Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15715 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 23/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17833/2016 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CORRIDONI

14, presso lo studio dell’avvocato STEFANO VALENTINI, rappresentato

e difeso dall’avvocato ARTURO PARDI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 80/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

delle MARCHE, depositata il 16/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/05/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

– B.S. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n. 80/03/2016, depositata in data 16/02/2016, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento emesso per maggiore IRPEF dovuta dal contribuente, socio della società B.S. di B.S. & C. snc, in relazione all’anno d’imposta 2004, a seguito di contestazione alla società di maggiori ricavi derivanti dalla cessione di alcuni immobili e di conseguente contestazione, al socio, di un maggior reddito da partecipazione sociale, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente (rilevando la congruità dei valori dichiarati in atti dalla società rispetto ai valori OMI e la non decisività dei maggiori valori risultanti dall’istruttoria esperita dagli Istituti di credito ai fini di concessione di mutuo);

– in particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che il recupero di tassazione si era basato “non solamente sui valori OMI”, ma anche sul fatto che i cespiti erano stati valutati dagli Istituti di credito ai fini della concessione di mutuo per un importo maggiore rispetto a quello dichiarato ne l’atto di compravendita, laddove quest’ultima stima era “particolarmente attendibile” ed era stata oltretutto “corroborata” dal riscontro con i valori elaborati dall’Osservatorio dei Prezzi degli Immobili. Inoltre, a fronte di tali elementi offerti dall’Ufficio, la società contribuente non aveva offerto valida prova contraria, limitandosi ad “affermazioni…generiche…quali una riferita prassi degli istituti di credito di concedere mutui più elevati per permettere ai mutuatari di sostenere le spese accessorie”;

– a seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

che:

– in sede di memoria, i ricorrente ha chiesto dichiararsi “cessata la materia del contendere”, con compensazione delle spese, dando atto di avere depositato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, convertito in L. n. 225 del 2016, con modificazioni, in relazione a due carichi di ruolo;

– avendo i presente giudizio ad oggetto un avviso di accertamento, non è chiara (in difetto, peraltro, di espressa rinuncia al presente ricorso) la correlazione tra presente giudizio e le cartelle di cui è stata chiesta la definizione agevolata, c.d. “rottamazione”, con necessità che la parte istante fornisca documentazione al riguardo.

PQM

 

Rinvia la causa a nuovo ruolo, con termine di gg. 60, c’la comunicazione della presente ordinanza, affinchè la parte contribuente documenti la correlazione tra i carichi di cui è chiesta la definizione agevolata, c.d. “rottamazione”, ai sensi della L. n. 225 del 2016 e l’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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