Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15716 del 18/07/2011

Cassazione civile sez. III, 18/07/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 18/07/2011), n.15716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, V.APPIA NUOVA 612, presso lo studio dell’avvocato IANNUZZI

VIRGINIA, rappresentato e difeso dall’avvocato MANGIANTINI MARCO

LIBERO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

MINISTERO DELLA DIFESA (OMISSIS) in persona del Ministro p.t.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente incidentale –

contro

G.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, V. APPIA NUOVA 612, presso lo studio dell’avvocato IANNUZZI

VIRGINIA, rappresentato e difeso dall’avvocato MANGIANTINI MARCO

LIBERO giusta delega in calce al ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1068/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

SEZIONE 2^ CIVILE, emessa il 22/4/2008, depositata il 17/07/2008

R.G.N. 2517/04; udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 17/05/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato CANINI ANTONIO (per delega dell’Avv. MANGIANTINI

MARCO LIBERO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso con il rigetto di

entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il G. citò in giudizio il Ministero della Difesa per il risarcimento del danno che assumeva essergli derivato dall’illegittimo diniego della dispensa dal servizio di leva; diniego che aveva cagionato la chiusura di un suo esercizio commerciale.

Il Tribunale di Firenze accolse la domanda con sentenza poi riformata solo parzialmente dalla Corte d’appello della stessa città, che ridusse l’importo risarcitorio liquidato dal primo giudice.

Propone ricorso per cassazione il G. a mezzo di quattro motivi. Risponde con controricorso il Ministero, che impugna incidentalmente la sentenza attraverso un solo motivo. Il Ministero ha depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

IL RICORSO PRINCIPALE. Il primo motivo – che censura la sentenza per essere incorsa nel vizio di ultrapetizione – è infondato, siccome il Ministero appellante ha chiesto la rideterminazione dell’effettivo reddito della ditta dell’attore, nonchè del lucro cessante derivante dalla chiusura della ditta stessa; sicchè, correttamente il giudice d’appello ha proceduto (nell’ambito dell’effetto devolutivo della proposta impugnazione) alla rideterminazione richiesta. Nè al ricorrente è consentito in questa sede censurare la mancanza di specificità dei motivi d’appello della controparte.

Il secondo motivo (che censura la sentenza per vizio della motivazione nel punto in cui ha stimato in sei mesi il tempo occorrente per la ricerca di una nuova occupazione, già determinato in un anno dal Tribunale), il terzo motivo (che censura la sentenza nel punto in cui ha rideterminato il mancato guadagno nel periodo di svolgimento del servizio di leva) ed il quarto motivo (che censura la sentenza nel punto in cui ha rideterminato il valore d’avviamento commerciale dell’azienda) sono tutti inammissibili, in quanto, benchè formalmente svolti sotto il profilo del vizio della motivazione, in concreto si risolvono nella prospettazione di una serie di questioni di fatto e, dunque, nella richiesta rivolta alla Corte di legittimità di un nuovo giudizio del merito della controversia. IL RICORSO INCIDENTALE. Inammissibile sia per assoluta genericità, sia perchè concernente questioni di fatto è l’unico motivo del ricorso del Ministero che impugna la sentenza nel punto in cui è stata respinta l’eccezione con la quale l’Amministrazione sosteneva la non risarcibilità dei danni che la controparte avrebbe potuto evitare affidando la conduzione dell’impresa al altri durante il periodo di sua assenza.

In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere respinti, con conseguente intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2011

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