Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15716 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/06/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 04/06/2021), n.15716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3875 – 2020 R.G. proposto da:

P.R. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in

Milano, alla via Tommaso Gulli, n. 31, presso lo studio

dell’avvocato Palmieri Davide che lo rappresenta e difende in virtù

di procura speciale allegata in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Monza dei 2/3.7.2019,

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio

2021 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con istanza al g.i.p del Tribunale di Monza l’avvocato P.R. chiedeva la liquidazione dei compensi a lui dovuti in qualità di difensore d’ufficio di Agalliu Endri.

2. Con decreto in data 15.2.2019 il g.i.p del Tribunale di Monza rigettava l’istanza di liquidazione formulata dall’avvocato P.R..

3. L’avvocato P.R. proponeva opposizione.

4. Con ordinanza dei 2/3.7.2019 il Tribunale di Monza rigettava l’opposizione.

5. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l’avvocato P.R.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione in ordine alle spese.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.

6. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta fondatezza del ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

7. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione dell’art. 2957 c.c. e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 117.

8. Il ricorso è improcedibile.

9. Si ribadisce che il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.

10. Su tale scorta si evidenzia che il ricorrente ha depositato in cancelleria l’originale del ricorso a questa Corte di legittimità con relazione (e relativi allegati), ai sensi della L. n. 53 del 1994, in data 27.12.2019, di notifica a mezzo posta elettronica certificata all’Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con attestazione di conformità priva della sottoscrizione autografa dell’avvocato Palmieri Davide (difensore di P.R.).

Al contempo, il ricorrente non ha provveduto ad allegare l’attestazione di conformità munita della sottoscrizione autografa dell’avvocato Palmieri Davide entro la data dell’adunanza in camera di consiglio.

11. Sovvengono dunque gli insegnamenti delle Sezioni Unite.

In primo luogo l’insegnamento a tenor del quale nel giudizio di cassazione, cui – ad eccezione delle comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria D.Lgs. n. 179 del 2012, ex art. 16, convertito con modificazioni in L. n. 221 del 2012 – non è stato ancora esteso il processo telematico, è necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dalla L. n. 53 del 1994, art. 6 e art. 9, commi 1-bis e 1-ter, (cfr. Cass. sez. un. 27.4.2018, n. 10266; Cass. (ord.) 26.6.2018, n. 16822).

In secondo luogo l’insegnamento a tenor del quale il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo p.e.c., senza attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità, ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2; viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (è il caso di specie) ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio (cfr. Cass. sez. un. 24.9.2018, n. 22438; Cass. (ord.) 30.10.2018, n. 27480. Si veda anche Cass. sez. la v. (ord.) 18.7.2018, n. 19078, secondo cui, in tema di giudizio per cassazione, ove il ricorso predisposto in originale cartaceo e sottoscritto con firma autografa sia notificato in via telematica, ai fini di prova del perfezionamento della notificazione è necessaria la produzione di copia analogica del messaggio di trasmissione a mezzo P. E. C. e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonchè delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna munite di attestazione di conformità agli originali, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter; tale produzione rileva sul plano dell’ammissibilità del ricorso e può intervenire ai sensi dell’art. 372 c.p.c. fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all’adunanza in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c.).

12. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese. Nonostante la declaratoria di improcedibilità del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese va pertanto assunta.

13. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R., art. 13, comma 1-bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, Roberto Pinazzi, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citaro d.P.R., art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

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