Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15712 del 23/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 11/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3218/2014 proposto da:

M.T.S. OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo studio

dell’avvocato MARCO SERRA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 126/50/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 04/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che La società MTS Officine Meccaniche di Precisione spa impugna con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la sentenza della CTR della Lombardia indicata in epigrafe che, riformando la pronunzia di primo grado, ha ritenuto la legittimità dell’atto di contestazione per violazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, in relazione al tardivo pagamento di IVA per il mese di Febbraio 2005.

Ritenuto che ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate e che vista la memoria depositata dalla parte ricorrente, va disposto il rinvio a nuovo ruolo per il deposito di nuova proposta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

PQM

 

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA