Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15717 del 18/07/2011

Cassazione civile sez. III, 18/07/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 18/07/2011), n.15717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11695/2009 proposto da:

G.O.G. (OMISSIS), G.S.

(OMISSIS), G.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 86, presso lo studio

dell’avvocato BIAGINO ACCETTA, rappresentati e difesi dall’avvocato

MANFREDI GIGLIOTTI MICHELE giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE ACQUEDOLCI (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore

Avv. GA.CI., elettivamente domiciliato in ROMA presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avv. PINZONE VECCHIO ADAMO SEBASTIANO in 98070 ACQUEDOLCI (ME),

Via Fiume 41, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 61/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

SECONDA SEZIONE CIVILE, emessa il 22/1/2009, depositata il 27/01/2009

R.G.N. 680/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Edoardo Vittorio, che ha concluso con il rigetto del

ricorso.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

G.G. citò in giudizio il Comune di Acquedolci per il risarcimento del danno che sosteneva essere derivato all’immobile di sua proprietà a seguito di lavori compiuti dall’ente sull’antistante strada;

la domanda, accolta dal primo giudice, è stata respinta dalla Corte di Messina con sentenza che ora gli eredi dell’attore impugnano per cassazione a mezzo di tre motivi; resiste con controricorso il Comune di Acquedolci;

osserva che:

il primo motivo – con il quale i ricorrenti sostengono che il sindaco avrebbe apposto la sua firma di procura alle liti solo a titolo personale e non nella qualità – è infondato, siccome la sentenza s’è adeguata al principio in ragione del quale compete al Sindaco, senza necessità di alcuna delibera della Giunta comunale, il potere di rilasciare il mandato alle liti e, allorquando dall’intestazione dell’atto si desuma che la procura è stata conferita dallo stesso, nessuna incertezza può sorgere in ordine al soggetto che l’ha rilasciata e a cui deve riferirsi la firma posta in calce al mandato (Cass. 11516/07);

il secondo motivo – attraverso il quale i ricorrenti sostengono che il giudice d’appello, in assenza di esplicita domanda della controparte appellante, non aveva il potere di statuire sulle spese del giudizio di primo grado – è infondato, siccome tale statuizione è consequenziale alla riforma della sentenza di primo grado;

inammissibile è il terzo motivo, siccome tendente, attraverso una serie di questioni in fatto, a conseguire dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio sul merito della controversia;

il ricorso deve essere, dunque, respinto;

l’esito contrastante dei giudizi di merito giustifica la totale compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2011

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