Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15714 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. III, 02/07/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 02/07/2010), n.15714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO

FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GARDI

DANIELE giusta delega in calce ai ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSITALTA SPA LE ASSICURAZIONI D’TTALIA S.P.A., (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BENACO 5, presso lo studio

dell’avvocato MORABITO MARIA CHIARA, rappresentata e difesa

dall’avvocato ERCOLINI LUCA giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

L.M., RASIMELI & COLETTI SPA COMMERCIAL UNION

ITALIA

SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 14 93/7004 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

Sezione 2 Civile, emessa l’11/06/2004, depositata il 23/12/2004;

R.G.N. 127/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/05/2010 dal Consigliere Dott. FEDERICO Giovanni;

udito l’Avvocato Daniele CARDI;

udito l’Avvocato LETTIERI Piero Paolo per delega avv. Luca ERCOLANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per la inammissibilita’ o il

rigetto del ricorso con condanna alle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.P. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia L.M., la s.p.a. Rasimeli e Coletti e la s.p.a.

Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia nelle rispettive qualita’ di conducente, proprietaria ed ente assicuratore dell’autoarticolato Fiat 190, deducendo che il (OMISSIS), mentre alla guida del proprio Fiat Ducato stava imboccando sull’autostrada (OMISSIS) il casello d’uscita di (OMISSIS), il suo veicolo veniva violentemente investito da tergo dal predetto autoarticolato e che a seguito del sinistro il suo mezzo rimaneva distrutto ed esso esponente riportava ingenti lesioni fisiche.

I primi due convenuti contestavano la fondatezza della domanda, sostenendo che la causa del sinistro andava ravvisata nella spericolata manovra dell’attore che aveva attraversato all’improvviso la corsia di marcia del L., e chiedevano, percio’ il risarcimento del danno, il secondo per lesione al diritto di credito.

L’Assitalia chiedeva anch’essa il rigetto della domanda, mentre l’attore provvedeva, previa autorizzazione, a chiamare in causa per esserne manlevato la propria assicuratrice Commerciai Union Italia s.p.a..

Quest’ultima chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale e chiedeva a sua volta la condanna della controparte a rimborsarle quanto versato al F. a titolo d’indennizzo, pari a L. 18 milioni.

Il Tribunale adito, attribuita al F. la colpa esclusiva dell’incidente, rigettava sia la domanda dell’attore e della sua compagnia assicuratrice che quella riconvenzionale.

Proposto appello dal F., il L. e l’Assitalia chiedevano il rigetto del gravame, mentre la Rasimeli & Coletti chiedeva la condanna dell’appellante al risarcimento del danno da lesione del suo diritto di credito e la Commerciai Union Italia proponeva appello incidentale per ottenere il rimborso di L. 18.900.000 corrisposte al F..

Con sentenza depositata il 23.12.04 la Corte d’appello di Bologna rigettava l’appello del F., dichiarava inammissibile quello incidentale della Commerciai Union Italia ed in parziale accoglimento di quello della Rasimeli & Coletti condannava, in solido tra loro, il F. e la Commercial Union Italia al pagamento in favore della Rasimeli & Coletti della somma di Euro 23.354,19, oltre interessi legali.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il F., con due motivi, mentre ha resistito con controricorso l’Assitalia.

Nessuno degli altri intimati ha svolto attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 107 C.d.S., dell’art. 2054 c.c., comma 1, degli artt. 115 e 116 c.p.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo, avendo la Corte di merito, pur in presenza del dato oggettivo incontestabile dell’avvenuto tamponamento del veicolo condotto da esso ricorrente ad opera di quello condotto dal L., superato la presunzione di colpa a carico del veicolo tamponante mediante utilizzazione della sola consulenza tecnica d’ufficio esperita nel quadro delle indagini preliminari relative al procedimento penale incardinatosi a seguito della querela sporta dal ricorrente medesimo.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2 ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo, stante l’impossibilita’ di rinvenire nelle sentenze di merito una ricostruzione del sinistro che superi la presunzione di pari concorso di colpa prevista nella norma suddetta.

1. Il primo motivo non e’ fondato.

Ed invero, e’ indubbio che la consulenza tecnica, sebbene abbia, di regola, la funzione di fornire al giudice una valutazione relativa a fatti gia’ probatoriamente acquisiti al processo, puo’ legittimamente costituire, ex se, fonte oggettiva di prova qualora si risolva non soltanto in uno strumento di valutazione, bensi’ di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche (Cass. n. 16256/2004), cosi’ come e’ altrettanto indubbio che il giudice civile possa utilizzare come fonte del proprio convincimento gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale riguardante gli stessi fatti ed in primo luogo le risultanze di relazioni tecniche acquisite in tale giudizio, tanto piu’ quando la relazione abbia avuto ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi (Cass. n. 5682/2001).

Cio’ premesso, si rileva che la sentenza impugnata, con motivazione assolutamente immune da vizi logici ed errori giuridici, ha spiegato le ragioni della condivisione della ricostruzione del sinistro ad opera del primo giudice, facendo riferimento appunto alle risultanze della relazione redatta dal perito nominato dal P.M. nel corso delle indagini effettuate a seguito della querela sporta dallo stesso odierno ricorrente nei confronti del L.: risultanze che hanno evidenziato come l’improvvisa sterzata a destra da parte dell’autoarticolato condotto dal L. sta proprio a dimostrare l’esistenza di una repentina ed imprevedibile “manovra di immissione del mezzo del F. nella traiettoria del L.” (v. pag.

14 della sentenza gravata), e con cio’ escludendosi categoricamente la circostanza che l’autocarro del F. potesse precedere nello stesso senso di marcia il mezzo del L..

Va rilevato, d’altronde, che nei confronti della suddetta ricostruzione non risulta mossa dal ricorrente alcuna specifica ed argomentata censura, che non sia l’apodittica e generica riproposizione della propria ricostruzione della dinamica del sinistro, peraltro disattesa dalle convincenti ed esaustive argomentazioni della citata relazione tecnica, basata non su mere ipotesi bensi’ sulle precise e tempestive rilevazioni di polizia.

Si sostiene poi a pag. 13 del ricorso che la valutazione, da parte della Corte di merito, circa il significato dato dal perito alla manovra di sterzata a destra posta in essere dal L. sarebbe incongrua ed illogica, in quanto non terrebbe conto di possibili altre ragioni per le quali il medesimo si sarebbe indotto a compiere tale manovra, tanto piu’ che la manovra stessa sarebbe stata giustificata dal L. “con una ricostruzione completamente diversa da quella indicata dal consulente del Pubblico Ministero”.

Ma, anche volendo prescindere dal rilevare che lo stesso ricorrente a pag. 4 del ricorso riporta testualmente il passo della comparsa di costituzione in giudizio del L. all’udienza del 16.6.94, in cui viene esplicitamente sottolineata l’improvvisa manovra di rientro sulla corsia di destra (tenuta dal mezzo condotto dal L.) ad opera del F., si rileva comunque che, in spregio al principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il ricorrente ne’ spiega compiutamente quale sarebbe stata questa ricostruzione diversa del sinistro da parte del L. ne’ indica in quale atto di causa la stessa sarebbe stata resa.

Non puo’, dunque, in alcun modo censurarsi la motivazione della sentenza impugnata in merito all’asserita mancata valutazione di tale diversa ricostruzione del sinistro, in quanto il rilevato difetto di specificazione sia del suo stesso contenuto che della sua pregressa deduzione in sede di merito non consente affatto di valutare la decisivita’ della questione stessa sul piano processuale.

2. Anche il secondo motivo e’ infondato.

Infatti, la Corte di merito ha spiegato, con motivazione del tutto logica ed adeguata, le ragioni per le quali ha ritenuto che nel caso di specie dovesse ritenersi superata la presunzione di pari concorso di colpa nella causazione del sinistro, prevista e disciplinata dall’art. 2054 c.c., comma 2.

Ed invero, la sentenza impugnata ha mostrato anzitutto di aver tenuto ben presente il principio che nell’ipotesi di collisione tra veicoli che vengano a trovarsi nello stesso senso di marcia, a causa della presunzione di fatto a carico del conducente del mezzo investitore – di inosservanza della distanza di sicurezza, non possa applicarsi la presunzione di pari colpa di cui alla norma predetta, per cui incombe al medesimo l’onere di fornire la prova liberatoria (v. pag. 14 della sentenza).

La Corte di merito ha pero’ anche giustamente osservato, che la distanza di sicurezza tra veicoli va calcolata in relazione alla normale marcia dei veicoli medesimi, senza tener conto di improvvisi ed imprevedibili ostacoli insorti nell’ambito di tale marcia, per cui non puo’ addebitarsi alla violazione dell’obbligo imposto dal comma 1 dell’art. 107 C.d.S. (il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni momento il suo arresto tempestivo per evitare collisioni con il veicolo che lo precede) il tamponamento di un veicolo che si sia all’improvviso, con manovra temeraria ed imprevedibile, inserito nel percorso di marcia di un veicolo sopraggiungente, ostacolandone la marcia in modo assolutamente anomalo e non consentito dalla legge.

In quest’ottica, va pertanto condivisa la conclusione, cui e’ pervenuta la sentenza gravata, secondo cui la repentina manovra di rientro sulla corsia di destra (gia’ impegnata dal mezzo del L.) attuata dal F., ha senz’altro determinato il superamento della presunzione di colpa posta a carico del L. stesso, evidenziando contestualmente l’esclusiva colpa del F. nella causazione del sinistro.

E’ pacifico, dunque, che la presunzione di pari responsabilita’ dei conducenti dei veicoli ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2 deve ritenersi superata allorquando, come si riscontra nella specie, sia stato accertato in concreto che la condotta di uno dei conducenti (nel caso che ci occupa, il F.) abbia avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell’evento dannoso (Cass. n. 11143/2003).

3. Il ricorso va, percio’, rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento in favore dell’Assitalia delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore della soc. Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

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