Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15714 del 18/07/2011

Cassazione civile sez. III, 18/07/2011, (ud. 16/05/2011, dep. 18/07/2011), n.15714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.C.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA GIACINTO CARINI 58, presso lo studio dell’avvocato TOTA

FERDINANDO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

e contro

CONDOMINIO VIA (OMISSIS)

(OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

CONDOMINIO VIA (OMISSIS)

(OMISSIS), in persona dell’amministratore Sig. R.V.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso lo studio

dell’avvocato PALMIERO CLEMENTINO, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

B.C.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA GIACINTO CARINI 58, presso lo studio dell’avvocato TOTA

FERDINANDO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al

controricorso al controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 3065/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Quarta Civile, emessa l’08/07/2008, depositata il 16/07/2008;

R.G.N. 2288/2007.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/05/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato TOTA FERDINANDO;

udito l’Avvocato PALMIERO CLEMENTINO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico che ha concluso per il rigetto ricorso principale,

l’inammissibilità del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 16/7/2008 la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla sig. C.S. B., e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib.

Velletri 17/6/2006, condannava il Condominio di Via (OMISSIS)) al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 44.000,00 a titolo di risarcimento dei danni dalla prima sofferti in conseguenza dell’impossibilità di utilizzare l’appartamento di sua proprietà all’esito di infiltrazioni di acqua dal sovrastante terrazzo condominiale di copertura dell’edificio, in ragione dell’inefficace relativa impermeabilizzazione. Dichiarava viceversa cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta di risarcimento in forma specifica.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la B. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso il Condominio, che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di unico motivo, cui resiste con controricorso la B..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente in via principale denunzia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con unico motivo il ricorrente in via incidentale denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.

Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia -tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108)-, e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, sicchè la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile, non potendo considerarsi in particolare sufficiente ed idonea la mera generica richiesta di accertamento della sussistenza della violazione di una norma di legge (da ultimo v. Cass., 28/5/2009, n. 12649).

Orbene, nel caso il formulato quesito di diritto recato dal ricorso del Condominio non risulta informato allo schema delineato da questa Corte (cfr. in particolare Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), non recando invero la riassuntiva indicazione degli aspetti di fatto rilevanti; del modo in cui gli stessi sono stati dai giudici di merito rispettivamente decisi; della diversa regola di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione.

Esso in realtà si sostanzia in espressioni evocanti le non accolte tesi difensive e prospettanti corollari tratti da presupposti o postulati di fatto alle medesime corrispondenti e contrari alle conclusioni raggiunte nell’impugnata sentenza fondate sul delineato quadro probatorio, che possono costituire semmai il frutto del positivo esito delle censure alla relativa valutazione mosse ai sensi degli artt. 115, 116 c.p.c. (cfr. Cass., 21/4/2011, n. 9131), a tale stregua palesandosi prive di decisività, tali cioè da non consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di ben individuare le questioni affrontate e le soluzioni al riguardo adottate nella sentenza impugnata, nonchè di precisare i termini della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), circoscrivendo la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

L’inidonea formulazione del quesito di diritto equivale invero alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v. Cass., 7/4/2009, n. 8463; Cass. Sez. un., 30/10/2008, n. 26020; Cass. Sez. un., 25/11/2008. n. 28054), (anche) in tal caso rimanendo invero vanificata la finalità di consentire a questa Corte il miglior esercizio della funzione nomofilattica sottesa alla disciplina del quesito introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr., da ultimo, Cass. Sez. un., 10/9/2009, n. 19444).

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Tanto più che nel caso il motivo risulta formulato in violazione del principio di autosufficienza, atteso che il ricorrente Condominio fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es. all'”atto di citazione notificato al Condominio”, al “provvedimento cautelare”, all’atto di costituzione in primo grado, all’appello, alle “risultanze di due c.t.u.”, alla “risultanze istruttorie dell’espletato giudizio”), limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero senza puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti, ovvero ancora senza indicare, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, se siano stati prodotti anche in sede di legittimità.

Senza sottacersi che, lamentando essersi dalla corte di merito erroneamente riconosciuto “a favore della controparte provata l’impossibilità di conseguire utilità economiche normalmente ricavabili dall’appartamento in questione, inducendo tale dimostrazione dalla asserita inagibilità del bene”, la ricorrente sembra sostanzialmente dolersi piuttosto dell’asseritamente erronea valutazione dell’asserto probatorio, senza che risulti peraltro proposta denunzia di violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (cfr. Cass., 15/4/2011, n. 8725).

Quanto al vizio di motivazione denunziato nel ricorso principale della B., va osservato come risponda a principio consolidato che a completamento della relativa esposizione il motivo deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione:

a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366 bis c.p.c., rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione “specificamente destinata” (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso il motivo non reca la “chiara indicazione” -nei termini più sopra indicati- delle relative “ragioni”, tali non potendo invero ritenersi i formulati momenti di sintesi, invero non recanti la sintetica e riassuntiva indicazione del fatto controverso, degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione, degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, con interpretazione che si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Va ulteriormente osservato come nel dolersi che “del tutto inspiegabilmente la Corte, con la sentenza impugnata, ha limitato il periodo risarcibile in favore della ricorrente sino alla data del deposito della relazione del CTU (quindi sino al 31.1.2004), avvenuto nel giudizio di primo grado” anzichè “sino al momento dell’effettivo soddisfo”, piuttosto che un vizio di motivazione la ricorrente sembra prospettare una vizio di violazione di norme di diritto ovvero un error in procedendo ex art. 112 c.p.c., anche in quest’ultimo caso il principio di autosufficienza dovendo essere peraltro osservato, essendo necessario che si precisi l’atto difensivo o il verbale di udienza nei quali le domande o le eccezioni sono state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (v. Cass., 31/1/2006, n. 2138; Cass., 27/1/2006, n. 1732; Cass., 4/4/2005, n. 6972; Cass., 23/1/2004, n. 1170; Cass., 16/4/2003, n. 6055), giacchè pur divenendo nell’ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo la Corte di legittimità giudice anche del fatto (processuale), con conseguente potere-dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta comunque quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicchè esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la Corte di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Orbene, nel non osservare i suindicati principi la ricorrente non pone questa Corte nella condizione di compiutamente apprezzare quale fosse l’oggetto della domanda originariamente rivolta al giudice di prime cure, quale sia stata la relativa pronunzia, e quali fossero i limiti (oggettivi e soggettivi) del gravame avverso la medesima interposto.

Senza sottacersi che manca comunque, in tale ipotesi, il corrispondente quesito di diritto.

Emerge dunque, alla stregua dei suesposti rilievi, evidente come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili le deduzioni della dierna ricorrente oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, si risolvono in realtà nella mera doglianza circa l’asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro rispettive aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso dal medesimo operata (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., la ricorrente in realtà sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento degli stessi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità dei ricorsi.

Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione, pur essendo il ricorso incidentale del Condominio tardivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2011

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