Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15714 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/06/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 04/06/2021), n.15714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36648 – 2019 R.G. proposto da:

F.A. – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in virtù di

procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato Paolo F. ed

elettivamente domiciliato in Roma, alla via Antonio Bertoloni, n.

44, presso lo studio dell’avvocato Marco Petitto.

– ricorrente –

contro

COMUNE di ODERZO – c.f./p. i.v.a. (OMISSIS) – in persona del sindaco

pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Properzio,

n. 27, presso lo studio dell’avvocato Marco Ranni che disgiuntamente

e congiuntamente all’avvocato Eugenio Varotto lo rappresenta e

difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al

controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 2454/2019;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio

2021 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. In data 4.10.2017 i vigili urbani del Comune di Oderzo notificavano ad F.A., proprietario dell’autovettura Mercedes targata (OMISSIS), verbale n. (OMISSIS) Euro 1571/2017 di contestazione della violazione di cui all’art. 173 codice della strada, commi 2 e 3 bis, recante al contempo intimazione di pagamento della somma di Euro 171,95 a titolo di sanzione amministrativa.

Nel verbale si evidenziava che in data 15.9.2017, alle ore 8.38, nel Comune di Oderzo, all’intersezione tra via (OMISSIS) e via (OMISSIS), il conducente dell’autovettura suindicata si immetteva nell’area di intersezione regolata da semaforo, “facendo utilizzo di cellulare tenuto con la mano destra ed appoggiato all’orecchio destro”.

Nel verbale si rappresentava altresì che non era stato possibile procedere alla contestazione immediata, “in quanto il veicolo era nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari: gli operatori erano fermi all’incrocio sopraindicato in attesa che il semaforo diventasse verde per dirigersi in direzione opposta a quella del veicolo Mercedes”.

2. F.A. proponeva opposizione al Giudice di Pace di Treviso.

Deduceva che il verbale non enunciava in maniera comprensibile i motivi per i quali non era stato possibile procedere alla contestazione immediata ovvero i motivi per i quali non era stato possibile arrestare la marcia dell’autovettura Mercedes in tempo utile e nei modi regolamentari.

Chiedeva l’annullamento del verbale.

3. Si costituiva il Comune di Oderzo.

Instava per il rigetto dell’opposizione.

4. Si faceva luogo all’audizione di uno dei due verbalizzanti; indi, con sentenza n. 816/2018, l’adito giudice di pace rigettava l’opposizione.

5. Proponeva appello F.A..

Resisteva il Comune di Oderzo.

6. Con sentenza n. 2454/2019 il Tribunale di Treviso rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese.

Esplicitava il tribunale che il verbale enunciava in modo specifico e circostanziato i motivi per i quali non era stato possibile procedere alla contestazione immediata.

7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso F.A.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Comune di Oderzo ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

8. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta infondatezza del ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

9. Il ricorrente ha depositato memoria.

10. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., il vizio di motivazione apparente, perplessa, incomprensibile.

Deduce che il tribunale ha motivato in forma apparente, siccome ha omesso la disamina delle censure formulate avverso la sentenza di primo grado e si è limitato a riprodurre tout court la motivazione del primo dictum.

Deduce che con l’atto di appello si era addotto che parimenti il giudice di pace aveva motivato in forma apparente, siccome si era limitato a reiterare le indicazioni di cui al verbale opposto ed aveva così omesso di vagliare le contraddizioni e le discrasie emergenti tra le indicazioni di cui al verbale, le indicazioni di cui alla relazione del vigile C. e gli esiti della testimonianza del vigile L..

11. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede.

Ciò viepiù che il ricorrente, a seguito della notificazione del decreto presidenziale e della proposta, ha, sì, provveduto al deposito di memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

E nondimeno le argomentazioni di cui alla memoria non possono che esser disattese.

Il motivo di ricorso, pertanto, va senz’altro respinto.

12. Va in premessa ribadito l’insegnamento di questa Corte.

Ovvero che, in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, fuori dalle ipotesi tipizzate dal legislatore per le quali non è necessaria la contestazione immediata, negli altri casi è necessario che, quando si proceda a contestazione differita, il verbale notificato agli interessati contenga anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata; che in ordine a tale motivazione è ammissibile il sindacato giurisdizionale con il limite dell’insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio (cfr. Cass. (ord.) 9.7.2018, n. 18023; Cass. (ord.) 14.10.2013, n. 23222).

13. Ebbene il Tribunale di Treviso si è limitato, sì, a ribadire che il verbale di accertamento riportava in modo specifico e circostanziato i motivi per i quali non era stato possibile procedere alla contestazione immediata (“in quanto il veicolo era nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari: gli operatori erano fermi all’incrocio sopraindicato in attesa che il semaforo diventasse verde per dirigersi in direzione opposta a quella del veicolo Mercedes”).

E tuttavia in questi termini non può che rimarcarsi quanto segue.

14. In primo luogo è da escludere che la statuizione del tribunale abbia omesso la disamina della censura, di motivazione apparente, rivolta al dictum di primo grado e veicolata dall’atto di appello, così da risultare – la motivazione del secondo dictum – a sua volta “apparente”.

Invero il vizio di motivazione apparente ricorre quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16762; Cass. 24.2.1995, n. 2114).

Viceversa il tribunale ha affermato che erano specifici e circostanziati i motivi addotti nel verbale di accertamento a giustificazione dell’impossibilità della contestazione immediata, cosicchè, in tal guisa ed al contempo, ha ritenuto congrua ed esaustiva la motivazione, sul punto, del primo dictum, che aveva opinato esattamente nello stesso senso.

Su tale scorta a nulla vale prospettare, segnatamente in memoria (cfr. pagg. 2 e 3), l'”apparenza” alla stregua dei limiti in tema di motivazione per relationem e postulare, suggestivamente, del pari in memoria (cfr. pag. 3), che la motivazione “spesa” “costringe ad un atto di fede”.

15. In secondo luogo è vero senza dubbio che, al di là delle ipotesi elencate dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201, comma 1 bis, vi è margine perchè, in sede giudiziaria di merito, si esplichi il sindacato sui motivi enunciati nel verbale di contestazione ed atti a dar ragione dell’impossibilità della contestazione immediata e perchè, in sede giudiziaria di legittimità, si esplichi sulla motivazione “spesa” al riguardo dal giudice del merito il sindacato, tra l’altro, nei limiti dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

E nondimeno pur in siffatta proiezione per nulla può condividersi l’assunto del ricorrente secondo cui la motivazione “spesa” sul punto dal “primo giudice e riproposta dal Tribunale è obiettivamente incomprensibile ed illogica” (così memoria, pag. 4).

In verità la doglianza si risolve nella prefigurazione della pretesa maggior congruenza della diversa linea di condotta che – a giudizio del ricorrente – i verbalizzanti avrebbero potuto, nell’occasione, tenere ed osservare (“se erano fermi al rosso (come l’auto sanzionata, posto che questa si trovava nella direzione opposta), chi impediva loro (e per quali motivi mai specificati) di scendere e procedere alla contestazione immediata?”: così memoria, pag. 4).

E tuttavia in questi termini la veicolata censura è ben lungi dal dar ragione e conto di una anomalia motivazionale suscettibile di acquisir valenza nel solco, appunto, del menzionato insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite.

16. Nel quadro dei rilievi tutti dapprima operati non possono che reiterarsi, da ultimo, i rilievi finali di cui alla formulata proposta.

17. Ossia a nulla vale addurre che il tribunale non ha dato risposta ovvero non ha esaminato – tra le altre – la censura secondo cui i fatti descritti nel verbale si pongono in contraddizione “con quanto emerge dalla relazione del vigile C. e dalla testimonianza del vigile L.” (così ricorso, pag. 10), “la censura con la quale si evidenziava la contraddizione con quanto dagli stessi vigili dichiarato in verbale, in memoria e in udienza (…)” (così ricorso, pag. 11), “la censura con la quale si evidenziava che solo in udienza il vigile aveva riferito di traffico intenso (…)” (così ricorso, pag. 11).

Questa Corte non solo spiega che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

Ma soggiunge che l’asserito mancato esame delle argomentazioni difensive svolte neppure è riconducibile al paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. 14.6.2017, n. 14802; Cass. (ord.) 18.10.2018, n. 26305).

18. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

19. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, F.A., a rimborsare al controricorrente, Comune di Oderzo, le spese del presente giudizio di esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 610,00, di cui Euro 100,00 per i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

 

 

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