Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15713 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. III, 02/07/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 02/07/2010), n.15713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

INTERNATIONAL TRANSPORT DI MASSIMO MARI & C. S.N.C. in persona

del

suo legale rappresentante pro tempore Sig. M.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALGIDE DE GASPERI 35, presso

lo studio dell’avvocato GRAZIAMI GIANLUCA, che la rappresenta e

difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRUNO

BUOZZI 107, presso lo studio dell’avvocato DEL PRATO ENRICO ELIO, che

lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonche’ contro ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 13 54/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa l’8/10/2004, depositata il 24/03/2005,

R.G.N. 1710/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/05/2010 dal Consigliere Dott. FEDERICO Giovanni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per la inammissibilita’ art.

75 c.p.c. in subordino inammissibilita’ ex art. 372 c.p.c. e rigetto;

condanna alle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 27.2.98 S.M.M. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la International Transport s.n.c. di Massimo Mari & C. chiedendo che fosse dichiarato il grave inadempimento di quest’ultima al contratto concluso nel (OMISSIS) per il trasporto terrestre e marittimo di una serie di beni mobili di proprieta’ del committente, nonche’ di generi alimentari, da (OMISSIS).

L’attore deduceva che al momento del recapito a destinazione era risultante una serie di colli inventariati dalla ditta Mari, per un ammontare di circa L. 40.000.000, e che aveva dovuto pagare a terzi fornitori la somma di L. 7.665.460, che invece la societa’ esecutrice si era obbligata a pagare, per cui chiedeva il rimborso di tali somme ed il risarcimento dei danni per un importo complessivo di L. 50.122.294.

La convenuta chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore al pagamento di L. 9.283.958, quale saldo del prezzo del trasporto; chiedeva inoltre di poter chiamare in causa la Italiana Assicurazioni s.p.a., assicuratrice delle merci oggetto di trasporto.

La Compagnia assicuratrice affermava la competenza territoriale del Tribunale di Milano, eccepiva il difetto di legittimazione attiva della convenuta, essendo stata la polizza stipulata per conto di chi spetta, e contestava che la perdita della merce si fosse verificata nel periodo di vigenza della copertura assicurativa.

Il Tribunale adito, dichiarata la propria incompetenza territoriale per la domanda di garanzia, condannava la International Transport a risarcire l’attore dei danni quantificati in L. 29.022.343, oltre interessi compensativi al 3% sul capitale devalutato al novembre 1996, e respingeva la domanda riconvenzionale.

Proposto appello dalla societa’ convenuta, si costituiva il S. M. resistendo al gravame, mentre la Italiana Ass.ni resisteva anch’essa all’appello, tranne che in relazione al quarto motivo di gravame al quale dichiarava di aderire.

Con sentenza depositata il 24.3.05 la Corte d’appello di Roma respingeva l’impugnazione: avverso detta sentenza ha proposto, quindi, ricorso per cassazione la International Transport, con due motivi, mentre il S.M. ha resistito con controricorso e nessuna attivita’ difensiva e’ stata svolta dall’intimata Italiana Ass.ni.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta insufficienza e/o contraddittorieta’ della motivazione sia in ordine all’attendibilita’ della documentazione proveniente dal perito della Lloyd’s ed attestante la mancanza di alcuni, colli all’arrivo a destinazione che in ordine all’affermazione dei giudici d’appello secondo cui il Tribunale avrebbe ritenuto provata la mancata consegna a domicilio di determinati beni per non aver la ricorrente mosso alcuna censura sul punto.

Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 1226 c.c., avendo la Corte di merito condiviso il criterio di valutazione degli oggetti smarriti utilizzato dal primo giudice, che aveva fatto ricorso all'”esperienza comune” e all'”equita’ del Giudice”.

1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione d’inammissibilita’ del ricorso, sollevata in controricorso dal resistente S.M., per essere stato dichiarato il fallimento della societa’ ricorrente e del suo legale rappresentante pro tempore anteriormente alla data di notificazione del ricorso stesso.

Tale eccezione non e’ fondata.

Ed invero, premesso che la dichiarazione di fallimento della ricorrente e del suo legale rappresentante in proprio risale al (OMISSIS) e che il conferimento della procura speciale per il ricorso per cassazione risulta avvenuto in data 24.1.06, si rileva che “la perdita della capacita’ processuale del fallito a seguito della dichiarazione di fallimento non e’ assoluta ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto – e per essa al curatore – e’ concessa eccepirla, con la conseguenza che se il curatore rimane inerte ed il fallito agisce per conto proprio, la controparte non e’ legittimata a proporre l’eccezione ne’ il giudice puo’ rilevare d’ufficio il difetto di capacita’” (Cass. 30.8.2004 n. 17418;

27.2.2003 n. 2965; S.U. 21.7.1998 n. 7132).

2. Passando ora all’esame dei motivi di ricorso, si rileva che il primo motivo deve ritenersi assolutamente inammissibile.

Ed invero, va osservato, in primo luogo, che non puo’ tenersi alcun conto del documento prodotto dalla ricorrente nel presente giudizio di cassazione (e precisamente della lettera raccomandata inviata alla ricorrente stessa dalla LV Broker Ubint in data 2.2.2000), in quanto e’ pacifico che, a norma dell’art. 372 c.p.c. non e’ ammesso nel giudizio di legittimita’ il deposito di atti e di documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne quelli che riguardano la nullita’ della sentenza impugnata e l’inammissibilita’ del ricorso e del controricorso, requisito quest’ultimo che certamente non si riscontra nel caso di specie.

2.1. Si rileva poi che la censura circa l’inattendibilita’ della documentazione proveniente dal perito della Lloyd’s, sebbene formulata impropriamente sotto il profilo del vizio c motivazione, attiene in realta’ al merito della causa, in quanto, risolvendosi in un apprezzamento delle prove in senso difforme da quello sostenuto dal giudice, investe il suo potere discrezionale di valutazione delle prove stesse, che si sottrae come tale al sindacato di legittimita’ allorquando il relativo convincimento sia sorretto – come certamente si riscontra nel caso di specie – da motivazione congrua ed immune da vizi logici.

Ne’ la ricorrente indica nelle sue doglianze in modo specifico l’esistenza, nel ragionamento logico – giuridico posto a base del convincimento espresso dal giudice di merito, di lacune o contraddizioni insanabili ovvero denuncia il mancato esame di punti decisivi della controversia.

2.2. Per quanto riguarda poi l’altra censura in merito alla ritenuta prova della mancata consegna a destinazione di determinati beni, si rileva che essa deve considerarsi inammissibile, in quanto la parte che si dolga di un’errata valutazione delle risultanze istruttorie (quelle, cioe’, comprovanti la contestazione, da parte dell’odierna ricorrente, che la merce non arrivata a destinazione fosse ricompresa tra quella partita), ha l’onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, di riprodurre in quest’ultimo il tenore esatto dei documenti o delle eccezioni il cui inadeguato esame viene censurato, atteso che questa Corte non e’ tenuta a ricercare al di fuori del contesto del ricorso stesso le ragioni che dovrebbero sostenerlo. 3.

Il secondo motivo non e’ fondato.

Infatti, la Corte di merito, con logica ed adeguata motivazione, ha correttamente evidenziato come il primo giudice abbia potuto apprezzare il valore dei beni non pervenuti a destinazione “…quanto meno in base all’analitica descrizione fattane nella lettera di denuncia, riscontrabile dall’inventario di spedizione redatto alla presenza di dipendenti della International Transport (doc. 21 di produzione di questa, nel quale e’ evidenziato trattarsi di pezzi di posateria ed accessori in argento per 24 persone di produzione del 1 decennio del novecento, di notevole peso, ed avente un particolare valore e pregio, nonche’ di servizi di porcellana decorati di pregiatissima marca e di altro servizio in argento di artigianato francese del 19^ secolo)” (v. pagg. 9 – 10 della sentenza impugnata;

e come la valutazione in questione non sia stata contrastata da prezzari e listini ne’ da valutazioni di vendita da parte di antiquari di servizi od oggetti similari.

E’ percio’ del tutto condivisibile la conclusione dei giudici d’appello che il ricorso all’equita’ non e’ servito affatto a colmare una lacuna probatoria in ordine agli oggetti smarriti, ma e’ stato viceversa determinato dalla necessita’ di attribuire un valore “ad oggetti sufficientemente individuati nelle loro caratteristiche di pregio”.

Va escluso, dunque, che possa concretarsi nel caso in esame la violazione delle norme richiamate dalla ricorrente.

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore di S.M.M. delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

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