

udito il P.M. in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro che ha concluse per l’accoglimento del ricorso

principale e del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di uno scontro automobilistico verificatosi in (OMISSIS) Z.W. – trasportata su di uno degli automezzi coinvolti – ha affidato agli avvocati D.P.A. e P.G. la causa di risarcimento dei danni da promuovere contro proprietari, conducenti ed assicuratori dei due veicoli coinvolti.

La causa – promossa davanti al Tribunale di Milano – si e’ conclusa con sentenza di rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva di tutti i convenuti, dovendosi ritenere legittimato il Bureau Gestionnaire dello Stato in cui si e’ verificato il sinistro, come prescritto per gli incidenti verificatisi all’estero dalla legislazione in tema di Carta verde.

Passata in giudicato la sentenza, la danneggiata ha proposto domanda di risarcimento dei danni contro 1 suddetti difensori, imputando loro di non avere evocato in giudizio il soggetto legittimato e di avere provocato la prescrizione del suo diritto nei confronti del Bureau Gestionnaire, non avendo ad esso rivolto alcuna domanda per l’intero corso del giudizio, neppure dopo che era stata sollevata la relativa eccezione.

I convenuti si sono costituiti, contestando solo l’entita’ dei danni lamentati dall’attrice e chiamando in causa la compagnia assicuratrice s.a. Zurigo, per esserne garantiti.

Con sentenza n. 6792/2002 il Tribunale di Milano ha accolto la domanda attrice.

Proposto appello dai soccombenti, con sentenza n. 2995/2005, depositata il 30 dicembre 2005, la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto i convenuti con la motivazione che la sentenza emessa nella causa relativa al sinistro stradale aveva erroneamente dichiarato il difetto di legittimazione passiva di R.R., proprietario dell’auto sulla quale l’attrice era trasportata, e della sua assicuratrice, s.p.a. La Fondiaria, cittadini italiani, soggetti al diritto italiano e quindi legittimati a rispondere dell’incidente, a prescindere dalla necessita’ di convenire in giudizio il Bureau Gestionnaire; che pertanto la danneggiata avrebbe dovuto impugnare la sentenza di rigetto delle sue domande, anziche’ agire in risarcimento dei danni contro i suoi difensori.

La Z. propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resistono il D.P. e il P. con controricorso, proponendo un motivo di ricorso incidentale.

La Zurigo non ha depositato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi (art. 335 c.p.c.).

2.- Con il primo motivo, deducendo violazione di legge ed omessa insufficiente o contraddittoria motivazione, la ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia omesso di considerare che la mancata citazione del Bureau Gestionnaire nel giudizio di primo grado le ha comunque arrecato un danno poiche’, se i suoi difensori avessero ritualmente notificato la citazione introduttiva, la vertenza sarebbe stata agevolmente risolta in suo favore, senza dilazione e senza eccezioni di sorta, fin dal giudizio di primo grado.

L’eventuale appello contro la sentenza non avrebbe comunque potuto sanare del tutto l’errore, essendo rimasta preclusa alla danneggiata la possibilita’ di agire in risarcimento contro i responsabili (OMISSIS) dell’incidente.

3.- Con il secondo motivo lamentano omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, per aver la Corte di appello escluso la responsabilita’ degli avvocati senza avere previamente accertato chi fosse incaricato della sua difesa, nelle more per la proposizione dell’appello, quindi chi avrebbe dovuto consigliarle la linea difensiva da seguire.

La Corte ha omesso di rilevare, in particolare, che gli stessi avvocati da essa citati in responsabilita’ hanno conservato la sua difesa fino al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, senza mai segnalarle la possibilita’ e l’opportunita’ di impugnare la sentenza; che essi stessi hanno piu’ volte ammesso anche per iscritto la loro responsabilita’, consigliandole di agire nei loro confronti, essendo essi coperti da assicurazione contro la responsabilita’ professionale, e che le hanno restituito l’intero incartamento processuale solo dopo la scadenza del termine ultimo per proporre appello.

4.- I due motivi – che possono essere congiuntamente esaminati, perche’ connessi – sono fondati.

Correttamente rileva la ricorrente che il fatto che l’errore dell’avvocato possa essere rimediato mediante la proposizione dell’appello contro la sentenza sfavorevole non e’ sufficiente di per se’ ad escludere che la parte abbia risentito e continui a risentire danno dalla lamentata negligenza.

L’appello protrae la durata e le spese del processo; presenta le incertezze e l’aleatorieta’ insite in ogni controversia, sicche’ il poter disporre di un solo grado di giudizio per far valere compiutamente le proprie difese costituisce comunque un pregiudizio per la parte.

Ne’ si puo’ sapere a posteriori se l’impugnazione avrebbe consentito alla parte di rimediare per intero ai danni derivanti dalle inadempienze del legale nel giudizio di primo grado.

Nella specie, per di piu’, la danneggiata ha perduto ogni possibilita’ di far valere i suoi diritti nei confronti di proprietario e conducente dell’automobile austriaca e del loro assicuratore.

La Corte di appello avrebbe dovuto specificamente motivare su questi aspetti, per poter affermare che la proposizione dell’appello ha del tutto escluso l’esistenza del danno, anziche’ incidere se del caso solo sulla sua entita’.

Ma soprattutto, correttamente rileva la ricorrente che la sentenza impugnata ha del tutto trascurato di valutare se la mancata proposizione dell’appello fosse imputabile a sua colpa, o non piuttosto alla responsabilita’ degli stessi legali convenuti in risarcimento dei danni.

E’ dubbio, e largamente improbabile, che la parte di un giudizio sia in grado di valutare la correttezza delle ragioni giuridiche addotte da una sentenza di rigetto della sua domanda, la proponibilita’ o meno di determinati motivi di impugnazione, le probabilita’ di successo dell’appello, e cosi’ via.

Soprattutto in materia processuale ed in tema di legittimazione passiva la valutazione della correttezza o meno di una sentenza richiede competenze squisitamente tecniche, che solo il difensore possiede e che solo al difensore spetta di illustrare al cliente, consigliando le opportune iniziative.

Il rigetto della domanda proposta dalla ricorrente avrebbe dovuto essere quindi motivati con specifico riferimento ai comportamenti imputabili a colpa della stessa (per esempio quello di avere rifiutato di proporre impugnazione con piena cognizione di causa e nonostante pressanti insistenze dei difensori in tal senso); o a quelli idonei a dimostrare la mancanza di colpa dei legali (quali il fatto di avere tempestivamente rilevato e segnalato al cliente l’errore del Tribunale, suggerendo di proporre appello; di essere stati sostituiti da altri prima della scadenza del termine per l’impugnazione; ecc.).

Nulla di tutto cio’ la sentenza impugnata ha accertato, venendo cosi’ ad imputare oggettivamente alla danneggiata la responsabilita’ di non avere adottato una determinata linea di difesa, senza alcuna motivazione in ordine ad una qualunque colpa o negligenza della stessa, laddove la fattispecie era tale per cui – anche in base alle nozioni di comune esperienza – la mancata proposizione dell’appello veniva a configurare se mai un aggravamento della responsabilita’ dei difensori convenuti, anziche’ ragione idonea a giustificarne l’assoluzione.

In sintesi, la motivazione della sentenza impugnata appare inidonea a giustificare il rigetto delle domande della ricorrente.

5.- L’unico motivo del ricorso incidentale, con cui i ricorrenti lamentano di essere stati condannati a rimborsare le spese processuali alla Zurigo Assicurazioni, risulta assorbito, in quanto la cassazione della sentenza impugnata nel capo relativo alla responsabilita’ travolge le conseguenti pronunce sulle spese processuali.

Le relative domande dovranno essere nuovamente valutate con la definitiva soluzione della vertenza.

6.- In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, affinche’ riesamini la controversia e la decida con congrua e logica motivazione.

7.- Il giudice di rinvio decidera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

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