Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15713 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/06/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 04/06/2021), n.15713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36398 – 2019 R.G. proposto da:

P.L.V. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato

in Roma, alla via di Donna Olimpia, n. 6, presso lo studio

dell’avvocato Michele P. che lo rappresenta e difende in

virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

PREFETTURA – Ufficio Territoriale del Governo di Udine, in persona

del Prefetto pro tempore.

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di Pace di Udine dei 22.5/30.7.2019,

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio

2021 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con verbale elevato in data 26.12.2017 la polizia stradale di Udine contestava a P.L.V. la violazione di cui all’art. 142 C.d.S., commi 1 e 9, per aver superato il prescritto limite di velocità, e gli irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria dell’importo di Euro 890,00 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

2. Con provvedimento del 3.1.2018 la Prefettura di Udine disponeva la sospensione della patente di guida per la durata di sei mesi a decorrere dal 26.12.2017.

3. Con ricorso al Giudice di Pace di Udine depositato in data 6.4.2018 P.L.V. proponeva opposizione avverso il provvedimento prefettizio. Ne chiedeva a vario titolo l’annullamento.

4. Resisteva la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Udine.

5. Con sentenza dei 22.5/30.7.2019 il Giudice di Pace di Udine rigettava l’opposizione e compensava le spese di lite.

6. Avverso tale sentenza P.L.V. ha proposto ricorso “per saltum” alla stregua del rilievo per cui si tratta di questioni di diritto (cfr. ricorso, pag. 3); ha chiesto la cassazione sulla scorta di due motivi con ogni susseguente statuizione in ordine alle spese.

La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Udine non ha svolto difese.

7. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di inammissibilità del ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

8. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5” (così ricorso, pag. 3).

Deduce che non è stata fornita alcuna prova della violazione contestatagli;

che il verbale di contestazione della violazione è del tutto inesistente.

9. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 218 codice della strada e della L. n. 241 del 1990, art. 2.

Deduce che il provvedimento di sospensione della patente di guida gli è stato notificato tardivamente, ben oltre il prescritto termine di 30 giorni.

10. Va debitamente premesso che, nonostante la rituale notificazione del decreto presidenziale e della proposta del relatore, il ricorrente non ha provveduto al deposito di memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

In ogni caso, pur al di là del teste riferito rilievo, il collegio appieno condivide la proposta, che ben può essere reiterata in questa sede.

11. Il ricorso per cassazione è dunque inammissibile.

12. Invero le sentenze del giudice di pace che fuoriescono dalla prefigurazione normativa di cui all’art. 113 c.p.c., comma 2, quali appunto le sentenze pronunciate in materia di violazioni del codice della strada, sono appellabili.

Più esattamente esplica valenza il disposto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 1, che prevede che le controversie del tipo di quella de qua agitur, sono regolate dal rito del lavoro.

Ne discende l’operatività dell’ordinario rimedio impugnatorio dell’appello.

13. Ovviamente non esplica valenza la circostanza per cui il ricorrente ha addotto che il ricorso è stato esperito “per saltum” (cfr. ricorso, pag. 3).

Invero il ricorso “per saltum” postula ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 2, che le parti personalmente siano d’accordo, accordo di cui nella fattispecie non si ha riscontro (cfr. Cass. sez. lav. 29.4.1998, n. 4397, secondo cui l’accordo diretto alla immediata impugnazione in sede di legittimità della sentenza di primo grado (cosiddetto “revisio per saltum”), concretandosi nella rinunzia ad un grado di giudizio, deve intervenire personalmente fra le parti, anche tramite loro procuratori speciali, mentre non è sufficiente che esso venga concluso dei rispettivi procuratori “ad litem”, e deve altresì precedere la scadenza del termine per la proposizione dell’appello, avendo quale oggetto, secondo l’espressa previsione dell’u.c. dell’art. 360 c.p.c., una sentenza “appellabile” e non essendo previsto come mezzo per superare l’intervenuta formazione del giudicato bensì quale strumento per ottenere una sorta di interpretazione preventiva della legge da parte della corte di cassazione; il suddetto accordo, in quanto presupposto indeclinabile per l’impugnazione di una sentenza di primo grado dinanzi al giudice di legittimità, deve inoltre preesistere o quanto meno esser coevo alla proposizione del ricorso per cassazione; Cass. (ord.) 6.6.2011, n. 12165).

14. Nè è ipotizzabile l’esperibilità del rimedio de quo sub specie di ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, (cfr. Cass. (ord.) 15.9.2020, n. 19162, secondo cui, contro una sentenza di primo grado ed in assenza dell’accordo tra le parti per omettere l’appello, non è ipotizzabile il rimedio del ricorso straordinario per cassazione, in quanto l’art. 111 Cost., comma 7, ha la finalità di ammettere tale mezzo di impugnazione solo contro provvedimenti per i quali la legge non prevede o limita il ricorso per cassazione, con esclusione di quelli per i quali è possibile l’appello).

15. La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Udine non ha svolto difese. Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va pertanto assunta.

16. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

 

 

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