Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15713 del 09/07/2014
Civile Sent. Sez. L Num. 15713 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO
SENTENZA
sul ricorso 27051-2013 proposto da:
LA SPLENDOR DI PALMIERI GIUSEPPE & C. S.N.C. P.I.
01527590614, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO
Q. VISCONTI 11, presso lo
studio dell’avvocato
FIORENTINO ANGELA ABV & Partners,
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rappresentata e
difesa dall’avvocato VENTRE ANTONIO TOMMASO, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro
GIUDITTA DEBORA;
Data pubblicazione: 09/07/2014
- intimata avverso la sentenza n. 6086/2013 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/10/2013 R.G.N.
5055/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato VENTRE ANTONIO TOMMASO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO y che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
udienza del 20/05/2014 dal Consigliere Dott.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24.9-4.10.2013, la Corte d’Appello di Napoli rigettò
nei confronti di Giuditta Debora, avverso la pronuncia di prime cure
che aveva accolto l’impugnazione del licenziamento per giustificato
motivo oggettivo intimato alla Giuditta, con applicazione della tutela
reale.
A sostegno del decisum, la Corte territoriale, per ciò che ancora qui
rileva, osservò quanto segue:
–
il licenziamento era stato irrogato per cessazione dell’appalto di
pulizie che la Società aveva presso l’asilo nido di Avellino e andava
condiviso l’assunto del primo Giudice a proposito della necessità che
l’esigenza imprenditoriale determinativa del licenziamento dovesse
rivestire i caratteri della stabilità e che non fosse invece transitoria;
infatti la Società, che da vari anni aveva ricevuto in appalto il servizio
di pulizie presso l’asilo nido comunale di Avellino, ben avrebbe
potuto immaginare che la mancata indizione della gara prima della
cessazione del precedente appalto fosse dovuta, come infatti era
stato, ad un ritardo dell’amministrazione, cosicché non vi era
l’esigenza impellente di licenziare la lavoratrice che,
presumibilmente, sarebbe stata reimpiegata dalla stessa Società nel
successivo servizio appaltato;
–
in ogni caso la condotta tenuta dalla Società dopo l’affidamento
del nuovo appalto dimostrava la pretestuosità del motivo addotto a
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il gravame proposto dalla La Splendor snc di Palmieri Giuseppe & C.
sostegno del licenziamento, non risultando specificamente
contestate dalla Società le circostanze allegate dalla lavoratrice nel
Società aveva reintegrato nell’organico solo due delle quattro
lavoratrici utilizzate nel precedente appalto ed aveva invece assunto
due nuove lavoratrici al posto della Giuditta e di un’altra dipendente
licenziata; la circostanza che la Società avesse destinato al nuovo
servizio appaltato quattro lavoratrici e, quindi, lo stesso numero delle
dipendenti utilizzate nel precedente appalto, era emersa dalla stessa
comunicazione inviata dalla Società alla responsabile dell’asilo nido
comunale in data 14.5.2012, il che dimostrava che effettivamente la
Società aveva proceduto ad assumere due nuove lavoratrici al posto
di quelle licenziate;
–
l’illegittimità del licenziamento emergeva anche dal mancato
assolvimento, da parte della Società, dell’obbligo di dimostrare
l’impossibilità di una diversa utilizzazione della lavoratrice, non
potendo ritenersi che tale obbligo fosse stato adempiuto attraverso il
generico invito alla lavoratrice, contenuto nel preavviso di
licenziamento, di manifestare una sua disponibilità a “continuare a
svolgere servizi di pulizia sui condomini di Caserta”, sia perché tale
proposta lavorativa appariva assolutamente generica, non essendo
state precisate le condizioni contrattuali sulla cui base la stessa si
fondava, sia perché doveva ritenersi che non fosse la lavoratrice a
dover manifestare il proprio consenso alla nuova collocazione
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ricorso introduttivo, ossia che, dopo aver ricevuto il nuovo appalto, la
lavorativa, ma bensì la Società a dover adottare nei suoi confronti un
provvedimento di trasferimento al posto del provvedimento di
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, La Splendor snc
di Palmieri Giuseppe & C. ha proposto ricorso per cassazione
fondato su tre motivi.
L’intimata Giuditta Debora non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione di
plurime norme di diritto, nonché vizio di motivazione, si duole che la
Corte territoriale abbia valutato la sussistenza del giustificato motivo
di licenziamento con un giudizio ex post alla nuova aggiudicazione
dell’appalto, trascurando di considerare che, alla data di cessazione
dell’appalto di pulizia dell’asilo (31.3.2012), la nuova procedura di
affidamento non era stata nemmeno indetta e che il servizio sarebbe
stato aggiudicato solo in data 11.5.2012.
Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando vizio di
motivazione, lamenta che la Corte territoriale non abbia tenuto conto
che, come risultava dalla documentazione prodotta, le lavoratrici
successivamente impiegate nel servizio nuovamente appaltato erano
tutte, già in precedenza, dipendenti di essa ricorrente, onde non si
era verificata l’assunzione di nuovi lavoratori.
Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione di plurime
disposizioni di legge, si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto
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licenziamento.
necessario, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di reimpiego, un
provvedimento datoriale in tal senso, laddove la prospettata
onere datoriale, a fronte del disinteresse manifestato al riguardo
dalla lavoratrice e al suo successivo rifiuto espresso all’atto del
tentativo di conciliazione.
2.
Con riferimento al terzo motivo di ricorso deve rilevarsi che la
ricorrente non ha specificamente censurato il rilievo della Corte
territoriale secondo cui la proposta lavorativa era assolutamente
generica, non essendo state precisate le condizioni contrattuali sulla
cui base la stessa si fondava; inoltre, in violazione del principio di
autosufficienza del ricorso per cassazione, non è stato ivi riportato il
contenuto del verbale redatto in sede di tentativo obbligatorio di
conciliazione o, comunque, della eventuale diversa fonte probatoria,
da cui, secondo l’assunto, dovrebbe risultare il rifiuto della Giuditta
alla proposta di trasferimento lavorativo in parola.
Ciò determina quindi l’inaccoglibilità del motivo.
3.
Come diffusamente esposto nello storico di lite, la Corte
territoriale ha ritenuto l’illegittimità del licenziamento per tre distinte
ragioni, ciascuna delle quali autonomamente idonea a sostenere la
decisione assunta: 1) insussistenza di un’esigenza imprenditoriale
stabile e non transitoria; 2) pretestuosità del licenziamento stante la
successiva assunzione di altre dipendenti per la medesima
mansione lavorativa; 3) inosservanza dell’obbligo datoriale di
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soluzione alternativa doveva ritenersi idonea ad esaurire il suddetto
dimostrare la possibilità di un utile reimpiego della lavoratrice
licenziata.
tuttavia non può trovare accoglimento per le ragioni già espresse.
Trova quindi applicazione il principio, reiteratamente affermato dalla
giurisprudenza di legittimità (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 12976/2001;
18240/2004; 13956/2005; 20454/2005), secondo cui, ove la
sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed
autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente
sufficiente a giustificare la decisione adottata, il rigetto delle
doglianze relative ad una di tali ragioni rende inammissibile, per
difetto di interesse, l’esame relativo alle altre, pure se tutte
tempestivamente sollevate, in quanto il ricorrente non ha più ragione
di avanzare censure che investono una ulteriore ratio decidendi,
giacché pur se esse fossero fondate, non potrebbero produrre in
nessun caso l’annullamento della sentenza.
4. In definitiva il ricorso va rigettato.
Non è luogo a provvedere sulle spese, in carenza di attività difensiva
dell’intimata.
Avuto riguardo all’esito del giudizio e alla data di proposizione del
ricorso, sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater,
dpr n. 115/02.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
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La terza di tali ragioni è stata censurata con il terzo mezzo, che
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma il 20 maggio 2014.
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a