Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15712 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/06/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 04/06/2021), n.15712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34613 – 2019 R.G. proposto da:

M.G. – c.f. (OMISSIS) – (titolare della ditta individuale

“Eurosoccorso 2002 di M.G.”), elettivamente domiciliato,

con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Napoli, alla via G.

Porzio, n. 4, Centro Direzionale, Isola F 10, presso lo studio

dell’avvocato Giuseppe Maria Frunzi che lo rappresenta e difende in

virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge.

– controricorrente –

e

PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di NAPOLI, in persona

del Procuratore della Repubblica pro tempore.

– intimato –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli in data 15.4.2019;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio

2021 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con decreto dei 27/29.10.2018 il Tribunale di Napoli – Ufficio G.I.P., con riferimento al procedimento penale n. 21748/2006 g.i.p., liquidava in favore di M.G., titolare della ditta individuale “Eurosoccorso 2002 di M.G.”, la somma di Euro 875,00, oltre i.v.a., a titolo di compenso per la custodia giudiziaria, dal 9.5.2009 al 19.10.2017, ed il trasporto di tre colli contenenti capi contraffatti.

2. Con ricorso depositato in data 10.1.2019 M.G. proponeva opposizione.

Chiedeva in riforma dell’opposto decreto, a titolo di oneri di custodia, la liquidazione della maggior somma, in via principale, di Euro 4.473,26, in via subordinata, di Euro 3.913,10, oltre i.v.a., interessi e rivalutazione.

3. Si costituiva il Ministero della Giustizia.

Eccepiva pregiudizialmente la tardiva proposizione dell’opposizione; ne deduceva nel merito l’infondatezza.

Instava per il rigetto.

4. Con ordinanza in data 15.4.2019 il Tribunale di Napoli dichiarava improponibile l’opposizione.

Evidenziava il tribunale che in calce al decreto di liquidazione il custode aveva scritto di suo pugno in data 13.12.2018 “per ricevuta, rinuncia ai termini e all’avviso”.

Evidenziava quindi che “per rinuncia ai termini” doveva necessariamente intendersi la rinuncia ai termini per proporre opposizione, sicchè la proposizione il 10.1.2019 dell’opposizione ne comportava l’improponibilità.

5. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso M.G.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli non ha svolto difese.

6. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta infondatezza del ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

7. La ricorrente ha depositato memoria.

8. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e errata applicazione dell’art. 329 c.p.c. Premette che l’opposizione esperita in data 10.1.2019 è un’impugnazione. Deduce su tale scorta che la rinunzia ai termini deve essere ricondotta al fenomeno dell’acquiescenza ex art. 329 c.p.c., comma 1.

Deduce altresì che l’acquiescenza deve essere eccepita dalla parte interessata e non può essere rilevata d’ufficio.

Deduce quindi che le controparti non hanno eccepito l’acquiescenza, sicchè il rilievo ex officio da parte del tribunale doveva reputarsi senz’altro precluso.

9. Il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede.

Ciò viepiù che il ricorrente, a seguito della notificazione del decreto presidenziale e della proposta, ha, sì, provveduto al deposito di memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

E nondimeno le argomentazioni di cui alla memoria non possono che esser disattese.

Il motivo di ricorso, pertanto, va senz’altro respinto.

10. In dipendenza dell’inevitabile rigetto – si dirà – del ricorso a questo Giudice del diritto ben può prescindersi da qualsivoglia valutazione in ordine alla notificazione del ricorso alla Procura della Repubblica di Napoli, notificazione di cui il Ministero controricorrente ha (cfr. pag. 3) prefigurato ed addotto l’irregolarità (cfr. Cass. sez. un. 23.9.2013, n. 21670, secondo cui la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c., in forza del principio della ragionevole durata del processo, può ritenersi anche superflua ove il gravame appaia “prima facie” infondato e l’integrazione del contraddittorio si riveli, perciò, attività del tutto ininfluente sull’esito del procedimento).

11. Va condiviso il rilievo del Tribunale di Napoli secondo cui la dicitura “rinuncia ai termini”, in calce al decreto di liquidazione, sottoscritta in data 13.12.2018 dal custode, equivale a rinuncia al termine (di trenta giorni) per proporre opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170.

Evidentemente la rinuncia al termine per proporre opposizione equivale, a sua volta, a rinuncia tout court all’opposizione.

Nel segno della natura non impugnatoria dell’opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 (cfr. Cass. (ord.) 22.1.2018, n. 1470; Cass. 19.4.2000, n. 5112, con riferimento al ricorso ai sensi della L. n. 319 del 1980, ex art. 11, comma 5) la rinuncia all’opposizione non è atto di rinuncia all’impugnazione ma atto di rinuncia all’azione (non possono pertanto essere condivisi gli antitetici rilievi del ricorrente, secondo cui il giudizio di opposizione “deve inquadrarsi nei giudizi di impugnazione” (così memoria, pag. 3) ed è “a tutti gli effetti un giudizio di impugnazione” (così memoria, pag. 5)).

In quanto atto di rinuncia all’azione, la rinuncia all’opposizione non richiede formule sacramentali (cfr. Cass. 9.11.2005, n. 21685) e non necessita di accettazione della controparte (cfr. Cass. 19.12.2019, n. 33761; Cass. 10.9.2004, n. 18255), preclude qualsivoglia attività giurisdizionale (cfr. Cass. 13.3.1999, n. 2268), il suo riscontro, cui evidentemente il giudice ha da attendere ex officio siccome naturaliter involto nella sua potestas iudicandi, ha l’efficacia di un rigetto nel merito della domanda (cfr. Cass. 13.3.1999, n. 2268) e si risolve in una valutazione di fatto, demandata al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità, ove – è il caso di specie – logicamente e congruamente motivata (cfr. Cass. 9.11.2005, n. 21685).

In questi termini, da un canto, non può ricever seguito la prospettazione del ricorrente, che correla la “rinuncia ai termini” al fenomeno della acquiescenza ex art. 329 c.p.c. (cfr. altresì memoria, pagg. 6 e ss.).

In questi termini, d’altro canto, va comunque condiviso l’esito, si ribadisce concisamente e tuttavia congruamente ed esaustivamente motivato (cfr. ordinanza impugnata, pag. 2), cui è pervenuto, seppur nelle forme dell’improponibilità della opposizione, il Tribunale di Napoli.

12. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al Ministero controricorrente le spese del presente giudizio.

La liquidazione segue come da dispositivo.

13. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, M.G. (titolare della ditta individuale “Eurosoccorso 2002 di M.G.”), a rimborsare al controricorrente, Ministero della Giustizia, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

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